• Concorso di Colpa del Lavoratore 

 

Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 35 della Cost., degli articoli 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/1965 nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Viene rilevato che la normativa appare ingiusta poichè il lavoratore dipendente si trova esposto alla rivalsa dell'Inail dopo una condotta colposa mentre il lavoratore che per colpa cagiona un infortunio a se stesso fruisce delle prestazioni assicurative e non è esposto ad azione di regresso.

 

La Corte afferma l'inammissibilità della questione di legittimità  poichè non è uguale la situazione del lavoratore che cagiona un infortunio a se stesso e chi invece lo cagioni, sempre per colpa, ad altro lavoratore.
Le disposizioni impugnate fanno parte di un sistema assicurativo che fornisce al lavoratore la copertura assicurativa contro il rischio dell'infortunio non anche contro la responsabilità civile.
Tutto questo per stimolare il conformarsi del comportamento di tutti i lavoratori alle norme antinfortunistiche  ed alle generali regole della prudenza e della diligenza e pertanto di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro.



LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e n. 1916, secondo comma, del codice civile (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e T.U. ed altro, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Genova con procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e D.P.A. ed altri, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Uditi l'avv. Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;


Fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 (Reg. ord. n. 900/84) nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e T.U., il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione o regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Dopo aver sottolineato la rilevanza della questione ed il fatto che la normativa appare iniqua, poiché il lavoratore dipendente si trova esposto alla rivalsa dell'I.N.A.I.L. e, quindi, in alcuni casi, alla propria rovina economica in conseguenza d'una condotta colposa, il tribunale osserva che il lavoratore il quale per colpa cagiona un infortunio a se stesso fruisce delle prestazioni I.N.A.I.L. e non è esposto ad alcuna norma di regresso mentre, nell'ipotesi in cui mediante identica condotta abbia cagionato l'infortunio ad un altro lavoratore, egli deve rimborsare all'I.N.A.I.L. l'importo corrispondente alla capitalizzazione della rendita erogata all'infortunato.
Tale normativa appare in contrasto col principio di uguaglianza, sotto il profilo che non è ragionevole una disciplina differenziata del regresso a seconda che il lavoratore abbia colposamente cagionato un infortunio a sè o ad un compagno di lavoro; nonché in contrasto col principio della tutela del lavoro, di cui all'art. 35 Cost., sotto il profilo che appare odiosa la rivalsa ove esercitata verso lavoratori non incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro.
D'altra parte, l'assoggettamento alla responsabilità penale potrebbe essere ritenuto sufficiente perché i comportamenti dei lavoratori a tutti i livelli si uniformino quanto più possibile alle norme antinfortunistiche ed alle regole di prudenza e diligenza.

1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che lo stesso art. 35 Cost., proclamando che la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni costituisce uno dei fini fondamentali dell'ordinamento, non permette di ritenere incostituzionale una norma che preveda obblighi del lavoratore e precisi le relative responsabilità anche di ordine patrimoniale, in particolare quando, come nella specie, obblighi e responsabilità sono stabiliti a tutela dell'incolumità degli altri lavoratori, cioè proprio per il perseguimento del fine indicato dall'art. 35 Cost.
Né sussiste la denunciata violazione del principio d'uguaglianza non essendo identica la situazione del lavoratore che cagioni, per colpa, un infortunio a sè stesso e di quello che invece cagioni, per colpa, un infortunio ad altro lavoratore.
La realtà è che le disposizioni impugnate fanno parte d'un sistema assicurativo il quale fornisce al lavoratore la copertura assicurativa contro il rischio dell'infortunio, non anche contro la responsabilità civile. E la ragione di tale disciplina è proprio quella di stimolare il conformarsi del comportamento di tutti i lavoratori alle norme antinfortunistiche ed alle generali regole della prudenza e diligenza e pertanto di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
La ratio della legge è, pertanto, conforme non solo al generale precetto dell'art. 35 Cost. ma anche alla specifica previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost., che garantisce i lavoratori contro i rischi dell'infortunio.
L'espressa previsione dell'art. 38 esclude l'identità delle situazioni poste a confronto dal giudice a quo.
Né rileva l'osservazione che potrebbe essere sufficiente, quale deterrente, l'assoggettamento alla responsabilità penale, trattandosi di scelte riservate al potere discrezionale del legislatore..

1.3. - Nel giudizio s'è costituito l'I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini e Mario Lamanna, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Quanto al denunciato contrasto con l'art. 35 Cost., l'I.N.A.I.L. osserva che questo tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, purché ovviamente tali forme si manifestino in modo lecito e legittimo. Non può invero presumersi che la tutela del lavoro si spinga fino al punto di vanificare il principio del neminem laedere e di affievolire il diritto all'integrità fisica dei soggetti esposti all'azione lesiva del lavoratore.
D'altro canto non può dubitarsi che anche sul lavoratore gravi la responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo certamente sufficiente la qualifica di lavoratore ad esonerare un soggetto dalla responsabilità per fatto illecito.
Né, a tal fine, potrebbe aver rilievo la qualità del soggetto leso, sia esso, oppure no, un compagno di lavoro.
Quanto al denunciato contrasto con l'art. 3 Cost., l'I.N.A.I.L. osserva che l'infondatezza della questione emerge sol che si consideri la natura e la struttura del rapporto assicurativo da esso gestito.
Tale rapporto, invero, si articola su tre poli di riferimento: l'I.N.A.I.L. assicura i lavoratori contro i danni ad essi derivanti da eventi lesivi di natura lavorativa; i lavoratori sono assicurati contro tali danni; il datore di lavoro riveste la qualità di soggetto assicurante sul quale grava l'onere del pagamento dei premi assicurativi.
Esula, pertanto, da tale rapporto ogni aspetto relativo all'assicurazione della responsabilità civile, quanto meno con riguardo ai soggetti assicurati, e cioè ai lavoratori.
Essendo questa la struttura del rapporto, è evidente che nei confronti dei lavoratori assicurati, siano essi vittime o responsabili di eventi lesivi, non si può comunque porre un problema di assicurazione della responsabilità civile e di conseguente esonero della stessa.
Il lavoratore assicurato che subisca un infortunio sul lavoro è esente da azione di regresso dell'I.N.A.I.L., anche quando l'evento sia dipeso da sua condotta colposa, non perché egli sia assicurato contro la responsabilità civile, ma per il semplice motivo che nei confronti dell'assicurato sarebbe illogico ipotizzare un'eventuale azione di surroga o di regresso per il recupero delle indennità erogate, potendosi soltanto porre un problema di copertura e di garanzia assicurativa che, al più, in certe circostanze, possono non essere prestate.
Il lavoratore che sia autore del fatto causativo del danno, invece, si trova in una situazione affatto diversa, essendo estraneo, come tale, al rapporto assicurativo "trilatero", che vede in qualità di assicurato il lavoratore infortunato.
Poiché dal rapporto assicurativo gestito dall'I.N.A.I.L. esula ogni profilo di assicurazione della responsabilità civile, in particolare con riferimento ai prestatori d'opera, l'autore del fatto è soggetto alle norme di diritto comune e, pertanto, all'art. 1916 c.c. che disciplina l'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti dell'autore del fatto.
È, in conseguenza, evidente la fondamentale differenza della situazione del lavoratore quando questi venga in rilievo quale vittima dell'evento lesivo, rispetto al caso in cui egli sia l'autore del fatto dannoso e conseguentemente la legittimità della diversa disciplina delle due fattispecie.

2.1. - Con ordinanza emessa il 26 novembre 1984 (Reg. ord. n. 239/85) nel procedimento civile tra l'I.N.A.I.L. e D.P.A., il giudice istruttore del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., dell'art. 1916, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Osserva il giudice istruttore che la disposizione impugnata prevede alcune esclusioni al diritto di surrogazione dell'assicuratore, tutte ispirate dall'esigenza di salvaguardare la solidarietà sia morale sia patrimoniale esistente all'interno d'un nucleo familiare.
La normativa appare incoerente nella parte in cui non annovera tra i soggetti esclusi dalla surrogazione anche i compagni di lavoro dell'infortunato assicurato.
È infatti iniquo che il lavoratore sia indennizzato quando per colpa cagioni un danno a se stesso, mentre, nel caso in cui per colpa cagioni un infortunio ad altro lavoratore, è tenuto a rifondere l'I.N.A.I.L. dell'importo corrispondente alla capitalizzazione della rendita erogata all'infortunato.
Tale normativa appare in contrasto con l'art. 35 Cost., che, nel tutelare il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni, comprende l'insieme delle attività e comportamenti posti in essere dal singolo nell'espletamento delle sue mansioni.
Né può dimenticarsi che i lavoratori dipendenti non hanno di regola la capacità economica per far fronte ad eventi eccezionali, quali il risarcimento danni per infortuni sul lavoro.
Di ciò tiene conto la normativa che ha reso obbligatorie le assicurazioni sociali, ivi compresa quella per infortunio sul lavoro tramite l'I.N.A.I.L., in ottemperanza a quanto dispone il secondo comma dell'art. 38 Cost.

2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo preliminarmente che la questione è inammissibile perché sollevata da un giudice a ciò non legittimato.
Essa infatti riguarda una norma che dovrà essere utilizzata non dal giudice istruttore ma dal collegio per la decisione sul merito della domanda.
La questione è comunque inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice istruttore neppure indica il provvedimento di competenza propria per il quale dovrebbe fare applicazione diretta della norma impugnata.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato osserva che l'art. 35 Cost. si limita ad enunciare il criterio ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo terzo della Costituzione e nulla aggiunge a quanto in esse disposto.
L'art. 38 è invece rivolto alla tutela del lavoratore (e più in genere del cittadino) la cui capacità di lavoro sia compromessa in tutto o in parte da infortunio o da altro evento pregiudizievole ed è quindi estraneo alla disciplina delle situazioni conseguenti ad un illecito che abbia cagionato ad altri un danno.
La realtà è che, come ha osservato la Corte Costituzionale nella sent. n. 117 del 1975, la ratio delle esclusioni previste dall'art. 1916, secondo comma, c.c., consiste nell'evitare che le conseguenze della surroga ricadano direttamente od indirettamente sull'assicurato. La stessa ratio non giustificherebbe l'ulteriore esclusione del lavoratore dipendente che goda dell'assicurazione antinfortunistica, la quale copre esclusivamente, in applicazione del principio di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., gli effetti dannosi degli infortuni subiti e non anche la responsabilità civile per i danni da infortunio cagionato ad altri.

2.3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini e Mario Lamanna, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e svolgendo considerazioni identiche a quelle svolte nel precedente giudizio.





Diritto

1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa sono analoghe e possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza emessa in data 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova (reg. ord. n. 900/84) va dichiarata inammissibile. Tale questione è stata, infatti, proposta in relazione a norme non applicabili alla specie sottoposta all'esame del giudice a quo.
Non è certo qui il caso, tenuto conto da un canto della copiosa dottrina e dell'altrettanto vasta giurisprudenza in materia e, dall'altro canto, soprattutto, che si tratta di cognizioni "elementari" quanto "diffuse", soffermarsi sulla netta differenziazione tra l'azione giudiziaria scaturente dalle norme di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e l'azione alla proposizione della quale è legittimato, ex art. 1916 c.c., l'assicuratore che ha pagato la dovuta indennità.
Basterà qui ricordare le più recenti delle numerosissime sentenze della Corte di Cassazione, a termini delle quali, in tema di infortuni sul lavoro, mentre l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro si configura come azione autonoma, perché l'istituto fa valere un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo, l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. contro il terzo responsabile rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato-assicurato, successione che non si attua in modo autonomo ed immediato, nel momento in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennità dovuta, bensì solo quando l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile il pagamento dell'indennizzo e gli abbia manifestato la volontà d'avvalersi della surroga.
La Corte non ignora, certo, l'interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha offerto del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed ha ben presente le proprie sentenze, soprattutto in tema di rapporti tra conclusioni istruttorie o d'archiviazione dell'azione penale ed azione di regresso ex art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Senonché tutto quanto ora rilevato ha nulla a che vedere con l'azione proposta dinanzi al giudice a quo dall'I.N.A.I.L.: questa azione, infatti, per il contenuto risultante da tutti gli atti del giudizio, a cominciare dalla "ratio" e dalla "lettera" della parte "dispositiva" della citazione introduttiva, è stata proposta dall'I.N.A.I.L. ai sensi del disposto di cui all'art. 1916 c.c. e non certo ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Basta leggere la citata parte dispositiva della citazione introduttiva del giudizio, nella quale si fa esclusivo riferimento all'art. 1916 c.c., nonché le "comparse" della difesa dell'I.N.A.I.L., per rendersi conto della natura dell'azione proposta dall'Istituto assicuratore.
Che se, poi, si tien conto della diversa competenza stabilita per le azioni di regresso e di surroga, non può davvero sorgere il benché minimo dubbio sulla natura di azione di surroga ex art. 1916 c.c. del procedimento iniziato dall'I.N.A.I.L. dinanzi al giudice a quo. Ed è, d'altra parte, appunto quest'ultimo che, esattamente rettificando alcune affermazioni dei convenuti, nell'ordinanza di rimessione testualmente dichiara che l'"azione proposta dall'I.N.A.I.L. è da qualificarsi come azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. e come tale non rientra nella competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro".
Peraltro, in tutti gli atti del procedimento (esclusi quelli, per la verità non molto "conferenti", dei convenuti) si parla, sempre, di diritti e di azione di surroga.
Il fatto che in un solo periodo della parte "motiva" della citazione introduttiva del giudizio si sia contraddittoriamente aggiunto, all'espresso "rinvio" all'art. 1916 c.c., il ricordo dell'art. 11 (e non dell'art. 10: mai, infatti, viene citato dall'attore quest'ultimo articolo) del d.P.R. n. 1124 del 1965, non può valere certo a "confondere" l'azione di surroga ex art. 1916 c.c., proposta dall'I.N.A.I.L. dinanzi al giudice "a quo", con l'"assolutamente diversa" azione di "regresso" ex artt. 10 e 11 del più volte citato d.P.R. od a ritenere, "peggio ancora", che siano state proposte "insieme" le due azioni, in uno stesso procedimento, dinanzi ad un giudice, peraltro, "almeno parzialmente" incompetente.
Poiché nella parte dispositiva dell'ordinanza in esame (ed anche su ciò non può sorgere alcun dubbio) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e questi non sono applicabili alla specie, la sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale risulta priva di "rilevanza": quest'ultima carenza determina, pertanto, l'inammissibilità della medesima.

3. - Del pari inammissibile va dichiarata la questione di legittimità costituzionale proposta, con ordinanza del 26 novembre 1984 dal giudice istruttore del Tribunale di Genova (reg. ord. n. 239/85).
Il predetto giudice non dichiara d'essere stato investito in qualità di "giudice del lavoro" ma, sollevando questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1916 c.c., in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., chiaramente mostra di procedere in "rito ordinario".
Lo stesso giudice, pertanto, non risulta legittimato a sollevare la citata questione.
A ciò va aggiunto che manca di quest'ultima anche la motivazione della "rilevanza".
Rimane, in tal modo, assorbito l'ulteriore motivo d'inammissibilità, proposto dall'I.N.A.I.L., attinente alla non impugnabilità in questa sede, con riferimento all'art. 35 Cost., dell'art. 1916 c.c.



PQM

LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., con ordinanza del Tribunale di Genova del 27 febbraio 1984 (reg. ord. n. 900/84) degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Genova del 26 novembre 1984 (reg. ord. n. 239/85) del secondo comma dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Depositata in cancelleria il 14 APR. 1988.