Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 21 ottobre 1957
Validità: 01.11.1957 - 31.10.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Federbraccianti Provinciale, Unione Provinciale-Cisnal, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Caltanissetta

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del «bracciante avventizio»
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza ed assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Zona malarica.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Controversie individuali.
Art. 16. - Controversie collettive.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Distanza dai posti di lavoro.
Art. 19. - Salario.
Art. 20. - Efficacia del contratto.
Art. 21. - Durata del contratto.
Art. 22. - Deposito contratto.
Art. 23. - Aggiornamento salari.
Tabella salariale

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli della provincia di Caltanissetta, 21 ottobre 1957

L’anno millenovecentocinquantasette, il giorno ventuno del mese di ottobre in Caltanissetta, nei locali dell'ufficio Provinciale del Lavoro [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl [...], la Federbraccianti Provinciale [...], l’Unione Provinciale aderente alla Cisnal [...], la Camera Sindacale Provinciale della Uil [...], è stato stipulato il contratto provinciale dei «Braccianti agricoli» della provincia di Caltanissetta ad integrazione del Patto collettivo nazionale di lavoro del 15 febbraio 1957.
Sono intervenuti alla discussione il dott. C.G. ed il brigadiere G.N. per l’ispettorato Forestale.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto provinciale integrativo al Patto nazionale del 15 febbraio 1957 fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra datore di lavoro agricolo ed i «Braccianti agricoli».

Art. 2. - Definizione del «bracciante avventizio»
Per i braccianti avventizi s’intendono quei lavoratori agricoli ambo i sessi assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere ad eccezione per i lavori di mietitura e trebbiatura per i quali l’orario viene fissato in ore dieci.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, dalla Regione e di cui all’articolo seguente; nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità.
[...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza ed assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le norme di legge vigenti.

Art. 13. - Zona malarica.
Nei Comuni ove esistano zone riconosciute malariche a termine delle vigenti disposizioni di legge, viene stabilito l’obbligo della somministrazione gratuita del chinino a norma di legge; nonché la corresponsione ai lavoratori di una indennità, in aggiunta alla normale retribuzione del 5 % sulla paga base e contingenza.
L’accertamento delle zone è demandato all’Ufficio provinciale del lavoro sentiti gli organi sanitari.
Il periodo è stabilito conformemente al decreto prefettizio emanato di anno in anno.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene al rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tale da assicurare la normale disciplina aziendale.
La inosservanza o la infrazione disciplinare darà luogo ai seguenti provvedimenti:
1) Multa sino all’importo di due ore lavorative nei seguenti casi:
a) abbandono del lavoro senza giustificato motivo;
b) presentazione in ritardo o anticipata cessazione del lavoro.
2) Sospensione fino a due giorni lavorativi:
a) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
b) atti di indisciplina che portano pregiudizio della normale attività aziendale durante le ore di lavoro;
c) recidiva nella multa.
3) Licenziamento:
a) recidiva nella sospensione;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o chi per esso;
c) gravi offese verso i compagni di lavoro;
d) risse nell’interno dell’azienda, furti, frodi e danneggiamenti;
[...]

Art. 15. - Controversie individuali.
In caso di controversie fra datore di lavoro e prestatore d’operai in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali, le quali attraverso una Commissione paritetica costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denunzia della controversia.
Per le modalità si conviene che le Organizzazioni sindacali in possesso di vertenza di lavoro sono tenute ad inviarla alla controparte con la designazione del proprio rappresentante delegato alla trattazione.
Entro il termine fissato dal secondo comma del presente articolo, l’Organizzazione sindacale ricevente convoca la parte dando preventiva conoscenza del, giorno, del luogo e dell’ora oltre che del proprio delegato alla trattazione.
Nel caso in cui la vertenza non venga discussa o conciliata, si procederà alla normale denuncia per il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

Art. 16. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto integrativo saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18. - Distanza dai posti di lavoro.
Qualora la distanza dal posto di lavoro al centro abitato dal lavoratore, supera i km. 4 il percorso eccedente detta distanza sarà a carico del datore di lavoro nella misura di 1/4 d’ora di salario per ogni km., sempre che questi non provveda al mezzo di trasporto, oppure all’alloggio igienicamente idoneo, per poter dormire, somministrando gratuitamente in questo caso, il vitto serale consistente in una minestra di grammi 300 di pasta, gr. 500 di pane e gr. 100 di formaggio od altro companatico equivalente.

Art. 20. - Efficacia del contratto.
Le norme contenute nel presente contratto hanno carattere tassativo e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per i loro aderenti.
Le Organizzazioni contraenti s’impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.