Tipologia: Patto collettivo integrativo di lavoro
Data firma: 17 maggio 1957
Validità: 17.05.1957 - 16.05.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Camera Provinciale Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Ragusa

Sommario:

Norma 1.
Norma 2. - Definizione di braccianti avventizi.
Norma 3. - Assunzioni.
Norma 4.
Norma 5. - Orario di lavoro.
Norma 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma 7. - Giorni festivi.
Norma 8. - Retribuzione del lavoro avventizio.
Norma 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma 10. - Attrezzi di lavoro.
Norma 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma 12.
Norma 13. - Zone malariche.
Norma 14.
Norma 15. - Controversie individuali.
Norma 16. - Controversie collettive.
Norma 17. - Condizioni di miglior favore.
Norma 18. - Durata del patto.

Patto collettivo integrativo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ragusa, 17 maggio 1957

L’anno 1957 il giorno 17 del mese di maggio, nei locali dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Ragusa, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Camera Provinciale Confederale del Lavoro [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], viene stipulato, in esecuzione al patto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi del 15 febbraio 1957, il presente patto integrativo da valere in tutto il territorio della Provincia di Ragusa:

Norma 1.
Il presente patto provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.

Norma 2. - Definizione di braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi s’intendono quei lavoratori assunti a giornata, retribuiti con paga giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Norma 4.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Norma 5. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro, tenuto conto nei vari mesi dell’anno, delle contingenze di ambiente e delle esigenze stagionali, viene stabilito nel modo seguente:
Ore sette giornaliere periodo 15 novembre-15 febbraio;
Ore otto giornaliere periodo 16 febbraio-14 maggio;
Ore otto giornaliere periodo 16 agosto-14 novembre
Ore nove giornaliere periodo 15 maggio-15 agosto.
La presente norma si applica ai lavori di mietitura, trebbiatura e vendemmia sino a quando tali lavori non saranno disciplinati da accordi speciali. Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Norma 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera;
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Norma 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Norma 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Norma 12.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicanti le disposizioni di legge vigenti.

Norma 13. - Zone malariche.
Nel comune di Acate e nelle zone dei comuni di Vittoria e di Ispica, sottoindicate, si corrisponderà una indennità di malaria del 10% solo nel caso che si manifestino simultanei casi di malaria.
Nel territorio del comune di Vittoria sono considerate zone malariche le seguenti contrade: Salmè, Buffa, Tumolazzo, Castelluccio, Fossana, Niscesia, compresa la borgata di Scoglitti, Anguilla, Zabbagliosa, Badia, Archiarita e la casa Alascetta.
Nel territorio di Ispica sono considerate zone malariche: tutta la parte del territorio consorziale che si trova a sud-est di una linea che rasentando il ciglione dell’abitato di Ispica, va dal territorio di Rosolini sino alla curva della provinciale che si dirige in alto su Ispica e di qua lungo la strada fino al territorio di Pozzallo e tutti i terreni della Cava di Ispica nei suoi confini naturali fino alla sorbente Scala Piane.
I casi di cui sopra dovranno risultare dall’Uffìcio Provinciale di Sanità pubblica.

Norma 14.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore di azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro; o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a secondo della gravità della mancanza, nel caso seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[...]
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1.

Norma 15. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l’accordo, le controversie individuali dovranno essere demandate alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
L’organizzazione che ha ricevuto la denunzia di controversia ne farà denunzia alla controparte per il tentativo di amichevole componimento che dovrà essere esperito entro quindici giorni.

Norma 16. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente patto collettivo saranno esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.