Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.09.1960 - 30.07.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Imperia e Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli di Imperia-Camera del lavoro di Imperia, Unione Sindacale di Imperia
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Imperia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Durata e disdetta.
Art. 3. - Osservanza del patto di lavoro.
Art. 4. - Definizione del bracciante avventizio e del bracciante fisso.
Art. 5. - Assunzione.
Art. 6. - Ammissione al lavoro - Tutela delle donne e ragazzi.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Festivo e notturno.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Elementi della retribuzione.
Art. 11. - Classificazione e retribuzione dei lavoratori per età e sesso.
Art. 12. - Tariffe - Qualifiche.
Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
Art. 14. - Previdenza assistenza assegni familiari.
Art. 15. - Tutela della maternità.
Art. 16. - Disciplina del lavoro - Norme disciplinari.
Art. 17. - Controversie di carattere collettivo ed individuale.
Art. 18. - Disposizioni generali.
Norma transitoria.
Allegato Mod. di contratto individuale per braccianti fissi

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi e fissi della provincia di Imperia, 1° ottobre 1959

Addì 1° ottobre 1959 nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia, sede centrale di San Remo, corso Garibaldi 7, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Imperia [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Imperia [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli di Imperia [...], assistito dal [...] Segretario provinciale della Camera del lavoro di Imperia, l’Unione Sindacale di Imperia [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro provinciale per i braccianti avventizi e fissi della provincia di Imperia con decorrenza di applicazione delle tariffe dal 1° agosto 1960.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i lavoratori dipendenti, aventi la qualifica di braccianti avventizio e di fisso.

Art. 3. - Osservanza del patto di lavoro.
I datori di lavoro ed i prestatori d’opera sono impegnati alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto.

Art. 4. - Definizione del bracciante avventizio e del bracciante fisso.
Per bracciante avventizio si intende quel lavoratore agricolo assunto a giornata senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuito con paga oraria o giornaliera, corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.
Si intende fisso il bracciante assunto con contratto individuale a termine, al quale il conduttore garantisce almeno 200 giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un anno, anche saltuariamente, secondo i bisogni dell'azienda.
Quando non è determinata all'atto dell’assunzione, viene acquisita la qualifica di bracciante fisso allorché il lavoratore ha effettuato 100 giorni di lavoro entro il 6° mese dall’inizio del rapporto.
[...]

Art. 5. - Assunzione.
[...]
All’atto della assunzione, fra il datore di lavoro ed il bracciante fisso dovrà essere redatto e firmato un contratto individuale da valere a tutti gli effetti contrattuali di legge, conforme al modulo allegato al presente contratto collettivo e dal quale dovrà risultare la data di decorrenza del rapporto.

Art. 6. - Ammissione al lavoro - Tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero ordinario non può eccedere le otto ore.
Nei vari mesi dell’anno l’orario ordinario è così distribuito:
a) mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre ore 8 -
b) mesi di dicembre, gennaio, febbraio ore 7,30
c) mesi di giugno, luglio e agosto ore 8,30

Art. 8. - Lavoro straordinario - Festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui alla norma 9 nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta dei datori di lavoro nei casi di evidente necessità, e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo i casi in cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili, ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili. La valutazione del danno dovrà essere fatta obbiettivamente e l’ammontare di questo deve essere preventivamente contestato al lavoratore.

Art. 14. - Previdenza assistenza assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari valgono le disposizioni di legge.

Art. 15. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16. - Disciplina del lavoro - Norme disciplinari.
I lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi la rappresenta. Essi devono eseguire con diligenza il lavoro a loro assegnato. I rapporti tra lavoratore e chi rappresenta l’azienda devono essere ispirati a reciproco rispetto e fiducia.
Le norme disciplinari per i braccianti fissi, si applicano con le stesse modalità di cui all’art. 26 del contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi in provincia di Imperia del 1° luglio 1952.

Art. 17. - Controversie di carattere collettivo ed individuale.
Le controversie di carattere collettivo originate dalla applicazione o dalla interpretazione del presente patto, saranno senz’altro demandate all’esame delle organizzazioni contraenti che si impegnano a trattarle con reciproco spirito di comprensione. In caso di disaccordo saranno demandate alle rispettive Confederazioni nazionali.
Le controversie individuali saranno risolte possibilmente in prima istanza tra i prestatori d’opera ed i datori di lavoro.
In caso di mancato accordo le parti si rivolgeranno alle rispettive organizzazioni, le quali avranno cura di mettersi in contatto allo scopo di esperire entro 15 giorni dall’avvenuta denuncia, il tentativo di conciliazione sindacale.

Art. 18. - Disposizioni generali.
Per tutte le disposizioni non riportate nel presente contratto collettivo le parti si impegnano di uniformarsi alle correlative norme contenute nel vigente patto nazionale di lavoro per braccianti agricoli, stipulato dalle rispettive superiori confederazioni. [...]