Cassazione Penale, Sez. 4, 05 luglio 2013, n. 28808 - Ponteggio privo di requisiti essenziali e responsabilità di un datore di lavoro e di un coordinatore per l'esecuzione




Responsabilità di un datore di lavoro e di una coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione per un infortunio occorso ad un lavoratore, il quale, impegnato nello smontaggio di un ponteggio, era stato travolto dal crollo di quest'ultimo siccome privo di adeguati agganci alla struttura fissa cui accedeva, oltre che di essenziali componenti strutturali.

In particolare al datore di lavoro era stato contestato di aver omesso di attivarsi affinché il ponteggio fosse installato in conformità alle istruzioni dal fabbricante, ovvero con idonei ancoraggi, nonché di aver omesso di disporre che lo smontaggio del parapetto del ponteggio avvenisse sotto il controllo di un preposto e da parte di lavoratori adeguatamente istruiti per l'esecuzione di detta operazione.

Alla coordinatrice per la sicurezza era stato viceversa contestato di aver omesso l'esecuzione delle opportune verifiche in ordine alla corretta realizzazione del ponteggio secondo le modalità prescritte dal costruttore, affinché lo stesso non venisse installato senza idonei ancoraggi e con elementi strutturali inidonei.

 

Condannati entrambi in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Rigetto.


Quanto alla posizione del datore di lavoro, la corte territoriale si è soffermata sulla pretesa idoneità, da parte del ricorrente, della delega di funzione rilasciata al direttore di cantiere: la corte ha infatti sottolineato come la delega in questione fosse priva dei necessari requisiti e fosse, con tutta evidenza, una delega di carattere generale riferita in via esclusiva all'obiettivo della migliore conduzione dell'attività produttiva; obiettivo, quest'ultimo, tale da assorbire in sé anche la gestione di compiti in tema di sicurezza, in tal senso genericamente contemplati, nel quadro di detta delega, al solo fine di rendere possibile quella preminente finalità di efficienza produttiva. La stessa corte d'appello ha sottolineato anche la sostanziale insussistenza, in capo al delegato, delle necessarie competenze tecnico-professionali idonee a consentirgli un adeguato assolvimento dei compiti allo stesso genericamente attribuiti in materia di sicurezza. Tale delega, ad avviso della corte d'appello, deve ritenersi conseguentemente tale da non prevedere alcuno specifico trasferimento di poteri e responsabilità in tema di sicurezza suscettibile di escludere la posizione di garanzia del datore di lavoro.


Quanto al ricorso della coordinatrice per la sicurezza rileva in primo luogo questa Corte l'infondatezza del motivo d'impugnazione riferito al preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza, avendo il giudice del merito espressamente sottolineato come le omissioni accertate a carico dell'imputata (segnatamente consistite nella mancata individuazione dei difetti di ancoraggio del ponteggio alla struttura stabile presso cui lo stesso era stato montato e nella mancata ammonizione degli operai incaricati dello smontaggio di accertarsi dell'integrità del ponteggio nelle sue componenti essenziali ai fini della relativa stabilità) si fossero rivelate, secondo quanto emerso ad esito dell'istruttoria testimoniale, di tale macroscopicità e immediata visibilità da non poter ragionevolmente sfuggire al controllo dell'incaricata per la sicurezza presente in cantiere proprio presso il ponteggio crollato, dopo poche ore, sul lavoratore infortunato.

È appena il caso di rilevare, peraltro, in conformità alla ricostruzione coerentemente accreditata nella sentenza impugnata, il carattere evidentemente intuitivo del nesso di causalità tra le omissioni contestate all'imputata e l'evento infortunistico in concreto verificatosi, stante la ragionevole controllabilità logica dell'evitabilità dell'evento legata ai comportamenti alternativi corretti nella specie non tenuti dall’imputata.

Giova, sul punto, osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori... .

Del tutto coerente, sul piano dello sviluppo logico delle linee argomentative seguite, deve pertanto ritenersi la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso alcuna rilevanza alla pretesa mancata conoscenza, da parte della (...), dell'eventuale asportazione di componenti essenziali del ponteggio de quo da parte di altri operai, stante l'assoluta prevedibilità in concreto di tate circostanza, da tempo nota e personalmente constatata dalla stessa coordinatrice in altre analoghe occasioni.

 


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati
dott. Claudio D'Isa - Presidente -
dott. Umberto Massafra - Consigliere -
dott. Lucia Esposito - Consigliere -
dott. Giuseppe Grasso - Consigliere -
dott. Marco Dell'Utri - Consigliere rel.-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Omissis

avverso la sentenza n. 67/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Trento il 16.5.2012;

visti gli atri, la sentenza e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 6.6.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. N. Lettieri, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito, per ... l'avv.to. ... che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito, per ... l'avv.to. ... che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;




Fatto





1. Con sentenza resa in data 22.10.2010, il tribunale di Trento ha condannato (...) e (...) alla pena di euro 300,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di (...), in Borgo Valsugana il 20.11.2007.

Ai due imputati (nelle rispettive qualità di datore di lavoro l’(...) e di coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione, la (...) ) era stata contestata la violazione, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica, delle norme di colpa specifica partitamente indicate nei rispettivi capi d'imputazione; violazione, per effetto della quale si era verificalo l'incidente sul lavoro ai danni del lavoratore richiamato dipendente della ditta dell’(...), il quale, impegnato nello smontaggio di un ponteggio, era stato travolto dal crollo di quest'ultimo siccome privo di adeguati agganci alla struttura fissa cui accedeva, oltre che di essenziali componenti strutturali.

In particolare all’(...) era stato contestato di aver omesso di attivarsi affinché il ponteggio fosse installato in conformità alle istruzioni dal fabbricante, ovvero con idonei ancoraggi, nonché di aver omesso di disporre che lo smontaggio del parapetto del ponteggio avvenisse sotto il controllo di un preposto e da parte di lavoratori adeguatamente istruiti per l'esecuzione di detta operazione.

Alla (...) era stato viceversa contestato di aver omesso l'esecuzione delle opportune verifiche in ordine alla corretta realizzazione del ponteggio secondo le modalità prescritte dal costruttore, affinché lo stesso non venisse installato senza idonei ancoraggi e con elementi strutturali inidonei.

Con sentenza in data 16.5.2012, la corte d'appello di Trento, confermata integralmente nel resto la sentenza di primo grado, ha concesso all’(...) a sospensione condizionale della pena e ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione della condanna nei relativi certificati penali.

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati,

2. 1. - Con il proprio ricorso (...) censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt 40, comma, 2 e 431 comma 1, c.p.

In particolare, il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la delega di funzioni rilasciata dall'imputato nei confronti del direttore tecnico di cantiere fosse priva dei requisiti necessari al fine di trasferire integralmente le responsabilità relative alla sicurezza all'interno del cantiere di lavoro dal datore di lavoro ano stesso direttore cosi delegato.

Al riguardo, lamenta l'imputato come la corte territoriale, benché avesse correttamente riscontrato la notevole dimensione del cantiere, nonché la pluralità dei cantieri aperti riconducibili all'impresa dello stesso imputato, abbia di seguito svalutato la portata della delega formalmente conferita al direttore tecnico, espressamente comprensiva di ampi poteri di autonomia gestionale e finanziaria, idonei a consentire allo stesso l'adozione di tutte le misure necessarie o indi-spensabili al fine di prevenire ogni possibile inconveniente riguardante la sicurezza del lavoro all'interno del cantiere; svalutazione dalla quale la corte d'appello aveva tratto la conseguente esclusione dell'avvenuto trasferimento, in capo al richiamato direttore tecnico (peraltro dotato delle necessarie competenze in relazione ai compiti allo stesso delegati) della posizione di garanzia del datore di lavoro e conseguentemente di tutte le eventuali responsabilità afferenti la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso di specie, tale delega aveva ricevuto puntuale esecuzione sul piano pratico stante la concreta ed effettiva assunzione, da parte del direttore di cantiere, del ruolo di punto di riferimento di tutti ì lavoratori dell'impresa per tutte le necessità relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, come puntualmente confermato dai testi escussi nel corso del processo.

2.2. (...) censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt 113, 590 e 41 cp, nonché in relazione all'art 5, comma 1, lett. a) d. lgs. n, 494/96.

Al riguardo, la ricorrente si duole che la corte territoriale abbia ascritto all'imputata un profilo di colpa omissiva del tutto privo d'inerenza causale con l’evento infortunistico verificatosi, peraltro, con modalità del tutto diverse da quelle espressamente indicate nel capo d'imputazione sollevato nei confronti dell'imputata.

Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia come la corte d'appello abbia contestato all'imputata la violazione di norme di prevenzione non riconducibili all'ambito delle responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (positivamente confinato al livello di un'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori oltre che al controllo dei rischi interferenziali tra le imprese concorrenti nel medesimo cantiere), essendo stata in concreto contestata alla stessa la mancata verifica dell'integrità del ponteggio crollato sul lavoratore infortunato a seguito dell’imprevedibile e incontrollabile sottrazione di elementi strutturali da parte di altri lavoratori in epoca successiva all'avvenuta verifica, da parte della stessa (...) della regolare costruzione del punteggio de quo: circostanze di fatto rimaste tutte confermate ad esito dell'istruttoria testimoniale richiamata nello stesso ricorso.



Diritto





3.1. - Il ricorso dell’(...) tematizza la questione relativa alla trasferibilità della posizione di garanzia del datore di lavoro in ordine alla sicurezza lui luoghi di lavoro mediante delega al direttore tecnico di cantiere.

Sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità sottolinea come, al fine di ritenere compiuto il richiamato trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro, è necessario che al direttore di cantiere (così come a ogni altro preposto a tal fine) sia assicurata la disponibilità di tutti gli strumenti di autonomia operativa, gestionale e finanziaria indispensabili al fine di garantire l'adozione di tutte le misure precauzionali funzionali alla tutela piena e integrale della vita e dell'incolumità dei lavoratori occupati nell'azienda, e che il trasferimento attuato mediante la delega valga a individuare in modo preciso e determinato gli specifici poteri attribuiti al delegato, a sua volta da individuare, soggettivamente, in persone dotate della necessaria competenza a darvi attuazione.

Al riguardo, questa corte ha già avuto modo di evidenziare come, in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro ben possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega, purché espressa, inequivoca e certa (Cass., Sez 4, n, 8604/2008, Rv, 238970; Cass., Sez. 4, n. 12800/2007, Rv. 236196; Cass., Sez. 4, n. 9343/2000, Rv, 216727); tale delega, inoltre, la dove rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza (cfr. Cass., Sez. 4, n, 7709/2007, Rv, 238526; Cass., Sez. 4, n. 38425/2006, Rv. 235184).

In particolare, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina (Cass., Sez. 4, n. 47136/2007, Rv. 238350).

Nel caso di specie, la corte territoriale ha sottolineato come la delega rilasciata dall'imputato nei confronti del direttore di cantiere fosse, con tutta evidenza una delega di carattere generale riferita in via esclusiva all'obiettivo della migliore conduzione dell'attività produttiva; obiettivo, quest'ultimo, tele da assorbire in sé anche la gestione di compiti in tema di sicurezza, in tal senso genericamente contemplati, nel quadro di detta delega, al solo fine di rendere possibile quella preminente finalità di efficienza produttiva.

Tale delega, ad avviso della corte d'appello, deve ritenersi conseguentemente tale da non prevedere alcuno specifico trasferimento di poteri e responsabilità in tema di sicurezza suscettibile di escludere la posizione di garanzia del datore di lavoro: trasferimento di poteri certamente non surrogabile dalla richiamata possibilità di "impartire istruzioni dettagliate" e di vigilare sulla loro osservanza, riferendosi, tali prerogative, non già in modo certo e specifico all'ambito della sicurezza, bensì genericamente al ruolo del direttore tecnico di cantiere e alle relative funzioni di generale sovrintendente dell'attività produttiva.

Sotto altro profilo, la stessa corte d'appello ha sottolineato come gli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio avessero evidenziato la sostanziale insussistenza, in capo al delegato, delle necessarie competenze tecnico-professionali idonee a consentirgli un adeguato assolvimento dei compiti allo stesso genericamente attribuiti in materia di sicurezza, come confermato dalle dichiarazioni dallo stesso rese, nel corso del giudizio (con "sorprendente superficialità e plateale leggerezza), sui temi della stabilità dei ponteggi, dell'osservanza delle prescrizioni relative alla loro costruzione, delle istruzioni da fornire agli operai e della scelta degli stessi per l'esecuzione dei delicati compiti di smontaggio, da ultimo caduta proprio sul lavoratore rimasto vittima dell’infortunio oggetto dell'odierno procedimento, del tutto privo di pregresse esperienze specifiche o formative.

Le motivazioni cosi complessivamente compendiate dalla corte d'appello appaiono dotate di adeguata coerenza sul piano logico e argomentate in termini di conseguente linearità, tali da sfuggire alle censure sul punto illustrate dal ricorrente, segnatamente nella parte in cui ripropongono i contenuti della delega rilasciata al direttore tecnico di cantiere; contenuti da ritenere fedelmente interpretati dalla corte territoriale in assenza di alcuna forma di travisamento dei relativi significati.

3.2 - Quanto al ricorso della (...) rileva in primo luogo questa Corte l'infondatezza del motivo d'impugnazione riferito al preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza, avendo il giudice del merito espressamente sottolineato come le omissioni accertate a carico dell'imputata (segnatamente consistite nella mancata individuazione dei difetti di ancoraggio del ponteggio alla struttura stabile presso cui lo stesso era stato montato e nella mancata ammonizione degli operai incaricati dello smontaggio di accertarsi dell'integrità del ponteggio nelle sue componenti essenziali ai fini della relativa stabilità) si fossero rivelate, secondo quanto emerso ad esito dell'istruttoria testimoniale, di tale macroscopicità e immediata visibilità da non poter ragionevolmente sfuggire al controllo dell'incaricata per la sicurezza presente in cantiere proprio presso il ponteggio crollato, dopo poche ore, sul lavoratore infortunato (pag. 11 della sentenza impugnata).

Circostanza, quest'ultima, certamente riconducibile (quantomeno) all'ambito delle contestazioni di colpa generica espressamente sollevate nei confronti della (...) nel capo d'imputazione alla stessa pertinente.

È appena il caso di rilevare, peraltro, in conformità alla ricostruzione coerentemente accreditata nella sentenza impugnata, il carattere evidentemente intuitivo del nesso di causalità tra le omissioni contestate all'imputata e l'evento infortunistico in concreto verificatosi, stante la ragionevole controllabilità logica dell'evitabilità dell'evento legata ai comportamenti alternativi corretti nella specie non tenuti dall’imputata.

In particolare, con riguardo alla prospettata interruzione del nesso dì causalità tra il comportamento omissivo dell'imputata e l’evento infortunistico in esame, la corte d'appello ha espressamente sottolineato come, pur accedendo alla tesi sostenuta dall'imputato (secondo cui il crollo del ponteggio sarebbe stato determinato, non già dal mancato ancoraggio dello stesso, bensì dalla sottrazione di fondamentali elementi strutturali da parte degli operai del cantiere), l'evento infortunistico sarebbe stato in ogni caso ascrivibile alla responsabilità della (...) essendo inequivocamente emerso, dall'esito dell'istruzione condotta, la piena conoscenza, da parte dell'imputata, della consuetudine (ripetutamente verificata in cantiere dalla stessa coordinatrice per la sicurezza) di mantenere in piedi ponteggi privi di componenti essenziali perché prelevati per essere utilizzati nello stesso o in altri ponteggi: circostanza che avrebbe inevitabilmente imposto alla stessa imputata di procedere - oltre che a un'accurata verifica del ponteggio personalmente visitato la mattina stessa del suo crollo - a una specifica ammonizione degli operai addetti al relativo smontaggio al fine di impedire il compimento di tale operazione in assenza dei necessari presupposti di sicurezza.

Al riguardo, la corte territoriale, con motivazione dotata di adeguata linearità sul piano logico e del tutto conseguente in termini argomentativi, ha ragionevolmente ascritto alla posizione funzionale assunta dalla (...) (quale coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione) la concreta sussistenza di precisi doveri d'iniziativa e di responsabilità, sul piano della conoscenza effettiva dei processi lavorativi da prevedere (oltre che di quelli in corso di esecuzione) e dei necessari accorgimenti funzionali alla preservazione della tutela delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni.

Giova, sul punto, osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 27442/2008, Rv. 240961; Cass., Sez. 4, n. 32142/2011 Rv, 251177), spettando al ridetto coordinatore dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez, 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n.18472/2008, Rv. 240393), e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, Rv, 252139).

Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, ult cit.), e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione (Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, cit.)

Del tutto coerente, sul piano dello sviluppo logico delle linee argomentative seguite, deve pertanto ritenersi la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso alcuna rilevanza alla pretesa mancata conoscenza, da parte della (...), dell'eventuale asportazione di componenti essenziali del ponteggio de quo da parte di altri operai, stante l'assoluta prevedibilità in concreto di tate circostanza, da tempo nota e personalmente constatata dalla stessa coordinatrice in altre analoghe occasioni.

4 - Al riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dai ricorrenti segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.




Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.6.2013