Tipologia: Patto collettivo di lavoro
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1960
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl, Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Verona

Sommario:

Art. 1. - Durata e disdetta del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti.
Art. 3. - Assunzione dei braccianti.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei fanciulli
Art. 5. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Recuperi e riduzioni straordinarie di orario.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Classificazione per età e per sesso.
Art. 11. - Retribuzioni.
Art. 12. - Tabella salariale.
Art. 13. - Norme sulla retribuzione.
Art. 14. - Scala mobile.
Art. 15. - Cottimi.
Art. 16. - Lavori speciali.
Art. 17. - Compensi per lavori speciali.
Art. 18. - Ausiliari di aziende agricole.
Art. 19. - Canoni di affitto delle abitazioni.
Art. 20. - Acqua potabile e combustibili per il riscaldamento dei cibi.
Art. 21. - Assenza in occasione di matrimonio.
Art. 22. - Previdenza ed assistenza.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Indennità di malaria.
Art. 25. - Disciplina sul lavoro.
Art. 26. - Preavviso per licenziamento.
Art. 27. - Controversie individuali.
Art. 28. - Controversie collettive.
Tabelle salariali

Patto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi ed obbligati della provincia di Verona, 30 settembre 1959

Addì 30 settembre 1959 nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Verona, via Locatelli, 3, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti aderente alla Cisl [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli aderente alla Cgil [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti dell’Unione Italiana del Lavoro [...], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi ed obbligati della Provincia di Verona.

Art. 1. - Durata e disdetta del contratto.
Il presente Contratto regola i rapporti tra gli agricoltori datori di lavoro ed i braccianti agricoli avventizi ed obbligati della Provincia di Verona. Avrà valore dall’11 novembre 1959 al 10 novembre 1960.
[...]
Gli eventuali accordi individuali in deroga al presente contratto saranno validi soltanto se convalidati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 2. - Definizione dei braccianti.
a) Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria
b) Sono classificati obbligati quei lavoratori assunti all’inizio dell’annata agraria secondo le modalità del patto provinciale braccianti avventizi e con la precisa qualifica di obbligato indicata in accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore.
[...]

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e dei fanciulli valgono le vigenti norme di legge.

Art. 5. - Libretto sindacale di lavoro.
I lavoratori interessati al presente contratto sono tenuti a munirsi del libretto sindacale di lavoro, compilato a cura delle Organizzazioni sindacali interessate e a presentarlo al datore di lavoro all'atto dell’assunzione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere in media, e le 48 ore settimanali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
La loro distribuzione nella giornata verrà fatta secondo le esigenze delle singole aziende con intervalli che dalla stagione invernale a quella estiva potranno dalle aziende essere stabiliti fra il minimo di ore una ed il massimo di ore quattro.
Tale periodo di interruzione potrà essere maggiorato qualora ciò sia richiesto da esigenze tecnico-colturali.
La durata dell’orario normale di lavoro, nei vari mesi dell’anno, è stabilita nel modo seguente:
- Novembre, Dicembre, Gennaio e prima quindicina di Febbraio, ore 7.
- Seconda quindicina di Febbraio, Marzo, Aprile e prima quindicina di Maggio Agosto, Settembre, Ottobre, ore 8.
- Seconda quindicina di Maggio, Giugno, Luglio, ore 9.
Agli effetti della corresponsione del salario le ore di lavoro comprendono anche il tempo che i lavoratori impiegano per trasferirsi dall’uno all’altro luogo di lavoro dietro ordine del conduttore dell'azienda o di chi ne fa le veci.
[...]
Qualora in qualche Comune della provincia venga constatata carenza di mano d’opera, nello stesso periodo, l’orario giornaliero, sempre d’intesa fra le Organizzazioni contraenti, per i Comuni stessi e per non più di tre mesi, potrà essere portato al limite massimo di ore 10.

Art. 7. - Recuperi e riduzioni straordinarie di orario.
In via straordinaria, per infortuni e dissesti di gravità particolare come incendi, grandinate, inondazioni, epidemie del bestiame ed altre cause di eccezionale e persistente avversità stagionale, che riducano notevolmente, per un certo periodo, l’attitudine produttiva delle aziende, potrà essere ridotto l’orario di lavoro della mano d’opera occupata nelle aziende.
In tal caso, ferme le tariffe unitarie salariali in vigore, le Organizzazioni contraenti stabiliranno le modalità di recupero, salvo sempre il rispetto dell’orario di lavoro sulla media delle otto ore al giorno.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 6;
b) Lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba (per fini pratici i termini di tempo relativi vengono concordati come alla tabella in calce);

Tabella oraria per la determinazione del lavoro notturno

Mese

Estremi del lavoro notturno

Inizio ore

Termine ore

Novembre

18

6

Dicembre

17,30

6,30

Gennaio

18

6,30

Febbraio

19

6

Marzo

19

5,30

Aprile

20

4,30

Maggio

20

4

Giugno

21

3,30

Luglio

20,30

3,30

Agosto

20

4

Settembre

19,30

5

Ottobre

18,30

5,30

c) Lavoro festivo ordinario quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni indicati all’art. 9 del presente contratto;
d) Lavoro festivo straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro nei giorni festivi;
e) Lavoro festivo notturno quello eseguito da mezzanotte all’alba e da un’ora dopo l’Ave Maria alla mezzanotte dei giorni festivi.
Il lavoro straordinario non potrà mai superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico e continuativo.
[...]

Art. 10. - Classificazione per età e per sesso.
[...]
I mutilati ed invalidi di guerra occupati nelle aziende agricole a termini della legge 21 agosto 1921, sono sempre considerati come fisicamente idonei.

Art. 15. - Cottimi.
[...]
Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da apposite annotazioni sul libretto sindacale di lavoro.

Art. 16. - Lavori speciali.
Sono considerati lavori speciali i seguenti:
Mietitura e trebbiatura del frumento, cereali minori e semenzine in genere;
Monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;
Taglio e raccolta erbe palustri;
Falciatura dei prati;
Trattamenti antiparassitari e spargimento concimi corrosivi;
Trasporto generi a spalla;
Scalva piante arboree;
Spacco e segatura legna;
Spurgo fossi.

Art. 17. - Compensi per lavori speciali.
Per i seguenti lavori speciali:
Mietitura, trebbiatura del frumento, semenzine e cereali minori;
Monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;
Taglio e trasporto canne ed erbe palustri;
trattandosi di lavori stagionali le parti si impegnano di iniziare trattative per l’eventuale modifica dei vigenti accordi di volta in volta, non oltre dieci giorni dalla richiesta di una delle parti.
La richiesta di modifica dovrà essere accompagnata dalle relative proposte.
Per gli altri lavori speciali elencati al precedente articolo 16 sono stabiliti i seguenti compensi;
a) Falciatura manuale dei prati stabili.
Per la falciatura dei prati, oltre la tariffa prevista per i lavori ordinari, verranno corrisposti i seguenti compensi:
Prati stabili: per tutti i tagli aumento del 18 % sulla tariffa salariale globale;
Prati artificiali: a) per tutti i tagli aumento del 9 % sulla tariffa salariale globale; b) prati artificiali sulle stoppie aumento del 12 % sulla tariffa salariale globale.
Il lavoratore quando preavvisato dovrà presentarsi al lavoro con la falce martellata; le martellature eseguite durante la falciatura saranno comprese nell’orario normale di lavoro.
b) Trattamenti antiparassitari e spargimento concimi corrosivi.
Per trattamenti con liquidi o polvere contro parassiti vegetali od animali delle coltivazioni e spargimento concimi corrosivi (perfosfati non granulari o calciocianamide) oltre la tariffa prevista per i lavori ordinari, verrà corrisposto un aumento del 15 % sulla tariffa salariale globale.
c) Trasporto generi a spalla.
Il trasporto a spalla delle granaglie, mangimi, concimi di ogni specie, anticrittogamici, patate, dai magazzini all’esterno o viceversa, sia per la compravendita che per trasferimento dei prodotti da un magazzino all’altro, sarà compensato, oltre la paga prevista per i lavori ordinari, con L. 10 e L. 20 per ogni q.le posto in magazzini o depositi ubicati al piano terra o sul carro; con L. 20 per ogni q.le posto in magazzini o depositi ubicati al primo piano, e con L. 30 per ugni quintale, se al secondo piano qualunque sia il numero dei gradini per recarvisi.
Il lavoro di pesatura e insaccatura è sempre da considerarsi lavoro ordinario salvo quando venga compiuto alla trebbiatura dei cereali.
d) Lavoro di scalva piante arboree.
I lavori di scalva delle piante arboree in piedi, compresa la scalva delle piante di gelso, verranno compensati con la concessione, oltre la mercede per i lavori ordinari, di un palo ed una fascina per ogni giornata di effettivo lavoro, del peso complessivo di kg. 25 di legna verde.
Qualora le esigenze aziendali non consentano la corresponsione dei pali questi potranno essere sostituiti con pari peso di legna grossa.
È prevista a favore dei lavoratori addetti a tale lavoro, la raccolta della legna minuta (spigolature) che il conduttore non ha convenienza a far raccogliere.
La scalva eseguita su piante abbattute sarà compensata con una fascina di kg. 15.
Agli addetti al lavoro di escavo piante spetteranno, oltre la tariffa ordinaria, le radici. 
e) Lavori di spacco e segatura legna.
I lavori di spacco e segatura a mano di legna saranno compensati con la concessione, oltre alla mercede per i lavori ordinari, di kg. 20 di legna verde mista per spaccatura per ogni giornata di lavoro.
f) Lavori di spurgo fossi.
Il lavoro di spurgo dei canali di derivazione e fossi escavati in acqua e che abbiano profondità non inferiore a cm. 100, verrà compensata con l’aumento tariffario del 14 %.
Per tutti gli altri lavori speciali, di cui al precedente articolo, e non elencati ai comma di cui sopra, le Organizzazioni contraenti si impegnano a concordare, di volta in volta, prima dell’epoca di lavorazione, le condizioni normative e salariali da valere per i lavori stessi.

Art. 20. - Acqua potabile e combustibili per il riscaldamento dei cibi.
La fornitura e il trasporto dell’acqua potabile per i lavoratori agricoli avventizi sarà a carico del conduttore dell’azienda il quale dovrà pure fornire il combustibile per il riscaldamento dei cibi in campagna.

Art. 22. - Previdenza ed assistenza.
Per tutte le assicurazioni. sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari ecc., valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi in conformità alle disposizioni di legge.
Nel caso che il lavoratore non venga assicurato, o lo venga solo parzialmente per fatto e colpa del datore di lavoro, lo stesso si sostituirà agli Istituti assistenziali nel pagamento di tutte le prestazioni di diritto del lavoratore.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Per le donne in istato di gravidanza e per quelle che provvedono all'allattamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 24. - Indennità di malaria.
Per quanto riguarda la norma 13 del Patto Nazionale in considerazione che nei Comuni della Provincia di Verona, attualmente riconosciuti quali «zone malariche» a sensi di legge, non si sono da tempo riscontrati casi di malaria, come risulta per dichiarazione del medico provinciale, si soprassiede alle determinazioni di cui alla, norma 13 predetta, con riserva di provvedere a quanto dalla norma stessa è stabilito non appena in tali Comuni d’ordine dell’autorità sanitaria provinciale venisse ordinata la distribuzione gratuita di chinino.

Art. 25. - Disciplina sul lavoro.
I rapporti tra lavoratori, i loro diretti superiori ed il datore di lavoro, o di chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina dell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina sul lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) Con la multa al lavoratore sino ad un massimo di due ore di salario nei casi seguenti:
a) che senza giustificato motivo si assenti dal lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine od agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza. In questi caso il lavoratore viene sospeso dal lavoro per tutta la giornata;
d) che si addormenti nelle ore di lavoro. In questo caso oltre multa, il punito subirà la perdita del salario per le ore perdute.
2) Con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidività nella mancanza di cui al paragrafo 1.
[...]
3) Col licenziamento immediato, senza preavviso nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od un suo rappresentante, salvo vi sia provata provocazione;
b) grave danneggiamento per negligenza o per dolo, agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
d) in tutti quegli altri casi di gravità eccezionale avvenuti anche fuori lavoro, che interessino il datore di lavoro e che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 27. - Controversie individuali.
Nel caso di contestazione fra datore di lavoro e lavoratore nell'applicazione del presente contratto collettivo, quando sia stato esperito senza esito il tentativo di accordo diretto fra le parti, la controversia verrà demandata all’esame delle rispettive Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di amichevole componimento.
Le controversie saranno esaminate in primo tempo dai rappresentanti delle Organizzazioni locali e qualora non si raggiungesse l'accordo verranno demandate alle rispettive Organizzazioni provinciali.
La procedura per la trattazione delle controversie e la formazione delle Commissioni di conciliazione verranno stabilite con accordo fra le Organizzazioni contraenti.
In caso di mancato accordo, prima dell’eventuale deferimento della controversia alla Magistratura, le Organizzazioni adiranno l’Ufficio del lavoro per ulteriore tentativo d conciliazione.

Art. 28. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’interpretazione o la applicazione del presente contratto di lavoro debbono essere demandate all’esame delle Associazioni sindacali provinciali contraenti per un sollecito componimento.
Non si sono calcolati i salari per lavori speciali per i ragazzi dai 14 ai 15 anni e per le donne, in quanto molto di rado può accadere che dette categorie di lavoratori siano impiegati in lavori speciali, comunque se si presentasse qualche caso le parti interessate potranno determinare di volta in volta gli aumenti da aggiungere ai salari normali.