Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 3 luglio 2013
Validità: 01.01.2013-31.12.2013
Parti: Unasca-Confetra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Autoscuole
Fonte: UILTRASPORTI

Sommario:

Verbale di accordo
Protocollo anticrisi
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 31 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 15 - Lavoro straordinario
Art. 15 - Lavoro a tempo parziale
Ente Bilaterale
Dichiarazione a verbale
Art. 40 - Contratto a tempo determinato
Art. 21 - Ferie
Lavoro notturno
Art. 35 - Previdenza complementare
Eliminazione del 4 novembre dai giorni festivi
Aumenti
Una tantum
Decorrenza e durata

Verbale di accordo
Il giorno 3 luglio 2013 in Roma tra Unasca assistita dalla Confetra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Le parti stante il perdurare del grave stato di crisi del settore, convengono sin d'ora di incontrarsi entro il 30 settembre 2013 per effettuare una verifica della situazione economico-finanziaria delle imprese del settore e a tal fine di riprendere in considerazione i seguenti temi:
- dinamiche occupazionali;
- dinamiche retributive;
- dinamiche politico istituzionali;
- verifica e analisi della legislazione sulla detassazione del salario di produttività e prospettive di applicazione nel settore;
- politiche della formazione.

Il giorno 3 luglio 2013 in Roma tra Unasca assistita dalla Confetra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stato rinnovato il CCNL autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica e nautica.

Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le imprese che svolgono l'attività di autoscuola, scuola nautica o di studio di consulenza automobilistica devono applicare il presente CCNL, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di maggior favore economico maturate dai lavoratori in organico in virtù della pregressa applicazione di altro CCNL in ambito aziendale.

Art. 21 - Ferie
I lavoratori sono tenuti a fruire di massima entro il 31 dicembre di ogni anno delle ferie e delle festività soppresse maturate nell'anno; qualora per esigenze tecnico organizzative dell'azienda il lavoratore non riuscisse a fruire entro l'anno di tutte le ferie e le ex festività maturate, le ferie e le ex festività residue dovranno essere usufruite dal lavoratore immancabilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo; al lavoratore che per sua responsabilità non usufruisca delle medesime entro il suddetto termine, le ferie residue saranno assegnate d'ufficio dall'azienda in modo da essere godute entro il 30 giugno dello stesso anno.

Decorrenza e durata
[...]
Le parti convengono che in fase di stesura del testo coordinato del nuovo CCNL si procederà all'armonizzazione degli articoli contrattuali con le eventuali novità normative nel frattempo intervenute.