Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 20 marzo 1959
Validità: 01.09.1960 - 18.02.1961
Parti: Artigianato Provinciale Bolognese (Sezione Proprietari Parrucchieri) e Filcams, Fisasca, Uidac Provinciali
Settori: Parrucchieri, Artigianato, Bologna
Sommario:
Art. 1. - Orario di lavoro. Art. 2. - Riposo settimanale. Art. 3. - Retribuzioni settimanali. Art. 4. - Minimi di paga. Art. 5. - Indennità di contingenza. Art. 6. - Percentuale sui servizi. Art. 7. - Lavoro saltuario. Art. 8. - Festività. Art. 9. - Trattamento economico da praticarsi nelle festività. Art. 10. - Ferie. Art. 11. - Gratifica natalizia. Art. 12. - Indennità di licenziamento. Art. 13. - Indennità di dimissioni. Art. 14. - Trattamento economico per licenziamento e dimissioni. Art. 15. - Apprendistato. a) b) Minimi di paga c) Minimi di paga fuori Bologna d) Passaggio di qualifica e) Periodo di prova f) Festività g) Ferie h) Gratifica natalizia Art. 16. - Ordine e pulizia del proprio posto di lavoro. |
Art. 17. - Aggiornamento delle quote forfetizzate. Art. 18. - Calendario delle festività. Art. 19. - Durata. Tabelle Tabella n. 1 Tabella salariale per i dipendenti da esercizi di parrucchieri siti nel Comune di Bologna. Tabella n. 2 Tabella salariale per i dipendenti da esercizi di parrucchieri siti nei Comuni della provincia di Bologna (Bologna esclusa). Tabella n. 3 Valore del punto della contingenza per i lavoranti parrucchieri. Tabella n. 4 Quote forfetizzate spettanti ai dipendenti da esercizi di parrucchieri della città di Bologna nelle festività nazionali, giorni di ferie, indennità di licenziamento e dimissioni. Tabella n. 5 Quote forfetizzate spettanti nelle festività nazionali, giorni di ferie, indennità di licenziamento e di dimissioni ai dipendenti da parrucchieri siti nei comuni della provincia di Bologna. Tabella n. 6 Quote forfetizzate spettanti ai dipendenti da esercizi di parrucchieri di Bologna nelle festività infrasettimanali. Tabella n. 7 Quote forfetizzate spettanti ai dipendenti da esercizi parrucchieri siti nei Comuni della provincia nelle festività infrasettimanali. Tabella n. 8 |
Contratto collettivo integrativo per i lavoratori parrucchieri dipendenti da aziende artigiane della provincia di Bologna, 20 marzo 1950
Oggi 20 marzo 1959, tra l’Artigianato Provinciale Bolognese (Sezione Proprietari Parrucchieri) [...] e la Filcams (Sindacato Lavoratori Parrucchieri) [...], la Fisasca Provinciale [...] e la Uidac Provinciale [...], constatata la necessità di riunire e coordinare ogni accordo integrativo in precedenza stipulato e di aggiornare le norme dagli stessi previste, si concorda che a far tempo dall’entrata in vigore del presente Contratto ogni Accordo provinciale in precedenza sottoscritto si considera decaduto di efficacia.
Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 56 ore settimanali.
Art. 2. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in:
a) domenica per i negozi entro le mura di Bologna (centro);
b) lunedì per i negozi di periferia (fuori dalle mura di Bologna) e nei Comuni della Provincia.
Sono salve le eccezioni concordate e le consuetudini.
Art. 10. - Ferie.
Ai lavoratori che abbiano compiuto un anno di anzianità spettano 10 giorni lavorativi di ferie. Per le minori anzianità si calcolano in dodicesimi.
Il compenso economico per le giornate di ferie o l’indennità sostitutiva è determinata dalle parti in misura forfettaria (vedi tabelle allegate n. 4 e n. 5).
Art. 15. - Apprendistato.
La durata dell’apprendistato per uomini e donne è stabilita nella misura di:
a):
per coloro che iniziano l’apprendistato ad anni 14: anni 5; per coloro che iniziano l’apprendistato ad anni 15: anni 4 e mezzo;
per coloro che iniziano l’apprendistato ad anni 16: anni 4; per coloro che iniziano l’apprendistato ad anni 17: anni 3.
g) Ferie:
La durata delle ferie per gli apprendisti è quella stabilita per legge:
a) 30 giorni (di calendario) annui per quelli di età inferiore ai 16 anni;
b) 20 giorni (di calendario) annui per quelli di età superiore ai 16 anni.
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