Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2013, n. 25647 - Infortunio mortale durante il carico di pareti prefabbricate di cemento e ruolo di garanzia di un datore di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia G - Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 2636/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 06/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. FALCONE ELIO FRANCESCO del Foro di Termini Imerese, il quale insistendo nei motivi ha chiesto cassarsi la sentenza impugnata.
Fatto
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 6/12/2010, dichiarato colpevole V.A. del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme volte a disciplinare la sicurezza sul lavoro, ai danni di D.D.S., condannò il predetto alla pena reputata di giustizia, nonchè al risarcimento del danno in favore della P.C., da liquidarsi in separata sede, ponendo a vantaggio di quest'ultima la provvisionale.
1.1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 6/12/2011, giudicando sull'impugnazione proposta dal V., concesse le attenuanti generiche con criterio di equivalenza e ridotta la pena, nel restò confermò la decisione appellata.
2. Per un'adeguata intelligenza delle questioni poste al vaglio di questa Corte appare necessario riprendere, in sintesi, la vicenda, siccome ricostruita dai giudici di merito.
D.D.S., operaio con mansioni di autista alle dipendenze della A. V. Strutture s.p.a., società della quale il V. era rappresentante legale, nel mentre erano in corso, in area aziendale, le operazioni di carico di talune pareti prefabbricate di cemento, lunghe 9,21 m., alte 1.64 m. e spesse 0,26 m. e del peso di 6,8 t., nonostante le avverse condizioni atmosferiche (forte vento), che avrebbero dovuto imporre misure tecniche ed organizzative adeguate, invece omesse, decedeva, in quanto travolto da una delle predette pareti, la quale, già caricata sull'autocarro, era stata colpita da altra, sollevata per il carico, divenuta oscillante a causa della spinta del vento.
3. L'imputato propone ricorso per cassazione, articolando due censure.
3.1. Con il primo motivo viene denunziato vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità.
Male aveva fatto la Corte di merito ad attribuire all'imputato un ruolo di garanzia: questi, seppure formalmente legale rappresentante della società, solo da una decina di mesi, non avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere delle manchevolezze del responsabile per la sicurezza (Q.M.) e del direttore di stabilimento ( G. G.). Proprio per questa ragione si era richiesta, ma vanamente, la riapertura del dibattimento. In particolare, il Q. aveva omesso di segnalare la situazione rischiosa derivante dalla presenza di vento al momento dello svolgimento di operazioni di carico e scarico dei pannelli.
3.2. Con il successivo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 589 c.p., non essendo rimasto provato che il medesimo avesse avuto conoscenza della situazione di pericolo: anche tenuto conto del poco tempo dall'assunzione della carica di rappresentante legale e in assenza di precipua informativa da parte dei responsabili per la sicurezza era da escludere che potesse avere avuto consapevolezza della situazione rischiosa. Situazione che, invece, avrebbe dovuto essere presente dal direttore di stabilimento, garante della sicurezza dei lavoratori.
Diritto
4. La Corte territoriale, con esaustiva e congrua motivazione, in questa sede non censurabile, ha fondatamente reputato sussistere la penale responsabilità del ricorrente.
Ovviamente, nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.
4.1. Costituisce risultanza interpretativa del tutto condivisibile quella secondo la quale la nomina di un responsabile per la prevenzione e la sicurezza (senza mutamenti sostanziali rispetto alla normativa in precedenza in vigore la detta nomina è oggi regolata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31 e ss.) non esonera affatto il garante (e tale è senz'altro il legale rappresentante di una società) dalla penale responsabilità; semmai, potendosi verificare l'ipotesi non infrequente che il responsabile per la sicurezza, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornendo indicazioni operative inadeguate o mancando di approntare specifici progetti d'intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, venga anch'egli chiamato in penale responsabilità, senza perciò, comunque, sgravare la posizione del garante principale (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 2814/11 del 21/12/2010).
Proprio per questa ragione la Corte bresciana ha correttamente giudicato ininfluente la dedotta presenza del responsabile per la prevenzione e la sicurezza in persona di tale Q.M.: non risultando contestate le pericolose modalità di carico e scarico in uso presso l'azienda (che, peraltro, solo qualche anno prima avevano procurato identico mortale incidente), che, in presenza di vento non prevedevano l'interruzione delle stesse, l'approntamento di ripari adeguati e, in ogni caso, l'individuazione di aree di rispetto da inibire alla presenza umana, la nomina di un tale responsabile non risultava in alcun modo idonea ad eliminare o ridurre il rischio, nè, tantomeno, a sollevare dalla garanzia il datore di lavoro.
Anche la dedotta esistenza del direttore di stabilimento non poteva avere effetto deresponsabilizzante del rappresentante legale, non risultando neppure essere stato prospettato il rispetto delle rigorose forme, condizioni e modalità alle quali è condizionata una efficace delega, oggi enumerate dall'art. 16, del D.Lgs. prima citato - che ha recepito le consolidate indicazioni della giurisprudenza - (atto scritto con data certa, accettazione scritta, assegnazione di congrui poteri e corrispondente autonomia di spesa, ecc.), fermo restando, in ogni caso, l'indelegabile funzione di vigilanza generale, che in un caso di tal fatta, tenuto conto delle ridotte dimensioni aziendale e della peculiarità del rischio, già tragicamente concretizzatosi in incidente mortale nel recente passato, non avrebbe mai potuto ignorare la pericolosità della procedura di carico e scarico dei pannelli prefabbricati.
Da qui la non censurabile decisione della Corte di Brescia d'escludere la necessità di riaprire l'istruttoria; riapertura che avrebbe potuto, al più, individuare responsabilità di altri, ma, giammai, escludere o lenire quella dell'imputato.
Nè, infine, la circostanza che il V. fosse in carica da meno di un anno lo rende, perciò solo, incolpevole: "la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto modello d'agente, il modello dell'homo eiusdem condicionis et professionis, ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. 4^, 1/7/1992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. 4^, 1/4/2010, n. 20047). Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. 4^ n. 20047 cit.)". (Cass., Sez. 4^, n. 33311 del 24/5/2012).
5. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013