Tipologia: Patto collettivo di lavoro
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1960
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati agricoli, Verona

Sommario:

Art. 1. - Disdetta e durata del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione dei salariati fissi.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela donne e ragazzi.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Durata del contratto individuale e modalità per la disdetta.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 10. - Giorni festivi, festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 11. - Classificazione dei lavoratori per età e per sesso.
Art. 12. - Mansioni.
Art. 13. - Categorie specializzate.
Art. 14. - Retribuzione per i salariati fissi.
Art. 15. - Retribuzione per i salariati in casa (famigli)
Art. 16. - Norme per la retribuzione dei salariati fissi.
Art. 17. - Revisione delle tariffe.
Art. 18. - Compensi speciali per i salariati fissi.
Art. 19. - Lavori speciali.
Art. 20. - Pollame e suini.
Art. 21. - Attrezzi da lavoro.
Art. 22. - Indennità di malaria.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Permessi straordinari.
Art. 26. - Riposo settimanale.
Art. 27. - Giornate perdute dai salariati.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Gratifica natalizia.
Art. 30. - Indennità di anzianità.
Art. 31. - Tutela della maternità.
Art. 32. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 33. - Malattie ed infortuni.
Art. 34. - Disciplina sul lavoro e provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Controversie individuali.
Art. 36. - Controversie collettive.
Tabelle

Patto collettivo di lavoro per i salariati agricoli della provincia di Verona,

Addì 30 settembre 1959 nella Sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Verona, via Locatelli, 3, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli aderente alla Cgil [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti aderente alla Cisl [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti dell’Unione Italiana del Lavoro [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati agricoli della Provincia di Verona.

Art. 1. - Disdetta e durata del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti tra gli agricoltori datori di lavoro e i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Verona.
Avrà la durata iniziale a decorrere dall’11 novembre 1959 al 10 novembre 1960 [...]
Gli eventuali accordi individuali in deroga al presente contratto saranno validi soltanto se convalidati dalle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con un contratto individuale a termine della durata non inferiore al minimo di legge, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola ove generalmente risiede fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione riferita ad un anno viene corrisposta mensilmente con le modalità di cui all’art. 16.
Le qualifiche e le denominazioni dei lavoratori appartenenti a tale categoria sono quelle stabilite all’articolo 12 e 13 a seconda delle mansioni ad essi affidate.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato un contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 7.
[...]

Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Le Organizzazioni provinciali contraenti il presente contratto concorderanno la forma del libretto sindacale di lavoro sul quale a cura del datore di lavoro e alla presenza del lavoratore dovrà essere annotata la qualifica del salariato e le mansioni per le quali è stato assunto; dovranno altresì essere effettuate tutte le registrazioni inerenti il rapporto di lavoro, quali i periodi di servizio prestato, il salario corrisposto, i generi in natura consegnati, ecc.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro per tutti i salariati non potrà superare le 8 ore giornaliere.
Per i salariati non adibiti a custodia e governo di bestiame la distribuzione delle ore nella giornata sarà fatta secondo le esigenze delle singole aziende con intervalli non superiori alle ore 2 nei periodi invernale, autunnale e primaverile e alle ore 4 nel periodo estivo salvo accordi diversi intervenuti tra agricoltori e lavoratori.
Per gli stessi la durata normale dell’orario di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
Novembre, Dicembre, Gennaio e 1ª quindicina di Febbraio, ore 7;
2ª quindicina di febbraio, marzo, aprile 1ª quindicina di maggio agosto, settembre, ottobre, ore 8;
2ª quindicina di maggio, giugno, luglio, ore 9.
Agli effetti del computo delle ore di lavoro è compreso anche il tempo necessario al lavoratore per trasferirsi dalla sede dell’azienda al posto di lavoro qualora gli ordini non gli siano stati dati il giorno precedente.
Le ore effettive comprendono anche il tempo che i lavoratori impiegano per trasferirsi dall’uno all’altro luogo di lavoro dietro ordine del conduttore dell’azienda o di chi ne fa le veci.

Art. 9. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 8;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba (per fini pratici i termini di tempo relativi vengono concordati come alla tabella seguente):

Tabella oraria per la determinazione del lavoro notturno

Mese

Estremi del lavoro notturno

Inizio ore

Termine ore

Novembre

18

6

Dicembre

17,30

6,30

Gennaio

18

6,30

Febbraio

19

6

Marzo

19

5,30

Aprile

20

4,30

Maggio

20

4

Giugno

21

3,30

Luglio

20,30

3,30

Agosto

20

4

Settembre

19,30

5

Ottobre

18,30

5,30

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 10.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e non dovrà avere carattere sistematico, ma dovrà eseguirsi soltanto nei casi di evidente necessità; così dicasi per il lavoro notturno ed il lavoro festivo salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 12. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importi una diminuzione della retribuzione e un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 15. - Retribuzione per i salariati in casa (famigli)
[...]
Il famiglio non dovrà essere messo a dormire in stalla.

Art. 19. - Lavori speciali.
Ai lavoratori salariati che eventualmente venissero adibiti a dei lavori considerati speciali per gli avventizi fatta eccezione per i lavori già previsti nelle mansioni specifiche per le quali i salariati sono stati assunti, dovranno corrispondersi i compensi e le maggiorazioni previste per ogni singolo lavoro.
[...]

Art. 21. - Attrezzi da lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al salariato tutti gli attrezzi necessari al lavoro che è chiamato a compiere.
Gli attrezzi e gli utensili debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato di uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 22. - Indennità di malaria.
In considerazione che nei comuni della provincia di Verona, attualmente riconosciuti quali «zone malariche» a sensi di legge, non si sono da tempo riscontrati casi di malaria, come risulta per dichiarazione del Medico provinciale, si soprassiede alla determinazione di una particolare indennità stagionale in favore dei salariati.
Tale indennità verrà concordata fra le organizzazioni contraenti allorché, d’ordine dell’autorità sanitaria, in tali comuni venisse ordinata la distribuzione gratuita del chinino.

Art. 26. - Riposo settimanale.
Tutti i salariati fissi hanno diritto ad una giornata di riposo (24 ore consecutive) settimanale possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora per esigenze di lavoro i salariati dovessero prestare la i loro opera continuativamente e perciò rinunciare al riposo settimanale avranno diritto al seguente trattamento:
- ai salariati che nel giorno di riposo settimanale compiono le stesse prestazioni che a sensi di contratto sono compiute nei giorni lavorativi verrà liquidato un compenso pari al salario globale di n. 52 giornate in ragione di anno.
Nel caso di prestazioni ridotte il compenso sarà ridotto in proporzione alla riduzione delle prestazioni.
- ai salariati con prestazioni miste di stalla e campagna la cui opera nel giorno di riposo settimanale si limita al solo governo del bestiame verrà liquidato un compenso pari al salario globale per n. 26 giornate in ragione di anno.

Art. 28. - Ferie.
Ai salariati fissi per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda spetta un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]
Qualora per esigenze di lavoro il salariato non possa usufruire delle ferie avrà diritto al pagamento delle giornate non godute nel corrispettivo della paga globale.

Art. 31. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 32. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le vigenti disposizioni di legge.
Nel caso di inadempimento alle stesse da parte del datore di lavoro lo stesso sarà civilmente responsabile nei confronti del lavoratore al quale dovrà corrispondere il corrispettivo delle prestazioni delle assistenze avute in meno a causa delle inadempienze si esse.

Art. 34. - Disciplina sul lavoro e provvedimenti disciplinari.
I lavoratori per quanto ha attinenza il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso debbono essere ispirati a reciproco rispetto. e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Nel caso di infrazione alle condizioni del presente contratto si applicheranno le seguenti penalità:
1) Con una multa al lavoratore fino ad un massimo di due ore di salario nei casi seguenti:
a) che senza giustificato motivo si assenti dal lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine od agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza. In questo caso il lavoratore viene sospeso dal lavoro per tutta la giornata;
d) che si addormenti nelle ore di lavoro. In questo caso, oltre alla multa, il punito subirà la perdita del salario per le ore perdute.
2) Con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva nella mancanza di cui al paragrafo 1°.
[...]
3) Col licenziamento immediato, senza preavviso nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od un suo rappresentante, salvo vi sia provata provocazione;
b) grave danneggiamento per negligenza o per dolo, agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
d) in tutti quegli altri casi di gravità eccezionale avvenuti anche fuori lavoro, e che interessino il datore di lavoro e che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 35. - Controversie individuali.
Nel caso di contestazione fra datore di lavoro e lavoratore nell’applicazione del presente Contratto collettivo, quando sia stato esperito senza esito il tentativo di accordo fra le parti, la controversia sarà demandata all’esame delle rispettive Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di amichevole componimento.
Le controversie saranno esaminate in primo tempo dai rappresentanti delle Organizzazioni locali e qualora non si raggiungesse l’accordo verranno demandate alle rispettive Organizzazioni provinciali.
La procedura per la trattazione delle controversie e la formazione delle Commissioni di Conciliazione verranno stabilite con accordo fra le Organizzazioni contraenti.
In caso di mancato accordo, prima dell’eventuale deferimento della controversia alla Magistratura, le organizzazioni adiranno l’Ufficio del Lavoro per ulteriore tentativo di conciliazione.

Art. 36. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’interpretazione e applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro debbono essere demandate all’esame delle Associazioni Sindacali Provinciali contraenti per un sollecito componimento.