Ministero dell’Interno
Decreto 9 marzo 2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
G.U. 29 marzo 2007 n. 74 l - s.o. n. 87

IL MINISTRO DELL’INTERNO


Visto il D.Lgs. 08/03/2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29/07/2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21/12/1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il D.P.R. 21/04/1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il D.P.R. 12/01/1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 15/03/1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 04/05/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 07/05/1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14/09/2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 23/09/2005, recante norme tecniche per le costruzioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16/02/2007, recante classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
Rilevata la necessità di aggiornare i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577, come modificato dall’art. 3 del D.P.R. 10/06/2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;


Decreta:

Art. 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, per l’acquisizione del parere di conformità di cui all’art. 2 del D.P.R. 12/01/1998, n. 37, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2
Obiettivi, strategie, responsabilità

1. Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire:
- la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
2. I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l’adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva. Tutte le misure e i sistemi di protezione, adottati nel progetto ed inseriti nella costruzione, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantirne le prestazioni nel tempo.
3. L’individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto è a carico dei soggetti responsabili della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano l’individuazione dei suddetti valori è a carico dei titolari delle attività.

Art. 3
Disposizioni tecniche

1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati al precedente art. 2 sono approvate le disposizioni tecniche contenute nell’allegato al presente decreto.

Art. 4
Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- la circolare del Ministro dell’interno 14/09/1961, n. 91, recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile;
- il decreto del Ministro dell’interno 06/03/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13/03/1986, recante «Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno».
2. All’allegato A al decreto del Ministro dell’interno 30/11/1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12/12/1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» sono apportate le seguenti modifiche: le definizioni di «carico di incendio», «compartimento antincendio» e «resistenza al fuoco», indicate rispettivamente ai punti 1.3, 1.5 e 1.11, sono sostituite con le corrispondenti definizioni riportate al punto 1, lettere c), g) e j) dell’allegato al presente decreto.
3. Il riferimento al Bollettino ufficiale C.N.R. n. 192 del 28/12/1999, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella lettera circolare prot. P130/4101 sott. 72/E del 31/01/2001, è da ritenersi superato.
4. Per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione nei casi di modifiche della costruzione, ivi comprese quelle dovute ad un ampliamento e/o ad una variazione di destinazione d'uso, sempre che dette modifiche non comportino un incremento della classe di rischio indicata alla tabella 2 dell’allegato al presente decreto, una riduzione delle misure protettive o un incremento del carico di incendio specifico.

Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2007
Il Ministro: Amato


Allegati