Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2013, n. 22661 - Condominio industriale con servizi comuni: necessario coordinamento dei soggetti operanti


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ISA Claudio - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
A.P.L. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 5645/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. De Carolis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

FattoDiritto




1. Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, ha affermato la responsabilità di V.G. ed A.P. L. in ordine al reato di lesioni personali con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno dei lavoratori T. G. e P.V.. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello che ha assolto V. per non aver commesso il fatto ed ha diminuito la pena inflitta ad A..

2. Ricorre per cassazione A.P..

2.1 Con il primo motivo si assume che in violazione del diritto di difesa i giudici di merito hanno ritenuto un profilo di colpa specifica afferente al deficit di coordinamento tra le imprese operanti, che non era stato oggetto di contestazione. Tale addebito era infatti rivolto solo ad altri imputati che hanno patteggiato la pena, come si evince dal capo d'imputazione. La questione è stata elusa dalla Corte d'appello che ha fatto apodittico riferimento al contenuto sostanziale della contestazione riportata in imputazione.

2.2 Con il secondo motivo si assume che gli addebiti colposi non sono stati in alcun modo dimostrati e, comunque, non ne è stata riscontrata la effettiva rilevanza causale. Tali addebiti afferivano al documento di valutazione dei rischi di C. ed alla responsabilità del relativo datore di lavoro, mentre non poteva pretendersi alcuna indebita ingerenza al riguardo a carico del ricorrente. Vi era un contratto di appalto che legava il consorzio e non la singola consorziata a F.. Inoltre F. era responsabile solo dell'impianto elettrico di distribuzione, sicchè era esclusa qualsiasi possibilità di interferenza tra lavoratori facenti capo alle diverse imprese: nessuna cooperazione e nessun coordinamento.

F. si è interfacciata correttamente agli altri soggetti. In particolare, nella fattispecie, l'azienda ha messo in sicurezza la linea elettrica con la disattivazione della corrente e la verifica dell'assenza di tensione. Le procedure successive sono frutto esclusivamente di errate informazioni fornite dagli infortunati.

Dunque non vi è stata alcuna mancanza di coordinamento.

Oggetto di censura è pure la contestazione in ordine alla violazione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 337. I testi non hanno riferito univocamente in ordine all'opinata inadeguatezza degli schemi elettrici della cabina n. 22. Inoltre la Corte d'appello ha sovrastimato la rilevanza di tale aspetto. Si tratta di schemi sommari che non danno informazioni esaustive, come riferito dallo stesso consulente del pubblico ministero. Analoghe considerazioni vengono svolte quanto alla violazione degli artt. 287 e 267 del medesimo D.P.R., afferenti alla apposizione di indicazioni aggiornate e chiare sugli organi di comando: le carenze non sono provate e non sono comunque decisive.

Soprattutto si lamenta che non è stata dimostrata la causalità della colpa. E' mancata la prova del ruolo eziologico delle condotte colpose contestate. Non vi è dimostrazione che il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento.

Un'indagine appropriata avrebbe consentito di cogliere che le violazioni contestate hanno tutte carattere formale e non hanno avuto alcuna rilevanza nella causazione del sinistro.

2.3 Con il terzo motivo si censura l'entità della pena. La Corte d'appello ha ridotto la sanzione da tre ad un mese di reclusione che però non è comunque congrua con riguardo alla tenuità della colpa.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La sentenza impugnata considera che il profilo di colpa specifica afferente al difetto di coordinamento dei lavoratori appartenenti alle diverse aziende, sebbene inserito nella parte della imputazione relativa ai coimputati riguarda nella sostanza anche gli odierni appellante, come emerge dal tenore letterale dell'imputazione.

D'altra parte la questione si è lungamente posta ed è stata ampiamente dibattuta nel giudizio di merito sicchè non è stato certo pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa. Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure. La contestazione riguarda responsabilità concorsuale di diversi soggetti; ed il coordinamento di necessità coinvolgeva i lavoratori operanti nelle diverse aziende ed implicava la responsabilità dei soggetti che di tale coordinamento dovevano farsi promotori. La questione è stata discussa in tali termini nel corso del giudizio, come esposto nelle pronunzie di merito; sicchè non può ipotizzarsi alcuna deficit di contestazione che abbia pregiudicato l'esercizio della difesa.

3.2 La sentenza impugnata analizza con grande dettaglio l'articolato contesto organizzativo nel quale avvennero i fatti. Si tratta del complesso ex (Omissis) gestito da un consorzio. Una sorta di condominio industriale ove in ogni capannone o gruppo di capannoni hanno sede autonoma imprese cui il consorzio fornisce i servizi generali, come elettricità, riscaldamento ecc. Il consorzio ha attribuito la gestione di tali servizi di impianti generali e di distribuzione alla società F., che opera fino ai punti di distribuzione facenti capo ad ogni unità operativa autonoma. Per ciò che riguarda l'energia elettrica F. cura le varie trasformazioni di tensione e la distribuzione sino ad ogni impianto secondario, cioè alla cabina che si trova al bordo dei capannoni.

Tale situazione determina la necessità uno stretto coordinamento tra i diversi organismi operanti.

L'infortunio si è sviluppato nell'ambito dell'esecuzione della procedura di fuori servizio. Per necessità operative proprie la società C. si trovò nella necessità di disattivare l'alimentazione elettrica in un corpo conduttore. L'operazione fu posta in essere da due dipendenti della società F. operanti all'interno della cabina n. 22. Gli infortunati, dipendenti di C., subito dopo tale operazione si avvicinarono al detto corpo conduttore, persuasi dell'assenza di tensione. Al contrario la tensione elettrica era presente e si determinò arco elettrico conseguente a corto circuito che a sua volta cagionò ai lavoratori gravi ustioni.

Il giudice di merito ha ritenuto che l'incidente si sia verificato in una situazione di sorprendente superficialità ed inadeguatezza nella organizzazione e gestione delle indicate attività; nonchè di assenza del necessario coordinamento tra i diversi soggetti operanti.

Al riguardo si sono configurate gravi responsabilità dei responsabili della C. che hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento. In concreto l'incidente si è verificato a causa del fatto che i lavoratori della F., che operavano all'interno della cabina n. 22, non disponevano di schemi elettrici aggiornati e leggibili e non erano conseguentemente in grado di effettuare correttamente e con precisione la procedura di disattivazione della linea. Neppure C., a sua volta, aveva una situazione chiara del quadro delle linee. In tale confusa situazione la disattivazione della linea avvenne in modo non appropriato per effetto di ripetuti tentativi, determinati dalla deplorevole assenza di chiare e decifrabili indicazioni sui diversi interruttori e sulle linee ad essi corrispondenti. In tale situazione di deplorevole pressappochismo, i tecnici di F., non avendo una chiara situazione degli schemi elettrici posero ripetutamente in atto procedure che si rivelarono errate tanto che venne infine adottata una procedura empirica, per tentativi, che di fatto indusse l'errore sull'esistenza della tensione elettrica che si colloca all'origine della catena lesiva.

Nell'indicato contesto, d'altra parte, vi era pure evidente necessità di coordinamento che invece non si è dispiegato. Accanto alla indubbia responsabilità dei dirigenti di C. si configura altresì la responsabilità nell'ambito operativo della società F. che curava la distribuzione dei servizi e che doveva di necessità interfacciarsi con i diversi organismi operanti particolarmente, per quel che qui interessa, nell'ambito della procedura di fuori servizio. Di qui l'affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente, responsabile della soc. F. nello stabilimento in questione. Tale complessivo apprezzamento in fatto appare immune da censure. Esso è basato sulla analitica valutazione del contesto fattuale, quale desunto dall'istruzione probatoria e propone una lineare e coerente ricostruzione degli accadimenti. Gli apparati che avrebbero dovuto essere gestiti per compiere in modo sicuro e semplice la delicata operazione in questione non erano per nulla chiari e determinarono la necessità di agire a tentoni che a sua volta cagionò il sinistro. In tale situazione di grave compromissione della sicurezza, si è correttamente attribuito addebito colposo al responsabile della Soc. F., che gestiva la cabina in cui dovevano aver luogo le operazioni di disattivazione della linea elettrica. Non difetta neppure l'analisi del ruolo eziologico delle gravi mancanze riscontrate: si esplicita che la presenza di interruttori e schemi elettrici chiari, rispondenti alla reale situazione delle linee, avrebbe consentito di agire in modo semplice ed immediato, evitando il grave fraintendimento che condusse all'evento.

3.3 Neppure censurabile è la pronunzia per ciò che attiene alla determinazione della pena. Si considerano l'avvenuto risarcimento del danno ed il corretto comportamento processuale che consentono la concessione di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Si valuta, inoltre, il ruolo preponderante negli accadimenti rivestito dalla condotta colposa dei responsabili della società Carcosustics. Si conclude che la pena deve essere significativamente diminuita. Si tratta di una tipica valutazione di merito che, essendo immune da profili di illogicità, non può essere qui sindacata.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.




P.Q.M.



rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013