Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Provinciale dell’Agricoltura, Unione Agricoltori per la zona di Orvieto e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Terni
Sommario:
Norma n. 1. - Oggetto del patto. Norma n. 2. - Definizione braccianti avventizi. Norma n. 3. - Assunzione. Norma n. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi. Norma n. 5. - Orario di lavoro. Norma n. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno. Norma n. 7. - Giorni festivi. Norma n. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio. Tabella salariale Norma n. 9. - Attrezzi di lavoro. |
Norma n. 10. - Previdenza, assistenza, assegni familiari. Norma n. 11. - Tutela della maternità. Norma n. 12. - Norme disciplinari. Norma n. 13. - Controversie individuali. Norma n. 14. - Controversie collettive. Norma n. 15. - Condizioni di miglior favore. Norma n. 16. - Cottimi. Norma n. 17. - Durata del patto. Norma n. 18. - Contributo contrattuale. Norma n. 19. - Adeguamento scala mobile. |
Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Terni, 1° ottobre 1959
Addì 1° ottobre 1959 nella sede dell’Unione provinciale dell’agricoltura di Terni, tra l’Unione Provinciale dell’Agricoltura di Terni [...], l’Unione Agricoltori per la zona di Orvieto [...] e la Cgil [...], la Cisl [...], la Uil [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Terni integrativo del Contratto nazionale di categoria stipulato in Roma dalle rispettive Organizzazioni nazionali in data 15 febbraio 1957.
Norma n. 1. - Oggetto del patto.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i braccianti avventizi della provincia di Terni, ed è integrativo del Patto nazionale di lavoro stipulato in Roma in data 15 febbraio 1957.
Norma n. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.
Norma n. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Norma n. 5. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero ordinario nei vari mesi dell’anno viene stabilito come segue:
giorn. | |
dal 16 maggio al 15 agosto dal 16 febbraio al 15 maggio dal 16 agosto al 15 novembre dal 16 novembre al 15 febbraio |
ore 9 ore 8 ore 8 ore 7 |
Norma n. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.
Norma n. 10. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.
Norma n. 11. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Norma n. 12. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’Azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’Azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o di chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere, a seconda della gravità della mancanza, punite nel modo seguente:
1) Con multa fino al massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti ed abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza rechi lievi danni all’azienda, alle macchine e agli attrezzi.
[...]
2) Con licenziamento immediato nel corso della giornata nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o verso il suo rappresentante;
b) rissa sul lavoro.
[...]
Norma n. 13. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungeranno l’accordo, direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali le quali, attraverso una Commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.
Norma n. 14. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni contraenti per il sollecito amichevole componimento.