Tipologia: Accordo collettivo di lavoro
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Imprenditori di lavori pubblici e privati dell’Associazione degli Industriali della provincia di Trapani e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Trapani

Sommario:

Art. 1. - Estensione contratto 24 luglio 1959.
Art. 2. - Qualifiche (art. 5 - CCNL 24 luglio 1959).
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in zona malarica.
Art. 5. - Lavori fuori zona e località disagiate.
Art. 6. - Ferie - Gratifica natalizia - Festività.
Art. 7. - Sub-appalti.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Cassa edile.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Minimi di paga base.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Art. 13. - Versamenti relativi agli articoli 6, 9, 10.
Art. 14. - Tabella paga base oraria.

Accordo collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Trapani, 28 settembre 1959

In Trapani, addì 28 settembre 1959, tra gli imprenditori di lavori pubblici e privati dell’Associazione degli Industriali della provincia di Trapani, rappresentati da una delegazione industriale [...], assistiti dal [...] segretario del Collegio Regionale Costruttori Siciliani e dal [...] direttore dell’Associazione degli Industriali della provincia di Trapani e la Federazione Provinciale di Trapani della Fillea aderente alla Cgil [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Trapani, la Federazione Provinciale di Trapani della Filca, aderente alla Cisl [...], assistito da [...] Cisl di Trapani, la Federazione Provinciale di Trapani della Feneal, aderente alla Uil [...], assistito dal [...] segretario responsabile della Camera Sindacale Provinciale Uil di Trapani, si conviene e si stipula quanto appresso da valere per tutto il territorio della provincia di Trapani per le imprese della industria delle costruzioni edili, stradali, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime e ferroviarie, telefoniche (aeree o sotterranee), nonché, di opere per acquedotti e gas, fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Estensione contratto 24 luglio 1959.
L’applicazione del CCNL 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, viene estesa, nella provincia di Trapani, alle imprese di cui in premessa ed agli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga di fatto, contingenza ed indennità speciale; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) 20 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 20 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 40 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature 20 %
5) costruzioni di pozzi a profondità:
da 5 a 8 metri 30 %
da 8 a 10 metri 45 %
da 10 a 12 metri 75 %
da 12 a 15 metri 80 %
oltre i 15 metri di profondità: libera contrattazione
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri 3 15 %
7) lavori in galleria:
a) per il personale addetto: al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento; a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio;
anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi, che diano luogo ad un’altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm 40 %
b) per il personale addetto:
al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento; a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio;
quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi, che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm 50 %
c) per il personale addetto:
al fronte di perforazione, avanzamento e allargamento; a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio;
quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti 60 %
d) per il personale addetto:
a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
a lavori per opere sussidiarie; ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo a una altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. 20 %
e) per il personale addetto:
ai lavori di rivestimento, d’intonaco e di rifinitura di opere murarie;
ai lavori di opere sussidiarie; ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un’altezza ili acqua, sul piano di lavoro, oltre 15 cm 25 %
f) per il personale addetto:
ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
a lavori per opere sussidiarie; ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione;
quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti 35 %
g) per il personale addetto:
alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e
degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie 20 %
h) per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso 30 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia e neve per il tempo successivo alla prima ora di prestazione 2 %
9) lavori in acqua 30 %
10) lavori in cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 metri 50 %
da oltre 10 metri a 10 metri 55 %
da oltre 16 metri a 22 metri 65 %
oltre 22 metri 75 %
11) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento e oltre 30 %
Per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore ai 15 cm.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Per i lavori di demolizione da eseguirsi in immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolari e reali difficoltà, per lo sgombero della neve e del ghiaccio, nei lavori di armamento e per i lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 10 %.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 4. - Indennità per lavori in zona malarica.
Con riferimento all'art. 26 del CCNL 24 luglio 1959, l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta, viene fissata nella misura del 5 % sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza e indennità speciale).
Dovrà, inoltre, essere fornito il chinino a scopo profilattico, ove disponibile.
Per zone malariche si intendono quelle comprese entro il raggio di un chilometro dai depositi di acqua stagnata infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dall’Autorità e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.

Art. 7. - Sub-appalti.
Le parti convengono di inserire nel terzo capoverso dell’art. 20 del CCNL 24 luglio 1959 le parole: «iscritta all’albo regionale appaltatori di opere pubbliche o comunque sia» tra le parole «impresa» e «tenuta».

Art. 9. - Cassa edile.
Con riferimento all’art. 62 del CCNL 24 luglio 1959 viene costituita la Cassa Edile Trapanese di Istruzione, Mutualità e Assistenza (Cetima) e le parti si riservano di procedere entro il 31 marzo 1960 alla stipula del regolare atto pubblico.
Il consiglio di Amministrazione della Cassa sarà formato, pariteticamente, da sei membri, di cui tre in rappresentanza dell’Associazione Industriali - imprenditori di lavori pubblici e privati - e tre in rappresentanza dei Sindacati dei lavoratori stipulanti e precisamente in numero di uno per ognuno dei Sindacati stessi, salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive Federazioni Nazionali.
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Art. 10. - Scuole.
In relazione all’art. 61 del CCNL.24 luglio 1959 riconosciuta la improrogabile necessità di istituire un Centro per la Scuola Professionale Edile per la provincia di Trapani le parti stabiliscono di affidare alla Cassa Edile Trapanese di Istruzione, Mutualità e Assistenza (Cetima) la gestione di detto Centro per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 61 del citato CCNL 24 luglio 1959.
[...]