Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.12.1959 - 30.11.1961
Parti: Associazione degli Artigiani di Gorizia, Associazione degli Artigiani di Monfalcone e Mandamento, Unione Artigiani di Gorizia e Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Unione Italiana Lavoratori-Uil
Settori: Artigianato, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 5. - Ferie.
Art. 6. - Assenze.
Art. 7. - Gratifica natalizia.
Art. 8. - Malattia - Infortunio.
Art. 9. - Preavviso.
Art. 10. - Indennità di licenziamento.
Art. 11. - Indennità di dimissioni.
Art. 12. - Gruppi merceologici.
Art. 13. - Classificazione del personale.
Art. 14. - Minimi salariali.
Art. 15. - Donne e minori.
Art. 16. - Definizione di apprendista.
Art. 17. - Durata dell’apprendistato.
Art. 18. - Retribuzione degli apprendisti.
Art. 19. - Indennità di contingenza.
Art. 20. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Riferimento a contratti.
Art. 23. - Condizioni di miglior favore.
Art. 24. - Decorrenza - Validità - Durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Gorizia, 1° ottobre 1959

Il giorno 1° ottobre 1959 in Gorizia, tra l’Associazione degli Artigiani di Gorizia [...], l’Associazione degli Artigiani di Monfalcone e Mandamento [...], l’Unione Artigiani di Gorizia [...] e la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], l’Unione Italiana Lavoratori (Uil) [...], è stato stipulato il presente contratto normativo e salariale da valere per i dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Gorizia, considerate tali dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive integrazioni e modificazioni, esclusi gli autotrasportatori ed i barbieri e parrucchieri, per cui le parti si riservano una regolamentazione separata.

Art. 3. - Orario di lavoro.
L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali od 8 giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni consentite dalla legge.

Art. 4. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario nomale fissato all’art. 3.
[...]

Art. 5. - Ferie.
All’operaio che abbia una anzianità di servizio ininterrotta di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, sarà concesso ogni anno un periodo di ferie pagate nelle seguenti misure:
dal 1° al 3° anno compiuto: 8 giornate lavorative;
dal 4° al 6° anno compiuto: 10 giornate lavorative;
dopo il 6° anno: 12 giornate lavorative.
All’apprendista che abbia una anzianità di servizio ininterrotta di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, sarà concesso ogni anno un periodo di ferie pagate nelle seguenti misure: per età inferiore ai 16 anni: 30 giornate;
per età superiore ai 16 anni: 20 giornate.
[...]

Art. 16. - Definizione di apprendista.
Per la definizione di apprendista si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25.

Art. 17. - Durata dell’apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
Per gli apprendisti assunti 1ª prima volta al lavoro:
a 14 o 15 anni: 5 anni;
a 16 o 17 anni: 4 anni;
a 18 o 19 anni: 3 anni.
[...]
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratti in materia di apprendistato le parti fanno espresso riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 ed alle successive regolamentazioni, modificazioni ed integrazioni.