Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 1 settembre 1959
Validità: 01.09.1959 - 31.08.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Fisba-Cisl, Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli-Cgil, Unione Provinciale dei Lavoratori della Terra-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Catania
Sommario:
Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Catania, 1 settembre 1959
L’anno 1959 il giorno 1 del mese di settembre nella Sede dell’Associazione Provinciale Agricoltori in Catania Via Toselli, 49, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori [...], anche a nome e per conto dei Sindacati ed Associazioni aderenti [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze specializzate (Fisba) aderente alla Cisl [...], la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli aderente alla Cgil [...], la Unione Provinciale dei Lavoratori della Terra aderente alla Uil [...], si è proceduto al rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi della Provincia di Catania, stipulato il 1° dicembre del 1955, concordato sulla parte normativa che consta dei 29 articoli qui di seguito trascritti.
[...]
Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro fra le aziende agricole e i lavoratori dipendenti aventi qua-1 litica di braccianti avventizi.
Art. 2. - Definizione di braccianti avventizi.
Per braccianti agricoli avventizi si intendono quei lavoratori agricoli di ambo i sessi assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.
Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Per la ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
Tenute presenti le condizioni di ambiente e le esigenze stagionali l’orario ordinario giornaliero nei vari mesi dell’anno viene così stabilito:
- ore 7 giornaliere, gennaio, febbraio, novembre, dicembre;
- ore 8 giornaliere: marzo, aprile, maggio, ottobre;
- ore 9 giornaliere: giugno, luglio, agosto, settembre.
La presente norma non si applica ai lavori stagionali di mietitura, trebbiatura del grano, orzo, segala ed avena per i quali l’orario ordinario giornaliero di lavoro viene fissato in 10 ore.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario previsto dal precedente articolo;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7 del presente contratto, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]
Art. 11. - Previdenza, assistenza ed assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di altre eventuali disposizioni, si applicano le consuetudini locali.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.
Art. 16. - Zone malariche.
Il datore di lavoro è tenuto a somministrare gratuitamente il chinino ai lavoratori che prestano la loro opera in zone dichiarate malariche dall’Ufficio sanitario provinciale.
Art. 18. - Pernottamento.
I datori di lavoro hanno l’obbligo di fornire gli alloggi ai lavoratori che per esigenze di lavoro o per la distanza dell’azienda dal paese di residenza del lavoratore sono costretti a pernottare sui luoghi di lavoro.
Gli alloggi e gli adeguati dormitori dovranno essere conformi alle esigenze dell’igiene e alle vigenti disposizioni di legge.
[...]
Art. 19. - Somministrazione in natura.
Sarà somministrato gratuitamente un litro di vino per giornata di lavoro ai lavoratori, nelle aziende e per quei lavoratori ove tale somministrazione sia costante consuetudine.
Ai lavoratori che pernottano nell’azienda verrà somministrata gratuitamente una minestra calda.
Art. 20. - Lavori stagionali di mietitura e trebbiatura.
Per i lavori stagionali di mietitura e trebbiatura del grano, orzo, segala e avena, ai lavoratori locali e forestieri, oltre alla retribuzione prevista dall’art. 8 del presente contratto, e di cui alle allegate tabelle sarà corrisposto ai lavoratori stessi il seguente vitto: 1 Kg. di pane; 1 litro di vino; 333 grammi di pasta; 50 grammi di formaggio oppure 100 grammi di ricotta salata.
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Art. 21. - Lavori stagionali - Vendemmia.
[...]
Viene inoltre stabilito quanto segue:
а) ai lavoratori addetti ai lavori di vendemmia verrà somministrato gratuitamente un litro di vino per giornata lavorativa.
Se l’agricoltore per cause eccezionali non somministra il vino, egli dovrà corrispondere al lavoratore l’importo a prezzo di mercato;
b) ai lavoratori che durante le giornate di ingaggio pernottino nell’azienda o nei dormitori appositamente approntati sarà sempre somministrata gratuitamente una minestra;
c) ai pigiatori e maestri di conzo sarà corrisposto il seguente vitto:
1) tre sarde; 2) tre peperoni nostrani; 3) gr. 50 di formaggio o stocco con patate per complessivi grammi 300.
È in facoltà dei sopradetti lavoratori, all’inizio dell’ingaggio, dichiarare la preferenza per lo stocco o per il formaggio.
Ai pigiatori ed ai maestri di conzo sarà somministrata gratuitamente una minestra anche nel caso che non pernottino nell’azienda.
d) Le somministrazioni di cui ai precedenti punti sub a), b), c) si intendono obbligatorie e vanno corrisposte in sovrappiù di mercede.
Art. 24. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto si attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda, o da chi lo rappresenta e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nella azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale in uno spirito di cordiale collaborazione.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con multa fino ad un, massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti e abbandoni il lavoro; ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con licenziamento nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o del suo rappresentante nell’azienda;
b) furti e danneggiamenti volontari causati agli attrezzi, alla coltivazione ed al bestiame.
[...]
Art. 25. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datori di lavoro e lavoratori, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali che adiranno l’Ufficio Provinciale del Lavoro dopo esperito, nel più breve tempo possibile, il tentativo di conciliazione amichevole in sede sindacale.
Per il resto valgono le norme del Codice di procedura civile.
Art. 26. - Controversie collettive.
La controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e la interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle organizzazioni contraenti per il sollecito amichevole componimento.
Art. 27. - Applicazione del patto.
Per tutte le controversie inerenti l’applicazione del presente contratto e per quanto non previsto in esso, le parti contraenti dichiarano di uniformarsi alle norme del codice civile.