Tipologia: Accordo collettivo di lavoro
Data firma: 30 settembre 1959*
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Imprenditori di LL.PP. e privati dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo e Fillea-Cgil, Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari-Sfi-Camera Confederale del Lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Cisnal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Palermo
Note*: Cisnal sottoscrive l'accordo il 16 febbraio 1960

Sommario:

1) Estensione contratto 24 luglio 1959.
2) Qualifiche.
3) Lavori speciali disagiati.
4) Indennità per lavori in zone malariche.
5) Lavori fuori, zona e località disagiate.
6) Ferie - Gratifica natalizia - Festività.
7) Sub-appalti.
8) Indennità speciale.
9) Cassa edile.
10) Scuole.
11) Minimi di paga base.
12) Decorrenza e durata.
13) Versamenti relativi agli articoli 6, 9 e 10.
14) Norme transitorie sugli articoli 9 e 10.

Accordo collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Palermo, 30 settembre 1959

In Palermo, addì 30 settembre 1959, tra gli Imprenditori di LL.PP. e privati dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo, rappresentati da una delegazione industriale [...], assistiti dal [...] segretario del Collegio regionale costruttori siciliani e la Federazione Provinciale di Palermo Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini (Fillea), aderente alla Cgil [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari aderente allo Sfi [...], assistiti da [...] Camera Confederale del Lavoro [...], il Sindacato Provinciale Edili ed Affini della Provincia di Palermo aderente alla Federazione Nazionale Edili ed Affini Feneal-Uil [...], la Federazione Provinciale Lavoratori Costruttori e Affini (Filca) aderente alla Cisl [...], assistiti da [...] Usp-Cisl di Palermo [...]
In Palermo, addì 16 febbraio 1960, tra gli imprenditori di LL.PP. dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo, rappresentati da una delegazione industriale [...], assistiti dal [...] segretario del Collegio costruttori siciliani e la Cisnal di Palermo, rappresentata dal segretario provinciale dei lavoratori edili ed affini [...], assistito dal [...] segretario sindacale dell’Unione Provinciale Cisnal di Palermo
si conviene e stipula quanto appresso da valere per tutto il territorio della Provincia di Palermo per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche, ecc.) marittime e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

1) Estensione contratto 24 luglio 1959. - L’applicazione del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, viene esteso, nella Provincia di Palermo, alle imprese di cui in premessa ed agli operai da esse dipendenti.

3) Lavori speciali disagiati. - Con riferimento all’art. 23 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga di fatto, contingenza ed indennità speciale) per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo, i seguenti:
1) lavori su ponti a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10,50 %
2) lavoro su scale aeree tipo porta 14,50%
3) lavoro in pozzi neri preesistenti 31 - %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 10,50 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua di altezza superiore a 12 cm.) 10,50 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti superiori a m. 3 10,50 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
а) da m. 3,50 a m. 10 5,50 %
b) oltre 10 metri 12 - %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia e la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 4,50 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 5 - %
10) costruzioni di piani inclinati con pendenza del 6 % ed oltre 3,50 %
11) lavori di scavo a sezione obbligata di altezza non superiore a cm. 60, profondità superiore a m. 5 e qualora presentino condizioni di effettivo disagio 3,50 %
12) lavori di scavo in cimiteri a contatto con tombe 3,50 %
13) lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri 21,60 %
b) da oltre 10 a 16 metri 24,60 %
c) da oltre 16 a 22 metri 37,20 %
d) oltre 22 metri 46,20 %
14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 7 - %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, speciale trattamento 10,50 %
16) lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione di avanzamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà o di disagio 16,80 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture o di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed al trasporto nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 10,20%
o) alla riparazione o manutenzione delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 8,40 %
Al personale addetto al lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16) una ulteriore indennità del 3,50%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

4) Indennità per lavori in zone malariche. - Con riferimento all’art. 26 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta, viene fissata nella misura dell’8,50 % sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza, indennità speciale).
Dovrà, inoltre, essere fornito il chinino a scopo profilattico, ove disponibile.
Per zone malariche si intendono quelle comprese entro il raggio di un chilometro da depositi di acqua stagnata infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dalle autorità e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.

5) Lavori fuori, zona e località disagiate. - Con riferimento all’art. 24 del contratto nazionale 24 luglio 1959 la indennità per lavori fuori zona viene fissata nella misura dell’11 % sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità speciale).
In caso di pernottamento in loco l’impresa dovrà provvedere all’alloggio ed al rimborso di spese per vitto che si concordano forfettariamente in lire 300 giornaliere. In tale caso l’operaio non ha diritto all’indennità di cui al comma precedente.
Nelle località che rientrano nelle condizioni previste dall’art. 27 del contratto nazionale 24 luglio 1959, qualora l’impresa non provveda agli apprestamenti previsti dall’articolo stesso, è tenuta a corrispondere una indennità giornaliera di L. 100.

7) Sub-appalti. - Le parti convengono di inserire nel terzo capoverso dell’art. 20 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 le parole «Iscritta all’Albo Regionale Appaltatori di Opere Pubbliche o comunque sia» fra le parole «impresa» e «tenuta».

9) Cassa edile. - Con riferimento all’art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 viene costituita la «Cassa Edile Palermitana di Istruzione, Mutualità ed Assistenza» (Cepima) e le parti si riservano di procedere entro il 15 dicembre 1959 alla stipula del regolare atto pubblico. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa sarà formato, pariteticamente, da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza della Associazione Industriali - Imprenditori di LL.PP. e Privati e 9 in rappresentanza dei Sindacati dei lavoratori stipulanti, e precisamente in numero di tre per ognuno dei Sindacati stessi, salvo quanto verrà diversamente concordato fra le rispettive Federazioni Nazionali.
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10) Scuole. - In relazione all’art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, riconosciuta la improrogabile necessità di istituire un «Centro per la Scuola Professionale Edile della Provincia di Palermo», le parti stabiliscono di affidare alla «Cassa Edile Palermitana di Istruzione, Mutualità ed Assistenza» (Cepima) la gestione di detto Centro per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 61 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.
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