Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Alleanza Provinciale Coltivatori Siciliani e Cisl, Federterra, Camera del Lavoro, Uil, Cisnal-Terra
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Salariati fissi, Caltanissetta

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salario fisso.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Contratti individuali.
Art. 5. - Durata del contratto e modalità delle disdette.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzioni.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Malattie ed infortuni.
Art. 19. - Diarie.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Permessi straordinari.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Controversie individuali.
Art. 29. - Condizioni di miglior favore.
Art. 30. - Durata del contratto.

Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi in agricoltura della provincia di Caltanissetta, 1 ottobre 1959

L’anno milienovecentocinquantanove il giorno primo del mese di ottobre in Caltanissetta nei locali dell’Ufficio Provinciale del Lavoro [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...], l’Alleanza Provinciale Coltivatori Siciliani [...] e la Cisl [...], la Federterra [...], la Camera del Lavoro [...], la Uil [...], la Cisnal-Terra [...], viene stipulato il presente patto collettivo di lavoro per ì salariati fissi in agricoltura da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente patto provinciale fissa le norme che regolano i rapporti di lavoro fra datori di lavoro agricolo e salariati fissi della provincia di Caltanissetta. Esso viene ad aggiornare il contratto provinciale del 7 giugno 1954 ed ha decorrenza del 1° ottobre 1959.

Art. 2. - Definizione del salario fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola.

Art. 4. - Contratti individuali.
Tra i datori di lavoro ed i salariati, all’atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale, di cui all’art. 7 del presente patto. [...]

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso dovrà essere adibito normalmente alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro, in relazione alle esigenze della azienda può adibire il salariato fisso a mansioni diverse; purché esse non comportino una diminuzione della retribuzione o mutamento sostanziale della, sua posizione, rispetto alla precedente qualifica. [...]

Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali contraenti concorderanno il libretto sindacale di lavoro il quale dovrà contenere il presente contratto a cura del datore di lavoro ed alla presenza del lavoratore dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore. Nel libretto dovranno, altresì, essere effettuate le registrazioni inerenti il rapporto. Tale libretto dovrà essere ritirato dalle parti presso le rispettive Organizzazioni.

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati, debbono essere annotati sul libretto sindacale, con indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore corrisponderà della perdita o dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario giornaliero di lavoro è quella contemplata dalle vigenti disposizioni di legge.
In considerazione del carattere di lavoro del salariato - discontinuo - dovrà essere rispettata la media annua delle otto ore giornaliere.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto all’art. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria, all’alba ad eccezione di quello svolto dagli addetti al bestiame;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e dalla Regione Siciliana, di cui all’art. 14 del presente patto, nonché la festa del Patrono del luogo.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Nel caso di necessità aziendale la giornata del riposo può essere sostituita con un giorno feriale.

Art. 15. - Retribuzioni.
[...]
Nel periodo dei lavori di mietitura e trebbiatura sarà corrisposto in sovrappiù di mercede giornaliera litri uno di vino al giorno a tutti i salariati fissi.
[...]

Art. 18. - Malattie ed infortuni.
[...] In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, la azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto.

Art. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi, spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 10 [...]

Art. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.
[...]

Art. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti o puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. 

Art. 28. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra il datore di lavoro e il prestatori d’opera, in dipendenza del rapporto, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali comunali o provinciali per il tentativo di amichevole componimento.
Qualora non dovesse riuscire, le parti si rivolgeranno all’Ufficio Provinciale del Lavoro.