Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 20 marzo 1959
Validità: 10.08.1960 - 10.02.1961
Parti: Artigianato Provinciale Bolognese (Sezione Proprietari Barbieri e Barbieri Misti), Libera Unione Provinciale Artigiana e Filcams-Sindacato Lavoratori Barbieri, Fisasca Provinciale, Uidac Provinciale
Settori: Barbieri, Artigianato, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Riposo settimanale.
Art. 3. - Retribuzione per i lavoranti (uomini e donne).
Art. 4. - Minimi di paga.
Art. 5. - Indennità di contingenza.
Art. 6. - Percentuale sui servizi.
Art. 7. - Lavoro saltuario.
Art. 8. - Trattamento economico da praticare nelle festività nazionali.
Art. 9. - Trattamento economico da praticare nelle festività infrasettimanali.
Art. 10. - Trattamento economico per le festività del Santo Patrono (S. Petronio).
Art. 11. - Trattamento economico delle festività nei casi eccezionali.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Indennità di licenziamento e dimissioni.
Art. 15. - Apprendistato.
a) Durata.

b) Minimi di paga.
c) Passaggio di qualifiche.
d) Periodo di prova.
e) Festività.
f) Ferie.
g) Gratifica natalizia.
h) Indennità di licenziamento, dimissioni.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Tabelle
Tabella n. 1 Retribuzione settimanale per i dipendenti da esercizi di barbieri siti nel comune di Bologna.
Tabella n. 2 Retribuzione settimanale per i dipendenti da esercizi di barbieri siti nei comuni della provincia escluso Bologna.
Tabella n. 3 Valore del punto della contingenza
Tabella n. 4 Trattamento economico da praticare nelle festività nazionali, giorni di ferie, indennità di licenziamento e dimissioni di dipendenti degli esercizi siti nella città di Bologna.
Tabella n. 5 Trattamento economico da praticare nelle festività nazionali, giorni di ferie, indennità di licenziamento e dimissioni per i dipendenti da esercizi di barbieri siti nei Comuni della Provincia.
Tabella n. 6 Trattamento economico da praticare nelle festività infrasettimanali per i dipendenti da esercizi di barbieri siti nel comune di Bologna.
Tabella n. 7 Trattamento economico da praticare nelle festività infrasettimanali per i dipendenti barbieri degli esercizi dei Comuni della Provincia.
Tabella n. 8 Percentuale per la determinazione della paga apprendisti.
Tabella n. 9 Tabella salariale per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane esercenti l’attività di barbieri nel comune di Bologna.
Tabella n. 10 Tabella salariale apprendisti dipendenti da aziende artigiane barbieri siti nei Comuni della Provincia.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti barbieri e barbieri misti della provincia di Bologna, 20 marzo 1959

Oggi 20 marzo 1959, tra l’Artigianato Provinciale Bolognese (Sezione Proprietari Barbieri e Barbieri Misti) [...], la Libera Unione Provinciale Artigiana [...] e la Filcams (Sindacato Lavoratori Barbieri) [...], la Fisasca Provinciale [...], la Uidac Provinciale [...], constatata la necessità di riunire e coordinare ogni accordo integrativo in precedenza stipulato ed aggiornati gli stessi, mentre concordano che a far tempo da oggi ogni accordo in precedenza sottoscritto si è considerato decaduto e privo di efficacia; si stipula il presente Contratto Provinciale dei Barbieri e Barbieri Misti ad Integrativo del Contratto Nazionale del 21 novembre 1947.

Art. 1. - Orario di lavoro.
Bologna: l’orario di lavoro normale è il seguente:
Estivo: dal 15 aprile al 14 settembre.
Lunedì: chiuso.
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: apertura ore 7,30; chiusura ore 13; riapertura ore 15,30; chiusura ore 19,30.
Sabato e giorni precedenti le festività: apertura ore 7,30; chiusura ore 13; riapertura ore 15,30; chiusura ore 20.
Domenica: apertura ore 7,30; chiusura ore 13.
Invernale: dal 15 settembre al 14 aprile.
Lunedì: chiuso.
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: apertura ore 8; chiusura ore 13; riapertura ore 15; chiusura ore 19,30.
Sabato e giorni precedenti le festività: apertura ore 8; chiusura ore 13; riapertura ore 15; chiusura ore 20.
Domenica: apertura ore 8; chiusura ore 13,30.
Per i comuni della provincia le parti riconoscono la necessità di stipulare accordi da valere nei singoli comuni al fine di creare le condizioni per una regolamentazione concordata.

Art. 2. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in lunedì, fermo restando l’opportunità di convenire in modo diverso secondo esigenze locali e consuetudini.

Art. 12. - Ferie.
Ai lavoranti che abbiano compiuto un anno di anzianità spettano 10 giornate lavorative di ferie, per le minori anzianità si calcolano in dodicesimi.
Il compenso per le giornate di ferie o la indennità sostitutiva è stabilita fra le parti in misura forfetizia, vedi allegate tabelle numeri 4 e 5.

Art. 15. - Apprendistato.
a) Durata.

La durata dell’apprendistato è fissata secondo quanto stabilito dall’art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale del 21 novembre 1947 e precisamente così:
per coloro che iniziano l’apprendistato ad anni 14: anni 4; per coloro che iniziano l’apprendistato ad anni 15; anni 3 e mezzo;
per coloro che iniziano l’apprendistato ad anni 16: anni 3; per coloro che iniziano l’apprendistato ad anni 17: anni 2.

f) Ferie.
La durata delle ferie per gli apprendisti è quella stabilita per legge e cioè:
а) 30 giorni di calendario annuo per gli apprendisti di età inferiore ai 10 anni;
b) 20 giorni dì calendario annuo per gli apprendisti di età superiore ai 16 anni.
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