Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 4 maggio 1959
Validità: 30.05.1959 - 31.12.1960
Parti: Unione Artigiani, Associazione Artigiani Destra Tagliamento, Associazione Mandamentale Artigiani di Maniago, Libera Unione Mandamentale Artigiani di Sacile, Associazione Mandamentale Artigiani di Saette e Camera Confederale del Lavoro di Udine, Camera sindacale-Uil
Settori: Artigianato, Apprendisti, Udine

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Tirocinio di apprendistato.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Permessi.
Art. 10. - Preavviso.
Art. 11. - Dimissioni.
Art. 12. - Indennità di licenziamento.
Art. 13. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 14. - Multa o sospensione.
Art. 15. - Casi di infrazione - Licenziamento.
Art. 16. - Chiamata alle armi e richiamo.
Art. 17. - Apprendisti impiegati.
Art. 18. - Mestieri del 1° gruppo.
Art. 19. - Mestieri del 2° gruppo.
Art. 20. - Durata dell’apprendistato.
Art. 21. - Riduzione della durata dell’apprendistato.
Art. 22. - Trattamento salariale.
Art. 23. - Esclusioni.
Art. 24. - Qualifica professionale.
Art. 25. - Apprendisti dipendenti da aziende grafiche ed affini.
Art. 26. - Muratori, pittori, decoratori edili.
Art. 27. - Istruzione complementare.
Art. 28. - Condizioni di miglior favore.
Art. 29. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Udine, 4 maggio 1959

Il quattro maggio millenovecentocinquantanove, alle ore 15, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine si sono riuniti i rappresentanti delle associazioni sindacali artigiane della provincia di Udine e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per discutere un contratto provinciale per la durata dell’apprendistato artigiano. Sono presenti: [...] Unione Artigiani [...], Associazione Artigiani Destra Tagliamento [...], Associazione Mandamentale Artigiani di Maniago [...], Libera Unione Mandamentale Artigiani di Sacile [...], Associazione Mandamentale Artigiani di Saette [...], e [...] Camera Confederale del Lavoro di Udine [...], Camera sindacale della Uil [...]

Art. 1. - Campo di applicazione.
Le disposizioni del presente contratto valgono per le aziende artigiane che abbiano i requisiti per la iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane di Udine, a norma della legge 25 luglio 1956 n. 860. Esse interessano gli apprendisti considerati tali per effetto della legge n. 25 del 19 gennaio 1955, della legge 8 luglio 1956, n. 70 ed eventuali aggiunte e modifiche.

Art. 3. - Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni previste dalla legge n. 653, del 26 aprile 1934.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è quello fissato dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955 (art. 10 - l’orario di lavoro dell’apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6).

Art. 6. - Tirocinio di apprendistato.
Il periodo di apprendistato effettivamente prestato presso altre aziende sarà computato ai fini del tirocinio previsto dal presente contratto sempreché l’addestramento si riferisca alle stesse mansioni.

Art. 7. - Ferie.
Per le ferie valgono le disposizioni di legge (legge n. 25 del 19 gennaio 1955, articoli 11 e 14, non dovranno essere inferiori a giorni 30 retribuiti all’anno per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni ed a giorni 20 retribuiti all’anno per quelli che hanno superato i 16 anni di età). [...]

Art. 13. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni dell’apprendista alle norme dell’art. 12 della legge n. 25 del 19 gennaio 1955 potranno essere punite secondo la loro gravità:
a) ammonizione scritta;
b) multa sino all’importo di 3 ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento.

Art. 14. - Multa o sospensione.
Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l’apprendista che:
а) non si presenti in orario al lavoro o che abbandoni il posto senza giustificato motivo;
b) esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
c) non frequenti i corsi complementari con assiduità, puntualità ed applicazione e commetta infrazioni disciplinari durante le lezioni.
[...]

Art. 15. - Casi di infrazione - Licenziamento.
Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso con indennità di licenziamento l'apprendista che compia le seguenti infrazioni:
а) insubordinazione ai suoi superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento fuori del reparto di lavorazione;
[...]
e) mancanze gravi verso l’obbligo dell’istruzione complementare.
Incorre nel licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento l’apprendista che compia le seguenti infrazioni:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[...]
c) danneggiamento volontario al materiale del lavoro o del laboratorio;
d) rissa nell’interno del laboratorio;
[...]
g) continua assenza dalla frequenza dei corsi complementari, o gravi mancanze disciplinari durante le lezioni.

Art. 17. - Apprendisti impiegati.
L’apprendistato può aver luogo anche per le categorie impiegatizie (art. 1 del regolamento per l’applicazione della disciplina dell’apprendistato - decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1688).
Apposite norme ne regoleranno la durata e le condizioni di retribuzione.

Art. 18. - Mestieri del 1° gruppo.
Appartengono al 1° gruppo i seguenti mestieri;
а) intagliatori, intarsiatori, scultori in legno, laccatori, lucidatori, doratori (oggetti in legno), ebanisti, tornitori, mobilieri, carpentieri, falegnami, falegnami edili, serramentisti;
b) fonditori di metalli non ferrosi, attrezzisti e montatori, fresatori attrezzisti, tornitori attrezzisti, peltrai, arrotini, bronzisti, argentatori, doratori, cromatori, brunitori, nichelatori, ottonai, saldatori autogeni, coltellinai, fabbri ferrai, montatori e riparatori di apparecchi radio, meccanici, aggiustatori montatori, armaioli, mobilieri in ferro, finitori, lattonieri, tiratori di metalli e tornitori, costruttori, bilanciai, galvanotecnici, riparatori di macchine da scrivere, costruttori e riparatori di accessori per auto (comprese le batterie), saldatori elettrici, fabbricanti di forbici, riparatori di autoveicoli, riparatori di carrozzerie, costruttori e riparatori di oggetti in ferro arnesi e macchine agricole, vulcanizzatori, fabbricanti e riparatori di carri, elettricisti di auto, fabbricanti di bambole con qualsiasi materiale e giocattoli in genere, ramai, calderai (lavorazione a mano);
c) tappezzieri in carta, stoffa, cuoio, in materie plastiche, tessitori, tipografi, legatori, cartotecnici, litografi;
d) sarti da uomo e da donna su misura, sarti militari su misura, sarti per ecclesiastici, tintori, modiste, ricamatrici, tagliatori camiciai, cappellai da uomo, berrettai, maglieristi su misura, cordai funai, pellicciai su misura;
e) sellai, pellettieri, conciatori di pelli, tintori di cuoio, fabbricanti di borse e portafogli, guantai, valigiai, cinghiai, astucciai conciatori, calzolai, ciabattini, pantofolai in pelle e artistici;
f) mosaicisti in pietra e materiale artificiale, pittori, decoratori, stuccatori, mosaicisti in vetro, ceramisti, terrazzai, marmisti, scalpelli lini, lavoratori artistici del vetro;
g) fotografi, foto ambulanti, foto ceramisti;
h) liuteria ad arco, organai, riparatori di strumenti musicali io genere;
i) odontotecnici, maniscalchi, ortopedici, fabbricanti di busti ventriere su misura;
l) riparatori di orologi, argentieri, battiloro, bigiottieri, orefici ottici, fabbricanti di strumenti chirurgici e di precisione, scientifici! cesellatori;
m) pirotecnici;
n) idraulici e fontanieri, elettricisti, installatori di impianti termici e sanitari, fabbricanti di apparecchi elettrodomestici, riparatori e montatori di apparecchi elettrici.

Art. 19. - Mestieri del 2° gruppo.
Appartengono al 2° gruppo tutti i mestieri non indicati all’art. 18 purché l’azienda abbia i requisiti per l’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane istituito con la legge n. 860 del 25 luglio 1956.

Art. 20. - Durata dell’apprendistato.
Il tirocinio di apprendistato ha la seguente durata:
Mestieri del I gruppo:
Assunti a 14, 15 o 16 anni: anni 5
Assunti a 17, 18 anni: anni 4
Assunti a 19 anni: anni 3
Mestieri del II gruppo:
Assunti a 14, 15 o 16 anni: anni 4
Assunti a 17, 18 anni: anni 3
Assunti a 19 anni: anni 2

Art. 21. - Riduzione della durata dell’apprendistato.
Per gli apprendisti di tutti i mestieri in possesso, all’atto dell’assunzione della licenza dell’istituto Professionale di Stato (5 anni), la durata dell’apprendistato è ridotta a metà.
Per i licenziati dalla Scuola di arte e mestieri «Giovanni da Udine» (3 anni) viene operata una decurtazione del periodo di apprendistato di un anno.
Coloro che hanno frequentato con esito positivo per la durata di almeno un biennio i corsi di addestramento professionale del mestiere di competenza in un Centro di addestramento professionale per lavoratori istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la decurtazione del tirocinio di apprendistato è di un anno.
Per i tipografi in possesso della licenza della Scuola di Rubignacco o dell’istituto Tomadini di Udine la decurtazione è di un anno.
I titoli di studio anzidetti si intendono validi solo per i mestieri di rispettiva pertinenza.

Art. 23. - Esclusioni.
Sono esclusi i barbieri, parrucchieri e misti e affini.

Art. 25. - Apprendisti dipendenti da aziende grafiche ed affini.
[...]
La durata dell’apprendistato è stabilita in 5 anni per i giovani assunti all’età di 14, 15 e 16 anni;
in 4 anni per i giovani assunti all'età di 17-18 anni; in 3 anni per gli assunti all’età di 19 anni.

Art. 27. - Istruzione complementare.
La durata dell’istruzione complementare è stabilita in tre ore settimanali.