Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2013, n. 27774 - Mancanza di scarpe antinfortunistiche durante i lavori di pulizia della mensa


 

 

 

Responsabilità di un preposto alla sicurezza ed alla fornitura di DPI, responsabile dell'area mensa di una spa, per un infortunio occorso ad una lavoratrice che, durante i lavori di pulizia della mensa, scivolava sul pavimento bagnato perchè sprovvista di scarpe adeguate e riportava gravi fratture.

Assolto in primo grado, viene invece condannato in appello. Ricorso in Cassazione - Rigetto.

La Corte afferma che risponde ad una specifica disposizione di legge del D.Lgs. 81 del 2008 fornire al lavoratore mezzi personali di protezione, nel caso che ci occupa le scarpe con suola antisdrucciolevole, finalizzati a prevenire infortuni in relazione agli specifici rischi della prestazione lavorativa.
Nella valutazione dei rischi aziendali inoltre era stata prevista la fornitura di tale D.P.I. a tutti i lavoratori della mensa.

Del resto laddove, come nei locali mensa, è possibile vengano svolte contemporaneamente o in rapida successione più lavorazioni (pulizia ed apparecchiatura e sparecchiatura tavoli), è prevedibile che i rischi siano comuni (nel caso di specie caduta sul pavimento umido) e, quindi, è necessario che vengano previste misure di sicurezza analoghe.

Quanto alla posizione di garanzia, non vi è dubbio che l'imputato fosse, nell'organigramma societario, responsabile dell'area mensa della soc. "P.". Inoltre, come si legge nella motivazione della sentenza di appello, all'imputato era stata conferita una specifica delega finalizzata alla "organizzazione di effettuazione della formazione sulle norme di corretta prassi igienica, sull'utilizzo dei sistemi informativi, sulle norme di sicurezza; nonché la definizione, fra l'altro, degli ordini relativi al materiale necessario ivi compresi di D.P.I., le divise da lavoro e le calzature di sicurezza, prevedendo infine la personalizzazione del piano di sicurezza".
Tale delega ha radicato in capo all'imputato un posizione di garanzia con specifico riferimento al lavoro da svolgere nelle mense.

Ebbene, la circostanza che una lavoratrice sia stata immessa nel circuito lavorativo senza la dotazione delle scarpe di sicurezza e senza che alcuno controllasse sul rispetto di tali misure di sicurezza, chiama in causa direttamente colui il quale era deputato ad organizzare in modo efficiente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di esercizio delle loro mansioni.

Pertanto correttamente la corte di merito ha ritenuto che la negligente condotta omissiva sia stata causa dell'evento.


 



Fatto




1. Con sentenza del 30\9\2009 il Tribunale di Genova assolveva, perché il fatto non costituisce reato, M. O. dal delitto di lesioni colpose gravi in danno di C. G. (acc. in Genova il 15\3\2006). All'imputato era stato addebitato che, in qualità di responsabile dell'area mensa della ditta "P." s.p.a., nonché preposto alla sicurezza dei lavoratori ed alla fornitura dei D.P.I. ai medesimi, consentiva che la lavoratrice C. (assunta da due giorni) lavorasse alle pulizie della mensa senza essere dotata di scarpe antinfortunistiche, sicché quest'ultima, scivolando sul pavimento bagnato, riportava gravi fratture.

Riteneva il Tribunale che dall'istruttoria svolta non era emersa con sicurezza la titolarità di una posizione di garanzia in capo all'Imputato; inoltre, non era stato possibile ricostruire con certezza se l'infortunio fosse accaduto mentre la G. lavava il pavimento ovvero, successivamente a tale operazione, stesse sistemando i tavoli, in quanto in tale ultimo caso non era necessario l'uso di scarpe di sicurezza.

2. Con sentenza del 13\6\2012 la Corte di Appello di Genova, su impugnazione del P.M., in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole e lo condannava alla pena di giorni 40 di reclusione, pena sostituita con la multa di € 1.520. Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato emergeva dalle seguenti circostanze:

- irrilevante era stabilire se la lavoratrice si fosse infortunata durante il lavaggio del pavimento o successivamente, in quanto l'esigenza di sicurezza rimaneva inalterata, come peraltro previsto dalla valutazione dei rischi aziendali fatta dal datore di lavoro;

- era certo il nesso causale tra la omissione e le lesioni, in quanto l'infortunio era avvenuto in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa e l'uso delle scarpe di sicurezza, invece che quelle da passeggio di proprietà della persona offesa, avrebbe evitato l'evento;

- l'imputato era titolare della posizione di garanzia, non solo perché responsabile dell'area mensa, ma anche perché esplicitamente e documentalmente gli era stato affidato il compito di formazione ed informazione sulle misure di sicurezza e degli ordini relativi ai D.P.I. da fornire al lavoratori, tra cui le scarpe di sicurezza. Trattavasi, pertanto, di una esplicita delega, che radicava in capo al M. la posizione di garanzia per la tutela delle integrità fisica dei lavoratori della mensa sita all'interno dei locali della F..

Sulla base di tali valutazioni la corte distrettuale riformava la sentenza di assoluzione di primo grado e pronunciava la condanna.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:

- la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, laddove la corte di merito non aveva considerato che in relazione all'attività che la G. stava svolgendo, apparecchio tavoli, non era necessario l'utilizzo delle scarpe antiscivolo. Pertanto non vi era stata alcuna colposa omissione in relazione ad un evento imprevedibile;

- il vizio di motivazione laddove l'incidente era stato attribuito ad una omissione dell'imputato. Invero, la G. era stata addetta alla apparecchiatura dei tavoli e non alle pulizie. La prima attività doveva svolgersi con ogni evidenza a pavimento asciutto. Pertanto se era stata svolta contemporaneamente al lavaggio, tale fatto doveva attribuirsi alla persona delegata al controllo sul posto e non al M. che gestiva otto punti di ristorazione in tre diverse regioni;

- il vizio di motivazione ove la corte di appello aveva riconosciuto in capo all'imputato la posizione di garanzia. Questi era incaricato di dare direttive generali sul servizio, ma la società P. nel suo organigramma prevedeva figure intermedie operative sul posto per controllare l'applicazione delle misure di sicurezza e su cui gravava la responsabilità del fatto;

3.4. il vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze.



Diritto





4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

4.1. In ordine alle prime due censure formulate, va ricordato che risponde ad una specifica disposizione di legge [art. 4, co.5°, lett. d); ora art. 18 lett. d) d.P.R. 81 del 2008], che codifica regole di ordinaria diligenza, fornire al lavoratore mezzi personali di protezione, nel caso che ci occupa le scarpe con suola antisdrucciolevole, finalizzati a prevenire infortuni in relazione agli specifici rischi della prestazione lavorativa.

Ha osservato il ricorrente sul punto che tale fornitura doveva essere erogata in favore dei lavoratori addetti alla cucina od al lavaggio dei pavimenti, non anche a lavoratori addetti a mansioni diverse, quali l'apparecchiatura dei tavoli della mensa e la loro pulizia.

Come affermato dal giudice di merito, tale affermazione è però smentita dallo stesso datore di lavoro, se è vero che nella valutazione dei rischi aziendali era stata prevista la fornitura di tale D.P.I. a tutti i lavoratori della mensa.

Del resto laddove, come nei locali mensa, è possibile vengano svolte contemporaneamente o in rapida successione più lavorazioni (pulizia ed apparecchiatura e sparecchiatura tavoli), è prevedibile che i rischi siano comuni (nel caso di specie caduta sul pavimento umido) e, quindi, è necessario che vengano previste misure di sicurezza analoghe.

4.2. Infondata è anche l'ulteriore doglianza formulata dal ricorrente in ordine all'erronea applicazione della legge ed al vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di una posizione di garanzia in suo capo.

Non vi è dubbio, infatti, che l'imputato fosse, nell'organigramma societario, responsabile dell'area mensa della soc. "P.". Inoltre, come si legge nella motivazione della sentenza di appello, all'imputato era stata conferita una specifica delega finalizzata alla "organizzazione di effettuazione della formazione sulle norme di corretta prassi igienica, sull'utilizzo dei sistemi informativi, sulle norme di sicurezza; nonché la definizione, fra l'altro, degli ordini relativi al materiale necessario ivi compresi di D.P.I., le divise da lavoro e le calzature di sicurezza, prevedendo infine la personalizzazione del piano di sicurezza".

Tale delega ha radicato in capo all'imputato un posizione di garanzia con specifico riferimento al lavoro da svolgere nelle mense.

Ebbene, la circostanza che una lavoratrice sia stata immessa nel circuito lavorativo senza la dotazione delle scarpe di sicurezza e senza che alcuno controllasse sul rispetto di tali misure di sicurezza, chiama in causa direttamente colui il quale (il M.) era deputato ad organizzare in modo efficiente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di esercizio delle loro mansioni.

Pertanto correttamente la corte di merito ha ritenuto che la negligente condotta omissiva sia stata causa dell'evento.

4.3. Infine, quanto alla doglianza relativa al riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche, va ricordato che "per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto" (Cass. I, 3163\88, imp. Donato, rv. 180654; conf., Cass. V, 7307\78, rv. 139297; Cass. 758\94, rv. 196224).

Nel caso di specie il giudice del merito, considerata l'entità delle lesioni, ha effettuato una valutazione di circostanze di segno opposto, giungendo alla valutazione di equivalenza, con una motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici e come tale, quindi insindacabile in sede di legittimità.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.