PROTOCOLLO D’INTESA TRA
INAIL MARCHE E ARPAM


L’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro della Regione Marche, rappresentato dal Direttore regionale pro-tempore, Dr.ssa Antonella Onofri, domiciliata per la carica ad Ancona in Via Piave, 25,

E

L’ARPAM - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dr. Roberto Oreficini Rosi, domiciliato per la carica ad Ancona in Via Caduti del Lavoro, 40,

PREMESSO CHE:

a) il decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha incorporato all’interno dell’INAIL le competenze dell’ISPESL e dell’IPSEMA, creando di fatto un polo nazionale che ha tra i suoi compiti principali lo sviluppo ulteriore di attività di prevenzione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in sinergia con gli Enti Regione, le Direzioni Regionali del Lavoro, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, le Parti sociali, ecc.;
b) l’articolo 9 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. conferisce all’INAIL la titolarità unica del primo impianto/messa in servizio delle attrezzature di lavoro che ricadono in verifica;
c) il decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 11 aprile 2011 (entrato in vigore il 23/05/2012) definisce le modalità con cui il datore di lavoro deve sottoporre a controllo periodico le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 81/2008, attribuendo le seguenti ulteriori competenze all’INAIL:

art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2011:
- “comma 1”: ai sensi dell’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta;
- “comma 3”: l’INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione, oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al successivo comma 4;

d) in INAIL la titolarità dei sopraelencati compiti, nella rivisitazione del modello organizzativo generatesi a seguito della incorporazione descritta in premessa, è stata attribuita ai Dipartimenti territoriali del Settore Ricerca, Certificazione e Verifica (già ISPESL);
e) a norma della Legge Regionale Marche n. 60/97 l’ARPAM:
- fornisce alla Regione, agli Enti Locali e alle Aziende Sanitarie attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle rispettive funzioni in materia di prevenzione, controllo e vigilanza ambientale (art. 5 comma 1.);
- nella Regione Marche è il soggetto titolare delle successive verifiche periodiche (art. 5 comma h));
- per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, può definire accordi e convenzioni con aziende ed enti pubblici (art. 5 comma 4.);


TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse, sopra riportate, formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2 - Oggetto

ARPAM ed INAIL intendono stabilire una corretta integrazione e una proficua collaborazione, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, nell’ambito dell’attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 3 - Modalità operative

L’attività di verifica delle attrezzature di lavoro, di cui all’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, verrà svolta dalle parti secondo quanto indicato nel documento tecnico allegato al presente Protocollo, dal titolo: “Messa in servizio di attrezzature di lavoro/primo impianto e nuovo regime delle verifiche periodiche ai sensi del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 Aprile 2011 – art. 71, comma 11- Allegato VII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Fruizione di dati informativi

Le parti concordano di prevedere, nel corso della durata del presente Protocollo, la possibilità di definire un flusso dedicato per favorire lo scambio reciproco di informazioni e dati, attraverso l’utilizzo e l’integrazione delle rispettive banche dati. A tale scopo, potrà essere attivato un apposito tavolo tecnico di lavoro tra le parti, con il compito di elaborare le relative modalità operative.

Art. 5 - Adesione

Il presente protocollo d’intesa potrà essere successivamente sottoscritto per adesione da altri soggetti pubblici, le cui funzioni e attività siano coerenti con la materia in argomento, che siano interessati a forme d’integrazione e collaborazione operativa e che condividano le stesse finalità.
Il coinvolgimento di altri soggetti avverrà previo consenso delle parti firmatarie.

Art. 6 - Responsabili

Per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa le parti individuano i seguenti Responsabili:
- per “ARPAM” il Dott. Donatino D’ELIA, in qualità di Responsabile del Servizio Impiantistica e Ambiente Vita/Lavoro; 
- per “INAIL” ring. Daniele CIONCHI, in qualità di Direttore del Dipartimento di Ancona.

Art. 7 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta l’assunzione diretta di alcun impegno di spesa.

Art. 8 - Durata

Il presente Protocollo avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non ne è previsto il tacito rinnovo.
Resta ferma la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e la volontà delle parti, di un rinnovo da formalizzare con atto scritto.

Art. 9 - Modifiche

Ogni eventuale modifica del presente dovrà formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Art. 10 - Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere liberamente dal presente Protocollo, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da notificare al l’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 - Riservatezza

Le parti sono tenute ad assicurare la riservatezza delle informazioni e degli atti dei quali vengano a conoscenza durante l’esecuzione delle attività di collaborazione previste dal presente Protocollo e si impegnano a rispettare le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 13 - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno composte in forma pacifica, mediante contatti diretti tra le stesse. In caso di controversie particolarmente gravi e non risolvibili in forma pacifica, competente sarà il Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto, in duplice copia.

Ancona, lì 06/06/2013

IL DIRETTORE REGIONALE
INAIL MARCHE
(Dr.ssa Antonella ONOFRI)

IL DIRETTORE GENERALE
ARPAM
(Dr. Roberto OREFICINI ROSI)


DOCUMENTO TECNICO
allegato al Protocollo INAIL - ARPAM


Messa in servizio di attrezzature di lavoro/primo impianto e nuovo regime delle verifiche periodiche ai sensi del decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 Aprile 2011 – art. 71, comma 11 - Allegato VII D.lgs 81/08 e s.m.i..

- L’articolo 9 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. conferisce all’INAIL la titolarità unica del primo impianto/messa in servizio delle attrezzature di lavoro che ricadono in verifica.
- Il DMLPS 11 aprile 2011 (entrato in vigore il 23/05/2012) definisce le modalità con cui il datore di lavoro deve sottoporre a controllo periodico le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., attribuendo ulteriori competenze all’INAIL.
Ai sensi dell’art. 2 del DMLPS 11 aprile 2011:
1) titolare della prima delle verifiche periodiche è l’INAIL/Settore Ricerca, Certificazione e Verifica/Dipartimenti Territoriali;
2) titolari delle successive verifiche periodiche sono le Aziende USL o ARPA, dove le competenze relative sono state affidate (per la Regione MARCHE le competenze sono state attribuite all’ARPAM).
In occasione della messa in servizio di attrezzatura di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro dovrà effettuare la dichiarazione di messa in servizio al Dipartimento INAIL territorialmente competente, il quale assegna un numero di matricola identificativo (immatricolazione) e lo comunica al datore di lavoro. Dalla data di comunicazione decorre il tempo utile per la scadenza della verifica, come prevista dall’all. VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Sessanta giorni prima della scadenza della verifica, il datore di lavoro o suo delegato dovrà inoltrare all’INAIL la richiesta di prima verifica periodica.

Apparecchi di Sollevamento Cose e Apparecchi di Sollevamento Persone


Per quanto riguarda gli apparecchi installati negli anni precedenti si possono verificare le seguenti situazioni:

1. l’apparecchio ha già avuto una prima verifica da parte di INAIL/AUSL/ARPA:
rientrano nella casistica delle verifiche successive che devono essere richieste ad ARPAM.
2. l’apparecchio non ha avuto alcuna verifica da INAIL/AUSL/ARPA (in qualunque sede italiana):
occorre richiedere la prima verifica ad INAIL che provvederà ad effettuarla secondo la nuova normativa. Eventuali richieste precedenti vengono quindi annullate dal nuovo decreto in quanto prive dei requisiti richiesti dal DMLPS.

Qualora l’attrezzatura di lavoro sia stata già verificata dall’INAIL o dall’AUSL/ARPAM, quindi in presenza di un verbale di PRIMA VERIFICA antecedente il 23/05/2012, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere all’ARPAM l’esecuzione della verifica periodica.
Richieste inoltratte ad ARPAM di apparecchiature prive di almeno una verifica non potranno essere accettate
. Si ribadisce che la verifica, secondo le periodicità previste dal D.Lgs. 81/08, è obbligatoria per il mantenimento in esercizio della macchina.

Specifiche sul raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro:


A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito:
1. in caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all’INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell’Allegato Il del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, “la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL”.
L’INAIL provvederà all’effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011;

2. in caso di attrezzature di lavoro già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all’INAIL, si possono individuare i seguenti casi:
a) se l’INAIL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11. 04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06,1997, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima con ARPAM, alla scadenza prevista dai regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n, 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda tecnica identificativa prevista.
b) se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l’attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte dell’ARPAM in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n, 162054/97, l’attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda tecnica identificativa.

3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
a) se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data dì entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delie verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
b) se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto, l’attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.

B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito:
Le attrezzature di cui al precedette punto A2 non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativi) effettuato in via esclusiva dall’INAIL.
Al termine dell’iter omologativo, che si concluderà con la redazione del verbale di omologazione INAIL, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima da parte dell’ARPAM.

Verifica messa in servizio apparecchi a pressione e generatori di vapore


La verifica di primo impianto come prescritto dal DM 1 dicembre 2004 numero 329:
Art. 4: Verifica obbligatoria di primo impioto ovvero della messa in servizio:

1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all’articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all’azienda un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la temporanea messa in funzione dell’attrezzatura o insieme; si rende necessaria anche, ogni qualvolta, l’utente o il proprietario di una attrezzatura a pressione o insieme tra quelli ricadenti nel DM in oggetto, effettua una nuova installazione, ovvero sposti l’attrezzatura in un nuovo sito.
Le verifiche periodiche possono aver luogo esclusivamente dopo la verifica di primo impianto, in quanto queste non contemplano l’accertamento della corretta installazione ma bensì, come prevede il comma (a) dell’articolo 13, un accertamento che non siano cambiate le condizioni previste dall’articolo 4, comma 3.

Art. 13. Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche:
1. La verifica di funzionamento consiste:
a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d’uso del fabbricante e, ove prescritto, nell’attestazione, di cui all’articolo 4, comma 3, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
b) nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalità dei predetti accessori di sicurezza può essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni dì esercizio, determinandone l’intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione.

VERIFICA PERIODICA di cui all’All.VII del D.Lgs. 81/2008


Ai sensi dell’art. 2 del DMLPS 11 aprile 2011, DNAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre TARPANI è titolare delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente.
Art. 2
1. Ai sensi dell’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre l’ARPAM è titolare delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui l’INAIL non potesse espletare il servizio, sarà obbligo del datore di lavoro affidarsi esclusivamente ad un soggetto abilitato dal Ministero del Lavoro che avrà indicato nella richiesta di verifica periodica come previsto dal comma 2 art. 2.
2. All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura Io a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.


TABELLA CON LE PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua. Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.
Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, Il e III categoria Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, Il e III categoria Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Verifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria
Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del  gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d’acqua. Verifica di funzionamento: biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del  gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del  gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni  gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW Verifica di funzionamento: quinquennale


Qualora le attrezzature elencate nella tabella, alla data di entrata in vigore dei decreto DMLPS 11 aprile 2011, il 23/05/2012, non siano state oggetto di prima verifica periodica successiva alla verifica di messa in servizio, queste dovranno essere verificate dall’INAIL come previsto dal testo unico sulla sicurezza

Serbatoi GPL fino a 13.000 litri


Per quello che riguarda i serbatoi GPL, essendo ancora valido il Decreto Ministero Industria 29 febbraio 1988 come modificato dal DM Attività produttive 23 settembre 2004 “Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3”. (GU n. 243 del 15-10-2004), questi possono essere esclusi dalla verifica di primo impianto, a condizione che abbiano subito verifica sul piazzale come previsto dall’articolo 2.

Articolo 2: Verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto:
I recipienti di cui all’articolo 1, di capacità non superiore a 13000 litri, possono essere sottoposti alla ispezione generale ed alla verifica di esercizio, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, presso il magazzino della ditta fornitrice del gas o della ditta installatrice del recipiente, anziché presso l’utente, a condizione che la ditta stessa:
a) ottenga, a domanda, preventiva autorizzazione dall’INAIL;
b) disponga di mezzi adeguati per l’agevole movimentazione dei recipienti ed assicuri l’impiego di personale qualificato che possieda cognizioni necessarie per un sicuro trasporto e corretta installazione del recipiente completo dei relativi accessori, assumendosene le conseguenti responsabilità;
c) comunichi contestualmente al dipartimento INAIL e alla unità sanitaria locale competenti per territorio, entro dieci giorni dalla installazione, l’ubicazione del recipiente e le generalità e indirizzo dell’utente.

I serbatoi GPL possono, inoltre, essere esonerati dalle riqualificazioni periodiche del DM 1 dicembre 2004 numero 329 con le modalità previste dall’articolo 3
Articolo 3: Verifiche annuali di esercizio

I recipienti di cui all’articolo 1 di capacità non superiore a 5000 litri (13.000 l.) possono fruire dell’esonero della prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice del gas si impegni a:
a) proteggere gli accessori di sicurezza e di controllo dagli agenti atmosferici; 
b) effettuare in occasione del riempimento e comunque con scadenza non superiore all’anno, il controllo dello stato di conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalità degli accessori;
c) sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con altra previamente tarata al banco in presenza dell’INAIL.
Restano ferme, per l’esonero, le disposizioni generali di cui al capo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974. La domanda di esonero dovrà essere sottoscritta, oltre che dall’utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.
d) come da circolare tecnica ISPESL 44/88 dei 01/07/1988 punto d, le suddette operazioni dovranno essere annotate su un registro in cui saranno riportati oltre che le date di effettuazione, anche il numero di identificazione della valvola di sicurezza sostituita e firmato dal responsabile della ditta.

Si significa:
che l’unico Ente titolato a concedere o a togliere l’esonero dalle verifiche periodiche, come previsto dal Decreto Ministero Industria 29 febbraio 1988, è l’INAIL in quanto titolare delle funzioni previste dal decreto stesso
• le reinstallazioni di serbatoi gpl privi di verifica sul piazzale da parte dell’INAIL, la ditta utente dovrà richiedere la verifica di messa in servizio all’INAIL come previsto dall’art. 4 “Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio” del DM 1 dicembre 2004 numero 329;
• per quanto riguarda il controllo della “ procedura operativa per la verifica decennale di serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche (EA)” gli unici Enti preposti sono il Ministero delle Attività Produttive e l’INAIL. I risultati delle EA devono essere comunicati dagli utilizzatori anche all’ARPAM, una volta ottenuti dal MSE ex MAP, per i successivi controlli di competenza ai serbatoi interrati, indipendentemente dalla condizione di esonero parziale ( verifica periodica successiva alla prima, vigilanza, ecc.).
• per quanto riguarda la vigilanza effettuata dall’ARPAM, qualora si venga ad accertare un mancato rispetto delle condizioni per il mantenimento dell’esonero parziale di cui all’art.3 del D.M. 29/02/1988, verrà inoltrata all’INAIL la segnalazione di richiesta di revoca dell’esonero parziale concesso.


Impianti di riscaldamento potenzialità superiore ai 116 KW


Gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore ai 116 kW, esclusi quelli dei condomini, sono soggetti al nuovo regime delle Verifiche Periodiche ex art. 71, comma 11, e Allegato VII D.lgs 81/08.
La verifica ha cadenza quinquennale e la prima verifica periodica spetta all’INAIL.

I cinque anni sono conteggiati dalla data riportata sul libretto matricolare dell’impianto rilasciato dall’INAIL.

ARPAM
DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
IL DIRETTORE (Dr. Gianni CORVATTA)

INAIL
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Dipartimento territoriale di ANCONA
IL DIRETTORE
(Dr. Ing. Daniele CIONCHI)


Fonte: INAIL