CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/56/CU3/C11

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato lo schema di disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

Articolo 1
Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Al comma 1, dopo le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”, inserire le seguenti:
“e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”.

MOTIVAZIONE
Si ritiene necessario che, alla luce delle competenze delle Regioni, nell’adozione degli atti attuativi, si preveda il parere da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Al comma 1, lettera a) al punto 1 dopo le parole “coefficiente di rischio” aggiungere le seguenti parole “anche al fine di agevolare la concessione di garanzie a PMI in bonis in situazione di crisi temporanea e reversibile”.

MOTIVAZIONE
Si ritiene necessario nell’individuazione dei criteri consentire il sostegno del rilancio di imprese che affrontano una momentanea condizione di difficoltà aggravata anche dalle difficoltà di accesso al credito.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole “del Fondo” aggiungere “diretta alle banche”

Al comma 2, dopo le parole “il Ministro dell’Economia e delle Finanze”, inserire le seguenti “ e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”

MOTIVAZIONE
Si ritiene necessario che, alla luce delle competenze delle Regioni, nell’adozione degli atti attuativi, si preveda il parere da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Si propone, inoltre, di inserire i seguenti commi aggiuntivi:
“1 bis. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da un rappresentante, con qualifica di Dirigente, del Ministero dello sviluppo economico, che svolge finzioni di Presidente, da un rappresentante, con qualifica di Dirigente, del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, scelti tra professori universitari di discipline economiche e finanziarie, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti Comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al Gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385/93. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del Consiglio di gestione decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo”.

“2 bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita la “Consulta per le politiche pubbliche a supporto del Fondo di garanzia per le PMI”, con il compito di monitorare il funzionamento del Fondo e di fornire pareri in materia di politiche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Nell'ambito della Consulta, che è presieduta dal Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, sono rappresentati, oltre al Ministero dello sviluppo economico, ciascuno con un proprio membro, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai settori economici in cui il Fondo può intervenire, l'Associazione Bancaria Italiana, nonché, con, tre membri, la Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione alla “Consulta” è a titolo gratuito e nessun costo a carico della finanza pubblica può derivare dal funzionamento del predetto organo.”

MOTIVAZIONE
Si propone di inserire nell’articolo alcune disposizioni che riguardano la governance del fondo. In particolare, nella logica di funzionamento del FCG, si ritiene positiva la costituzione di un organismo più ampio e rappresentato con funzioni di proposta/monitoraggio nonché lo snellimento in termini di rappresentanza dell’organo deputato alla definizione degli aspetti tecnici relativi alla gestione.

Al comma 1, lettera a) inserire un punto 5 del seguente tenore: “5. Prevedere una operatività esclusiva in controgaranzia dei Confidi fino a determinati importi per le imprese di piccole dimensioni nonché che il rilascio da parte del FCG di una garanzia avvenga su portafogli di pratiche e non su una singola esposizione, anche in attuazione delle disposizioni introdotte all’art. 39, comma 4 del D.L. 201/11.”

MOTIVAZIONE
Nell’ottica di potenziare l’attività dei confidi e promuovere al tempo stesso un migliore accesso al credito da parte delle PMI, tramite un utilizzo più efficiente del FCG sono state formulate due proposte specifiche da inserire all’interno dei decreti di attuazione. In primo luogo, la previsione di una operatività esclusiva in controgaranzia dei Confidi fino a determinati importi per le imprese di piccole dimensioni che è volta a consentire un maggiore accesso al FCG per le imprese di piccole dimensioni e per operazioni di importo più contenuto. Inoltre, la previsione del rilascio da parte del FCG di una garanzia su portafogli di pratiche e non su una singola esposizione che consentirebbe di accrescere di fatto la fruibilità dello strumento da parte delle microimprese, valorizzando il ruolo dei confidi per l’accesso al credito.

Articolo 2
Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

Al comma 5, dopo le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”, inserire le seguenti “ e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”

Al comma 6, dopo le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”, inserire le seguenti “ e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”

MOTIVAZIONE
Si ritiene necessario, alla luce delle competenze delle Regioni, prevedere nei decreti attuativi, a cui la disposizione fa rinvio, il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 3
Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

Al comma 4, dopo le parole “il Ministro dello Sviluppo Economico”, inserire le seguenti “ sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.”

MOTIVAZIONE
Si ritiene necessario, alla luce delle competenze delle Regioni e dell’eventuale cofinanziamento regionale, prevedere nei decreti attuativi, a cui la disposizione fa rinvio, il parere della Conferenza Stato-Regioni, anche in considerazione del fatto che il decreto interministeriale 24 settembre 2010 attuativo dell’art. 43 del DL 112/2008 è stato adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 11
Proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico

Si chiede di modificare l’articolo nei termini seguenti:
“1. Per il A partire dal periodo d’imposta 2014 spettano i crediti d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 90 milioni di euro per l’anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di 3
imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.”

MOTIVAZIONE
Si ritiene necessario impostare il meccanismo in una prospettiva di lungo periodo e con una congrua dotazione di risorse.

Articolo 17
Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario Elettronico

La lettera c) del comma 1 è soppressa.

Si propone la riformulazione della lettera d), comma 1, secondo capoverso come segue:
“15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale necessaria a garantire l'interoperabilità dei fascicoli regionali”.

Si propone la riformulazione della lettera d), comma 1, quarto capoverso come segue:
“15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di interoperabilità FSE di cui al comma 15ter, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.”

MOTIVAZIONE
Le richieste derivano da una precedente convergenza in sede di Cabina di regia.

Al comma 1, lettera d) al comma 15bis dopo le parole “per la realizzazione del FSE”, è inserita la seguente locuzione “provvedendo per gli aspetti sociosanitari, anche alle necessarie connessioni con il settore sociale”.

MOTIVAZIONE
Come già avviene in sede nazionale in ordine alla collaborazione tra Ministeri (Salute e Lavoro e Politiche Sociali), per l’area dei minori, della disabilità e della non autosufficienza le condizioni di salute della persona sono fortemente collegate alla presenza di struttura familiare e alle condizioni ambientali ai fini del supporto che la persona minore o fragile necessita sia per gli aspetti di cura che di riabilitazione.

Articolo 18
Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni

Si propone di inserire un comma 2 bis del seguente tenore:
“2 bis. Con i decreti di cui al comma 2, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sono altresì finanziabili interventi per opere igienico-sanitarie funzionali ad ottemperare agli obblighi previsti dalle direttive europee in materia di tutela e di produzione delle risorse idriche”

MOTIVAZIONE
La suddetta proposta di emendamento scaturisce dall’esigenza di accelerare la realizzazione di opere igienico-sanitarie, in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla normativa europea, nonché dalla necessità di evitare di porre a carico della tariffa i relativi costi di investimento, non ritenendo tale onere accettabile nell’attuale quadro economico.
Inoltre, con l’auspicato supporto finanziario si otterrebbe l’effetto di favorire l’immediata cantierizzazione di opere già progettate, conseguendo peraltro positivi effetti sul mercato del lavoro in quanto la realizzazione di tali opere coinvolgerebbe numerose piccole e medie imprese che operano sul territorio.

Al comma 8, dopo le parole “su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti”, aggiungere “in Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.131/2003”

MOTIVAZIONE
Si prende atto con soddisfazione del fatto che vengano destinate risorse fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 all’edilizia scolastica ma si evidenzia che il Piano straordinario dovrebbe essere adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministeri dell’istruzione e delle infrastrutture e trasporti, sulla base della programmazione Miur-Regioni-Enti locali.
Ciò al fine di scongiurare un’assegnazione di risorse che, non tenendo conto della potestà programmatoria delle Regioni, non sia effettivamente rispondente alle reali esigenze dei territori.

Al comma 9 le parole “I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” Sono sostituite dalle seguenti “I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite delle Regioni, che ne valutano la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale.”

MOTIVAZIONE
L’emendamento vuole garantire che le proposte di intervento siano coerenti con la pianificazione regionale sotto il profilo, in particolare, della sicurezza e dell’ambiente.

Al comma 10, dopo le parole “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, “, aggiungere le parole “sentite le Regioni per gli aspetti di compatibilità con gli strumenti di pianificazione regionale e gli eventuali Accordi di Programma nel settore della viabilità statale,”

MOTIVAZIONE
L’emendamento vuole garantire il ruolo e la partecipazione al momento decisionale della pianificazione infrastrutturale sui territori regionali.

Si propone di inserire un ulteriore comma 15 del seguente tenore:
15. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 250 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e' destinato per il sostegno all’occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per l’attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, e dall’articolo 1, punto V, delle “Linee guida di programmazione forestale”, di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF). Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone per le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi. A partire dal 2015 l'individuazione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, è rinviata a successiva norma del finanziamento ordinario da iscrivere nel bilancio dello Stato”.

MOTIVAZIONE
Nell’ambito degli interventi per la manutenzione del territorio si ravvisa la necessità di finanziare ed attuare il PQSF attraverso i Piani forestali regionali.
Il PQSF è uno strumento di programmazione nazionale fondamentale per la manutenzione del territorio, redatto e pienamente concordato con le Regioni ed approvato in conferenza Stato Regioni.
I Piani forestali regionali sono ad esso conformi; pertanto gli interventi e le azioni di manutenzione del territorio in questi previsti sarebbero immediatamente cantierabili. Si hanno pertanto tutti gli strumenti per poter velocemente attuare tali opere di manutenzione del territorio e raggiungere gli obiettivi del decreto del “fare” anche in considerazione delle esigenze di sistemazione idraulico forestali del nostro territorio..
Occorre pertanto proporre al Governo, al Parlamento ed alle Commissioni parlamentari competenti di destinare fondi per la manutenzione del territorio, per il finanziamento del PQSF e, di conseguenza, degli interventi e delle azioni previste nei Piani forestali regionali.

Articolo 24
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99

La lettera a) del comma 1 è soppressa.

MOTIVAZIONE
L’emendamento vuole ripristinare la versione originale del comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, laddove prevede l’intesa con la Conferenza delle Regioni e Province autonome per l’approvazione della proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto “ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie”.

Articolo 25
Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti

Aggiungere un comma 12 del seguente tenore:
All'art. 10, comma 14, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii. le parole “o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare” sono soppresse.

MOTIVAZIONE
L'applicazione del nuovo regime IVA al TPL via acqua, sorta a seguito delle modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, apportate dall'art. 8, comma 2, lett. e) della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), in attuazione delle direttive comunitarie n 2009/69/CE e 2009/162/CE, che modificano la direttiva n. 2006/112/CE ha determinato che le prestazioni di trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sono esenti dall'imposta e, per questo motivo, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni non è detraibile.
La disposizione in argomento, tuttavia, modificando l'art. 8-bis del d.P.R. n. 633/72, esclude dall'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto le navi che effettuano collegamenti a corto raggio, limitandola alle navi adibite alla navigazione in alto mare, in tal modo attraendo nella sfera di applicazione dell'Iva operazioni quali la cessione di naviglio, di apparati motori e di parti di ricambio, forniture di dotazioni di bordo e, soprattutto, di carburanti e lubrificanti. La norma, infatti, recita: “Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero ..”. La congiunzione “e”, pertanto, sembra imporre, ai fini della identificazione delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, come tali non imponibili IVA, la presenza concomitante di entrambi i requisiti ivi descritti (la destinazione di navi alla navigazione in alto mare e l’esercizio di attività commerciali, quali il trasporto pubblico locale marittimo). Dal testo della norma europea che la disposizione in argomento ha inteso recepire (art. 148 della direttiva n. 2006/112/CE), non sembra che si possa evincere tale interpretazione, riconoscendo sufficiente la ricorrenza di una sola condizione, nel caso di specie la destinazione delle navi ad attività commerciale. La norma, infatti, recita: “Gli stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca..”.
Quindi, l’interpretazione più restrittiva determina gravi conseguenze sia per i bilanci delle società di trasporto marittimo pubblico regionale, sia per gli utenti finali. Infatti, l’applicazione dell’IVA agli acquisti delle forniture di bordo, soprattutto di carburante, combinata con l’impossibilità di detrarla ai sensi dell’art.19-bis del d.P.R. n. 633/72, in quanto afferenti a operazioni attive esenti IVA, ai sensi del citato art.10, punto 14, dello stesso decreto, si traduce in un incremento dei costi del 21%, difficilmente recuperabile mediante aumento delle tariffe, e suscettibile di portare molte compagnie di navigazione al fallimento, circostanza resa ancor più probabile dall’attuale congiuntura economica negativa e dagli alti costi dei carburanti.
Con il presente emendamento si vuole razionalizzare e ripristinare l’equità del sistema IVA. A tale scopo, nonché al fine di ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai trasporti via acqua oltre i 50 km.

Articolo 26
Proroghe in materia di appalti pubblici

Aggiungere un comma 3 del seguente tenore:
All'art. 1, co. 311, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, le parole “fino alla data del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle parole “ fino alla data del 31 dicembre 2013”.

MOTIVAZIONE
Il comma 311 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, riguarda la disposizione relativa alla garanzia della “continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna” attraverso la proroga al 31 dicembre 2012 della “corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.”. La proposta di ulteriore proroga al 31 dicembre 2013 sottoposta con il presente comma all’art. 26, si rende necessaria per consentire alle tre Regioni interessate di completare l'iter di affidamento dei servizi a seguito delle gare ad evidenza pubblica, già attivate o da attivare nel breve periodo.

Aggiungere un comma 4 del seguente tenore:
All’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il comma 4 è così sostituito: “4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2014 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in forma pubblico amministrativa a cura dell’ufficiale rogante e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione mediante scrittura privata. Sono validi i contratti stipulati nelle forme previste dalla previgente normativa anche in modalità diversa da quella elettronica”.

MOTIVAZIONE
La disposizione in argomento impatta su diversi aspetti: formazione dell’atto, conservazione, rilascio delle copie, assolvimento dell’imposta di bollo ancora legata alla stipulazione del contratto in modalità cartacea e pertanto non agevolmente adattabile alla modalità elettronica. Inoltre, la formulazione della norma ha suscitato numerose interpretazioni contrastanti tra di loro (es. determinazione AVCP 13 febbraio 2013, n. 1; deliberazione 18/3/2013 Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia - n. 91; nota 28/02/13 del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione all'ANCE), aspetto che ha complicato ancor più l'azione di adeguamento alla nuova normativa.
Nelle more della definizione delle problematiche operative più delicate in sede di Tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Unificata, appare opportuno differire il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni, distinguendo, peraltro, tra le due modalità contrattuali e prevedendo un diverso differimento temporale. Infatti, le citate difficoltà applicative sono ancora più accentuate per quanto riguarda gli atti stipulati mediante scrittura privata, poiché, data l’assenza dell’ufficiale rogante, occorre affrontare anche gli aspetti legati alla firma disgiunta dell’atto, allo scambio dello stesso con modalità tali da assicurare certezza della sottoscrizione e provenienza dell’atto sottoscritto e la certezza della data di formazione dello stesso, nonché (gli aspetti legati) alle modalità di pagamento dell’imposta del bollo.
In base ad analoghe considerazioni, attese le difficoltà finora incontrate dalle amministrazioni locali nell'adeguarsi a tali novità legislative, al fine di evitare che siano dichiarati nulli contratti o scritture private stipulate in difformità alla disposizione in argomento, si propone di far salvi i contratti stipulati dal 1° gennaio 2013 con le modalità previste dalla previgente normativa.

Articolo 30
Semplificazioni in materia edilizia

Al comma 1, lettera f) si propone di eliminare il comma 4 dell’articolo 23-bis

MOTIVAZIONE
La norma fa riferimento alla SCIA come tipologia di titolo edilizio ma differisce l’inizio dei lavori al termine di 20 giorni. Tale previsione è in contrasto con l’istituto della SCIA e con l’orientamento alla riduzione del numero di titoli edilizi.

Art. 31
Semplificazioni in materia di DURC

Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere una lettera del seguente tenore:
x) all’articolo 38, comma 2, le parole da “in cui indica tutte” fino a “riabilitazione” sono sostituite da “in cui dichiara, ai sensi del comma 1 lettera c), l’assenza di condanne penali per i reati ivi previsti. Ai fini del comma 1 lettera c), non è causa di esclusione l’eventuale sussistenza di condanne per reati, depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ovvero le condanne revocate, o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.”

MOTIVAZIONE
La modifica proposta del comma 2 dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 avrebbe una valenza semplificatoria per i concorrenti che partecipano alle procedure di gara i quali non sarebbero più tenuti a dichiarare “tutte” le condanne penali riportate. Si è assistito, nella prassi, che tale obbligo ha comportato un notevole numero di esclusioni dalle procedure ad evidenza pubblica di concorrenti che hanno omesso, semplicemente, di dichiarare, in sede di partecipazione alle gare, condanne intervenute anche in tempi lontani per aver commesso reati di lieve entità e comunque non tali da essere considerati “gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
Ai sensi del comma 1 , lettera c, dell’articolo 38 del Codice degli appalti non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Alla luce della citata disposizione normativa considerato che non tutte le condanne penali riportate dal concorrente incidono sulla sua capacità di partecipare alle procedure di gara o di stipulare contratti con la PA si ritiene essere un aggravio per la partecipazione imporre ai concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali riportate, con la conseguenza di escludere, per omessa dichiarazione, i soggetti che omettano di dichiarare di avere riportato una sentenza di condanna penale per aver commesso un reato che non importerebbe una impossibilità di partecipare alle gare e di stipulare contratti pubblici.
La modificazione proposta, ove approvata, oltre ad avere una indubbia valenza semplificatoria per i concorrenti, i quali avrebbero esclusivamente l’onere di dichiarare l’assenza di condanne penali per i reati di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del Codice, si connota per la potenzialità deflattiva del contenzioso che si è incentrato, negli ultimi anni, tra le stazioni appaltanti e i concorrenti che, non ottemperando all’obbligo imposto dal comma 2 del citato articolo 38, sono stati esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per aver omesso di dichiarare tutte le condanne riportate, anche se afferenti a reati non riconducibili fra quelli individuati dalla lettera c, del comma 1 del 38.
L’obbligo di escludere il concorrente che abbia omesso di riportare una o più condanne, anche se non per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, è stato di recente ribadito dalla Giurisprudenza che ha escluso l’applicabilità del principio del “falso innocuo” alle procedure ad evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 5693/2012 ha, a tal proposito affermato che “Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente - secondo i principi di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità - la celere decisione sull'ammissione dei soggetti giuridici alla gara. Conseguentemente una dichiarazione inaffidabile (anche perché solo incompleta) è da considerare già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara. In materia di appalti occorre invero poter fare affidamento su una dichiarazione idonea a far assumere tempestivamente alla stazione appaltante le necessarie determinazioni in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara o alla sua esclusione. La dichiarazione ex art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 è quindi sempre utile perché l'Amministrazione sulla base di quella decide in merito alla legittima ammissione alla gara e conseguentemente la sua difformità dal vero o la sua incompletezza non possono essere “sanate” ricorrendo alla categoria del falso innocuo”.
L’attuale formulazione del comma 2 del richiamato artico 38 del D. Lgs. 163/2006 esprime, inoltre, un potenziale contrasto con la disciplina comunitaria in merito alla partecipazione alle gare, di cui all’articolo 45 della Direttiva 2004/18, che risulta improntata ad una verifica di tipo sostanziale sulla sussistenza di individuate cause ostative. Tale contrasto è stato evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia che, con ordinanza n. 123 del 15.01.2013, partendo dai presupposti sopra riportati ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tra l’altro la questione “se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi che un’impresa partecipante ad una procedura di gara abbia offerto un’utile e congrua prova dell’assenza, nei confronti dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), dei procedimenti e delle condanne ivi previste, la stazione appaltante debba disporre l’esclusione di tale impresa quale conseguenza dell’inottemperanza ad una previsione della lex specialis con cui sia stata indetta la pubblica gara”.
Merita evidenziare, da ultimo, che l’approvazione della modificazione proposta non comporta alcun rischio, per le stazioni appaltanti, di affidare l’esecuzione di prestazioni ad operatori economici che non siano in possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione, in quanto, in sede di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese, le medesime stazioni appaltanti sono perfettamente in grado di avere cognizione dei reati per i quali i concorrenti abbiano riportato le relative condanne penali e, conseguentemente, valutare se le eventuali condanne afferiscano a reati la cui commissione comporta un divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Al comma 5, dopo le parole “servizi e forniture” aggiungere le seguenti “nonché ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale”

MOTIVAZIONE
La proposta è volta ad estendere la stessa durata di validità del DURC a 180 giorni anche con riguardo alla fruizione di benefici normativi e contributivi, in analogia con quanto previsto per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il D.M. 24 ottobre 2007 stabilisce, infatti, che il DURC ha validità mensile se richiesto per agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e previdenza sociale e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria. Tale brevissima vigenza del DURC costringe in molti casi a ricercare continuamente questa certificazione e ritardare l’erogazione del finanziamento.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole “del medesimo comma” aggiungere “nonché per contratti pubblici di lavori servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito”.

MOTIVAZIONE
La proposta di modifica intende promuovere la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa negli affidamenti degli appalti pubblici, stante la possibilità di utilizzare il DURC precedentemente acquisito per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 31, purché ancora in corso di validità, per le verifiche di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma 4, anche per più contratti pubblici. Il DURC acquisito per la verifica di cui alla lettera a), comma 4 del richiamato articolo 31 attesta la regolarità contributiva ed assistenziale dell’operatore economico e non è riferito, poiché le prestazioni oggetto dell’appalto non hanno ancora avuto inizio, ai soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto. Detta facoltà in capo alle stazioni appaltanti non elimina, pertanto, le garanzie sulla regolarità contributiva ed assistenziale degli operatori economici contraenti della pubblica amministrazione in quanto, essendo limitata alle ipotesi di cui alle lettere sopra richiamate, la stazione appaltante è già in possesso di un certificato che attesta la regolarità contributiva dell’operatore economico. La stazione appaltante sarà, comunque, tenuta ad acquisire uno specifico DURC per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del richiamato comma 4, al fine di verificare la permanenza della regolarità contributiva del contraente in riferimento ai “soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto”, così come richiamati dal comma 3 del medesimo articolo 31 e avrà l’onere, ove riscontri inadempienze, di agire in ossequio all’art. 5 del DPR 207/2010 “Intervento sostitutivo della stazione appaltante” che rimane comunque inalterato.

Articolo 32
Semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro

Al comma 1, eliminare la lettera a)

MOTIVAZIONE
Il legislatore pur titolando l’articolo 32 “semplificazione di adempimenti formali….” di fatto introduce modifiche su aspetti sostanziali della sicurezza nei luoghi di lavoro, che abbassano notevolmente i livelli di tutela per i lavoratori, come di seguito si va ad illustrare.
Preme inoltre evidenziare che l’utilizzo della decretazione d’urgenza , immediatamente applicabile, ma priva, nel caso di specie, della completa definizione di tutte le norme per la sua applicazione (es: rimando a decreto per la definizione del basso rischio) rende di fatto inattuabile immediatamente l’applicazione del decreto legge stesso.

Inoltre:
1. Il legislatore ha introdotto, per i settori “a basso rischio”, una scelta arbitraria del datore di lavoro committente in merito alla modalità di eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali, in quanto prevede la possibilità per il medesimo soggetto di scegliere tra l’elaborazione di un documento cartaceo (DUVRI) e l’indicazione, senza motivazione, di un incaricato che con la sua attività (sovrintendere alle attività di cooperazione e di coordinamento) dovrebbe riuscire a eliminare/ridurre i rischi interferenziali.
2. Si rileva inoltre che la figura individuata dal legislatore del DL 69 “un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro” non rientra tra le figure definite all’art. 2 del D.lgs. 81, potendo ciò generare confusione circa la sua effettiva individuazione, dal momento che esiste nel medesimo art 2 una definizione corretta e puntuale del preposto.
3. A fortiori si evidenzia che l’individuazione di un proprio incaricato da parte del datore di lavoro committente verrebbe a configurare una delega di fatto, in totale violazione di quanto previsto dall’art. 16 del T.U., in particolare dal comma 1 lett. B).
4. Inoltre la norma sembrerebbe disciplinare in maniera diversa gli appalti pubblici da quelli privati, mantenendo la tutela più ampia solo per i primi, che parrebbero non soggetti alla distinzione tra “basso rischio” e “alto rischio”.
5. Relativamente all'innalzamento a dieci uomini-giorno del limite temporale per il quale decade l’obbligo di compilazione del DUVRI, di fatto si elimina per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte. Va osservato che il rischio derivante da interferenze non è conseguente o proporzionale alla durata delle attività.

Al comma 1, lettera b), si propone di eliminare il comma 6 ter aggiunto all’art. 29 del D.lgs. 81/2008

MOTIVAZIONE
Il consentire di autocertificare la valutazione del rischio per le aziende a “basso rischio”, permettendo alle stesse di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al livello di rischio individuato, è contrario alla “ratio” dell’attuale normativa che vede nel documento di valutazione uno strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro in una prospettiva, per quanto possibile, di eliminazione di qualsiasi rischio.

Art. 32 comma 1 lettera g)
Si propone di eliminare l’inciso introdotto all’art. 88 comma 2 lettera g bis) del D.lgs. 81, introdotto dall’art 32 comma 1 lettera b) del DL 69/201

MOTIVAZIONE
La modifica apportata riduce in maniera sensibile i livelli di tutela della sicurezza dei lavoratori, non valutando il rischio dei piccoli lavori, che sono definiti tali solo sulla base della loro durata.:

Art. 32 comma 1 lettera h)
Si propone di eliminare quanto introdotto dagli artt. 32 comma 1 lettera h), che ha introdotto l’art. 104 bis del D.lgs. 81/2008 e dall’art. 32 comma 4, che ha modificato l’art. 131 del D.lgs. 163/2006.

MOTIVAZIONE
Non si comprende il concetto di “modello semplificato” dal momento che il T.U. già prevede contenuti minimi dei diversi Piani di Sicurezza, che di fatto avrebbero dovuto semplificare la stesura della documentazione.
Si propone pertanto una modifica all’allegato XV del T.U. agli articoli 2, 3 e 4, che possa realmente soddisfare le esigenze di semplificazione chiarendo opportunamente la relazione tra i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e la stima dei costi stessi di cui al punto 4 dell’allegato stesso.

Articolo 37
Zone a burocrazia zero

Si propone l’abrogazione dell’articolo

MOTIVAZIONE
Le disposizioni di cui all’art. 37 appaiono poco chiare e non contemplano una verifica con le Regioni. Tale norma non è coerente con il combinato disposto dell’art. 12 del DL 5/2012 e dell’art. 37 bis del DL 179/2012 che già intervengono in materia e non vengono espressamente modificati.
L’art. 37 bis del DL 179/2012, infatti, ha previsto la prosecuzione delle sperimentazioni fino al 31 dicembre 2013 ed ha previsto la possibilità di individuare zone a burocrazia zero, non soggette a vincolo paesaggistico e ambientale, proprio all’interno di tali attività di sperimentazione.
Il DL, invece, sembra applicare la disciplina delle zone a burocrazia zero a tutte le attività di sperimentazione di cui all’art. 12 del DL 5/2012, e stabilisce che le stesse non sono soggette a limiti, salvo quelli di tutela di interessi costituzionalmente garantiti.
In merito all’estensione su tutto il territorio nazionale delle attività di sperimentazione, la norma proposta supera di fatto il c. 2 dell’art. 12 del DL 5/2012 (senza tuttavia abrogarlo) che prevedeva un intervento del Governo tramite decreti delegati per la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l’attività di impresa. Con la norma in questione, invece, si intende diffondere il risultato delle sperimentazioni, anche ai fini della costruzione di un sistema integrato di dati.

Articolo 39
Disposizioni in materia di beni culturali

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
“1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.”

MOTIVAZIONE
La norma, che nasce con l’intento di procrastinare la validità delle autorizzazioni, in realtà, rimette in discussione la posizione ormai consolidata che l’autorizzazione paesaggistica ha validità di 5 anni per l’inizio dei lavori ma mantiene poi tale validità per tutta la durata dell’autorizzazione a cui si riferisce (per cui rimane valida, ad esempio, per tutto il tempo di esercizio di una cava). Tale interpretazione è contenuta in un parere molto chiaro del MIBAC del 17 dicembre 2012 ed è opportuno che la norma riproduca tale interpretazione: il periodo quinquennale si riferisce alla durata per l’inizio dei lavori ma l’autorizzazione rimane valida per la durata dei lavori autorizzati con il titolo abilitativo a cui la stessa si riferisce, senza un limite massimo di dodici mesi.

Articolo 41
Disposizioni in materia ambientale

Il comma 1, punto 1 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:
“1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, inteso come rischio per la salute umana, o di trasporto di inquinanti oltre il punto di conformità definito ai sensi dell’allegato 1 al titolo V della parte quarta del presente decreto, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza”.

Al comma 1, punto 2 dopo le parole “rischio sanitario” inserire “inteso come rischio per la salute umana”.

MOTIVAZIONE
Le modifiche sono necessarie in quanto il dispositivo del provvedimento trasmesso, con la sola dicitura “rischio sanitario”, non avrebbe previsto la necessità di interventi di MISE o di bonifica della falda in casi di eccedenze sulle CSC a valle del punto di conformità (allegato I, titolo V, parte quarta 152/2006) nel caso di rischio sanitario non significativo.

Eliminare il comma 2

MOTIVAZIONE
Non si condivide la limitazione del campo di applicazione del d.m. 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il d.m. 161/2012 risultava chiaramente esteso a tutte le attività di movimentazione materiali, tant’è che all’articolo 6 prevedeva la gestione delle situazioni di emergenza, situazioni che non sono previste nella gestione di VIA o AIA.
Peraltro la nuova previsione normativa non prevede una disciplina transitoria.
Con l’introduzione di tale nuova previsione si ritorna alla medesima situazione di incertezza applicativa che aveva spinto il Legislatore a prevedere un decreto ministeriale che stabilisse i criteri “qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti [le terre e rocce in questo caso] siano considerati sottoprodotti e non rifiuti”, in quanto si dovrà valutare “caso per caso” il rispetto di tutte le condizioni richieste per la qualifica di sottoprodotto.
In ogni caso resta il dubbio relativo alla possibilità di movimentare tali materiali come sottoprodotto, poiché l’articolo 49 della legge 24 marzo 2012 (conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1), stabiliva al comma 1 bis che l’emanando decreto di regolamentazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo avrebbe dovuto stabilire le condizioni alle quali tali materiali sarebbero stati considerati sottoprodotti.
Si ritiene pertanto che il d.m. 161/2012 debba essere applicato a tutte le attività che prevedono uno scavo superiore ai 6.000 mq o, in alternativa, prevedere l’utilizzo dell’articolo 186 del d.m. 152/2006 per tutte le attività non soggette a VIA o AIA.
Occorre infine considerare che il Ministero dell’Ambiente deve ancora emanare il decreto per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, previsto dall’articolo 266, comma 7, d. lg.s 152/2006.
A questo proposito si precisa che la legge 71/2013 ha previsto all’art. 8 bis che, per i cantieri di piccole dimensioni, si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 186 del d.lgs. 152/2006 in deroga a quanto stabilito dall’art. 49 del d.l. 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27.
La preoccupazione maggiore riguarda la portata del comma 1 del citato articolo 8 bis della legge 71/2013 che pare anticipare quanto stabilito dal presente decreto legge in punto limitazione dell’applicazione del d.m. 161/2012. Tale specifica norma, infatti, sembra estendere la limitazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo non solo all’area di Piombino, ma a tutto il territorio nazionale. In tale caso non è sufficiente richiedere l’abrogazione del presente comma, ma occorre anche abrogare l’articolo 8 bis, comma 1, della legge 71/2013.

Inserire un comma 2 bis:
“2 bis. Il comma 1 dell’articolo 8 bis del d.l. 43/2013, come convertito dalla legge 71/2013, è abrogato”.

Il comma 3, lettera b), al comma due dopo le parole “comma 1,” le parole “lettere b) e c)” sono sostituite con “lettera c)”

MOTIVAZIONE
Si ritiene non pertinente il riferimento alla lettera b) in quanto obbligherebbe sempre a fare il test di cessione in presenza di matrici materiali di riporto, anche se non movimentate.

Il comma 3, lettera b), punto 3) è sostituito dal seguente:
“Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o assoggettate a operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti al fine di rendere le matrici materiali di riporto conformi al test di cessione. Eventuali altre operazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati”

Dopo il comma 7 aggiungere un comma 8 dal seguente tenore: “all’art. 6 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, dopo le parole “autorità competente” aggiungere le parole “per tramite del SUAP”

MOTIVAZIONE
L’emendamento si propone al fine di rendere coerente la norma con il ruolo del SUAP come unico interlocutore tra la PA e le imprese, come peraltro previsto espressamente nel DPR stesso.

Aggiungere un ulteriore comma 9 dal seguente tenore:
“ all’art.10 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, sostituire le parole “può essere” con la parola “è”

MOTIVAZIONE
La norma sembra disporre una possibilità, per la fase transitoria, di richiedere il rinnovo dei titoli sostituiti dall’AUA. In tal modo si pone in contrasto con l’art. 3 comma 1 che invece prevede il ricorso all’AUA per il rilascio, la formazione, il rinnovo di almeno uno di tali titoli. L’emendamento proposto vuole fare chiarezza in merito all’obbligatorietà di richiedere l’AUA.

Articolo 42
Soppressione Certificazioni Sanitari

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis:
“1bis. Il processo di abrogazione è esteso anche alle seguenti certificazioni:

Certificazioni da abrogare

Disciplina

Libretto idoneità sanitaria per alimentaristi D.P.R. 26.03.1980, n. 327 art. 14
Certificato idoneità psicofisica di responsabile tecnico revisione autoveicoli D.Lgs. 30.04.92, n. 285
(Nuovo Codice della Strada)
DPR 14.12.1992 n. 495
(Regolamento di esecuzione N.C.S.)
Cert. sanitario per idoneità a esecuzione operazioni relative all’impiego gas tossici R.D. 9.01.27, n. 147 art. 27, 1° comma, n. 4°
Cert. idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore Decr. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale di concerto con Ministero per l’Industria, Commercio e Artigianato 1° marzo 1974
Cert. per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi Circolari Ministero Sanità 24.06.92, n. 25 e 20.04.2000, n. 6
Cert. di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche L. 165 del 27.05.91 (epatite B) art. 2, commi 3 e 4
L. 292 del 5.03.63 (antitetanica) art. 3bis
L. 51 del 4.02.66 (antipolio) art. 4
L. 891 del 6.06.39 (antidifterica) art. 3
Cert. idoneità a svolgere la mansione di fochino DPR 19.03.56, n. 302
R.D. 733/31, artt.11-43 (T.U.L.P.S.)
Cert. idoneità alla conduzione di impianti di risalita D.M. 5.06.1985 art. 8, p. 5 e art. 32, comma 3
Polizia mortuaria DPR. 10.09.1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)
Certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell’autorimessa per i carri funebri art. 20 e 21
Trattamento antiputrefattivo art. 2
trattamento da mantenere solo nel caso di trasporto di cadavere in paesi esteri
Effettuazione iniezione conservativa da parte del coordinatore sanitario o da altro personale da lui delegato art. 48
da modificare prevedendo l’effettuazione dell’iniezione da parte del personale delle imprese funebri adeguatamente formato.
Obbligo di autentica della firma del coordinatore sanitario del certificato di esclusione di reato ai fini dell’autorizzazione alla cremazione art. 79, comma 4
e L. 130/2001 art. 3
Assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione del coordinatore sanitario artt. 83, 84, 86 e 88
Parere per costruzione di edicole funerarie e di sepolcri privati del coordinatore sanitario artt. 94 e 101


MOTIVAZIONE
Le certificazioni riportate nell’elenco risultano improprie ed obsolete. Già ad oggi molte Regioni ne hanno disciplinato la non obbligatorietà.

Si propone di aggiungere alla fine del comma 4 il seguente periodo:
“e le disposizioni che prevedono l’obbligatorietà del certificato sanitario di sana costituzione fisica finalizzato all’accesso dei pubblici dipendenti alle sovvenzioni, verso cessione del quinto della retribuzione, degli iscritti agli istituti di previdenza”.

MOTIVAZIONE
L’integrazione al comma 4 è motivata dal fatto che un certificato sanitario non è predittivo della capacità del mutuatario di estinguere il debito.
Inoltre, una tale previsione è in contrasto con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che all’articolo 22 (“Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato”) prevede che “ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica”, nonché con la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che al comma 3 dell’articolo 16 (“Concorsi presso le pubbliche amministrazioni”) stabilisce che “salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.

Articolo 44
Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali

In merito a quanto previsto dall’art. 44, comma 1 del d.l. 69/2013 (il quale integra l’art. 5 del d.l. 59/2008) si formulano le seguenti osservazioni:
in primo luogo, si rileva che tale art. 44, comma 1, adottato per superare la ritenuta discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, rischia di essere discriminatorio nei confronti di coloro che prestano servizio esclusivamente in Italia;
fermo restando quanto sopra, la norma in questione risulta comunque non chiara e di non facile attuazione, non essendo esplicitati i criteri in base ai quali possa stabilirsi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro; al riguardo, sarebbe forse opportuno inserire nell’art. 44, comma 1 il riferimento ad un arco temporale ragionevole (una settimana, due settimane, un mese, o altro) di interruzione del servizio, al fine di stabilire un criterio oggettivo e di evitare almeno che, per il solo fatto che il servizio è svolto in un altro Stato dell’Unione europea, venga comunque considerato utile al fine della maturazione dell’anzianità richiesta per l’indennità di esclusività (nonché per altri istituti contrattuali), anche se prestato con interruzioni tali (magari di anni) che non possono certo dipendere dal passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Articolo 54
Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216

Al comma 1, dopo la parola “Ministero dell’economia e delle finanze”, inserire “previo parere della Conferenza Unificata”.

MOTIVAZIONE
I questionari SOSE riguardanti i Comuni, particolarmente per l’area sociale, per le modalità di rilevamento, non riescono a dimostrare né costi medi né costi standard sufficientemente attendibili, quindi potrebbero creare problemi interpretativi se non opportunamente adattati e ripuliti.

Si propone, infine, di aggiungere i seguenti articoli:

Art…
“Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale

Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico – ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, nonché da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all’articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 209 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.”

MOTIVAZIONE
L’articolo in questione si rende necessario al fine di eliminare una disparità sostanziale tra i concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che godono della proroga sino al 31 dicembre 2020, rispetto a quelle di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l’acquacoltura, la cantieristica e le attività produttive ad esse connesse, a fronte del sostanziale medesimo impianto giuridico – amministrativo in tema di procedure di rilascio e/o rinnovo della concessione.
Poiché non si comprende la disparità di trattamento tra le diverse tipologie di concessione, si chiede un intervento urgente che possa allineare anche queste tipologie a quelle ad uso turistico ricreativo e a quelle della nautica da diporto. Tale azione garantirebbe anche i funzionari degli enti locali competenti, che, in assenza di normativa di riferimento, rischiano di vedere i loro provvedimenti oggetto di contestazioni e ricorsi.

Art…
“Vita tecnica degli impianti a fune

“1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il …….”.

“La ventisettesima riga della tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa”

“All’articolo 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 1° agosto 2002 n. 166, le parole “..con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali..” sono eliminate e le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “quattro anni”.

MOTIVAZIONE
La questione riguarda il settore degli impianti a fune adibiti a servizi di pubblico trasporto, in particolare la determinazione della vita tecnica degli stessi (vale a dire il periodo di tempo in cui può essere mantenuto in esercizio), operata dal D.M. 2 gennaio 1985, il quale prevede scadenze temporali che variano a seconda della tipologia di impianto. Al termine di tali scadenze, gli impianti in oggetto devono essere integralmente sostituiti o sottoposti a revisioni, con una serie di effetti negativi in termini di risorse economiche, considerando che la c.d. vita tecnica dell’impianto non è uniformemente disciplinata sul territorio nazionale, né è prevista dalla normativa europea nel frattempo entrata in vigore anche in Italia. Nella Conferenza delle Regioni del 10 febbraio u.s. è stata approvata una proposta normativa intesa a uniformare la disciplina in parola, nel senso di prevedere che gli impianti di cui si tratta, indipendentemente dal loro anno di costruzione, se sottoposti a particolari visite e verifiche periodiche a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mantenendo, quindi, i previsti standard di sicurezza stabiliti dal Ministero medesimo, possono essere mantenuti sempre in esercizio. In quella sede le Regioni avevano chiesto, in subordine, in ragione dell’urgenza e nelle more dell’adeguamento normativo richiesto, un’ulteriore proroga dei termini di scadenza di cui al D.M. 2/01/1985, da accordare anche agli impianti che non hanno usufruito di benefici pubblici.
In conclusione, attesa l’imminente scadenza temporale fissata dalla legge n. 10/11 e in considerazione della persistenza delle problematiche su descritte, le Regioni chiedono al Governo di adottare un provvedimento normativo che, in conformità alla disciplina applicata sul territorio europeo e in parte del territorio nazionale italiano, superi il concetto di scadenza della vita tecnica dell’impianto a fune, subordinandolo ad apposite verifiche e revisioni secondo criteri stabiliti dallo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI
Si segnala la mancanza nel decreto di qualsiasi riferimento alla questione degli ex Istituti musicali pareggiati, trasformati dalla legge 508/1999 in Istituti superiori di studi musicali, più volte portata all’attenzione del Governo dalla Conferenza delle Regioni, congiuntamente con Anci ed Upi.
Si tratta, come è noto, di Istituti equiparati ai Conservatori statali ma finanziati dagli Enti locali che, a causa della pesante situazione economica e dei tagli e dei vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, rischiano seriamente di chiudere.
La questione negli anni è stata più volte portata all’attenzione dei Ministri competenti e della Presidenza del Consiglio, che hanno condiviso le preoccupazioni senza però individuare una positiva soluzione della vicenda che - oltre a prevedere i tempi e le modalità per l’avvio del percorso di statizzazione (per quegli istituti che ne facciano richiesta) con graduale inquadramento nei ruoli statali del personale docente e amministrativo - dovrebbe prevedere anche un finanziamento che accompagni tale percorso.
Sarebbe auspicabile in questo decreto legge inserire almeno un contributo che consenta la sopravvivenza degli istituti stessi.

ANAGRAFE DEGLI STUDENTI
Il divieto di duplicazione delle banche dati, previsto dal DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, è l’elemento di maggiore criticità rilevato dal Garante della privacy nel documento condiviso dalle Regioni.
Si chiede, pertanto, l’abrogazione del comma 8, art. 10, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, in attesa di riesaminare l’intera questione in sede di Conferenza Unificata e in accordo con le Regioni.

Roma, 11 luglio 2013