Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2013, n. 23670 - Datore di lavoro committente e obblighi di informazione verso i lavoratori dell'appaltatore
Responsabilità di un direttore di stabilimento e del responsabile della manutenzione dei macchinari per infortunio mortale occorso al dipendente di una cooperativa appaltatrice nello stabilimento dell'attività di manutenzione e pulizia.
Entrambi furono imputati per aver omesso di adottare le misure necessarie affinchè la macchina termo perforatrice denominata "Bicchieri 6" fosse messa in moto da personale non addetto specificamente alla manutenzione, per aver omesso di informare gli operai dei rischi connessi all'attività di manutenzione e per aver omesso di sorvegliare gli addetti a tale lavoro.
Entrambi vengono condannati in primo grado; la Corte di Appello di Salerno dichiarava estinto il reato per prescrizione e confermava la sentenza di condanna agli effetti civili.
Ricorso in Cassazione - Rigetto.
La Suprema Corte afferma che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, vigente all'epoca dei fatti (ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), dispone che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, tra gli altri obblighi su di lui gravanti, ha quello di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nel caso che ci occupa, il rischio connesso alla manutenzione del macchinario era "specifico" in quanto relativo esclusivamente alle modalità di messa in sicurezza del macchinario; era un rischio "comune" del committente e dell'appaltatore, in quanto le squadre di manutenzione vedevano la presenza di dipendenti di entrambe le aziende ("Aristea" e "Colombo").
Ciò detto, ha evidenziato il giudice di merito che l'attività di informazione e formazione su detti rischi era stata inesistente nei confronti dei dipendenti della Cooperativa (dich. M.I.); ciò era confermato dalla circostanza che il documento di valutazione dei rischi aziendali, redatto nel 1998, non era stato aggiornato successivamente all'acquisto della macchina "bicchieri 6".
Nel caso di specie l'attività di informazione e formazione sarebbe stata necessaria, tenuto conto che, come evidenziato nelle sentenze, le modalità di messa in sicurezza del macchinario per la manutenzione, erano articolate e laboriose (dich. Ing. S. c.t. del P.M.).
Consegue da quanto detto, che correttamente la corte di merito ha individuato negli imputati, dipendenti dell'Aristea, nelle rispettive qualità, i soggetti che avrebbero dovuto cooperare ad evitare che l'evento si verificasse, fornendo la dovuta ed adeguata informazione sui rischi connessi alla manutenzione del macchinario e la conseguente formazione in ordine alle corrette operazione da svolgere.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1. A.I., n. a (Omissis);
2. S.L., n. a (Omissis);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 28/2/2012 (n. 216/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Edoardo Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. PASTORE Gaetano, per gli imputati, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
1. Con sentenza del 12/11/2008 il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, condannava A.I. e S. L. per il delitto di cui all'art. 589 c.p., per omicidio colposo in danno di G.N. (acc. in (Omissis)). I prevenuti venivano condannati alla pena di legge ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Agli imputai era stato addebitato che, in qualità di direttore dello stabilimento della soc. "Aristea" (l' A.) ed in qualità di responsabile della manutenzione dei macchinari (il S.), omettendo di adottare le misure necessarie affinchè la macchina termo perforatrice denominata "Bicchieri 6" fosse messa in moto da personale non addetto specificamente alla manutenzione; omettendo di informare gli operai dei rischi connessi all'attività di manutenzione e omettendo di sorvegliare gli addetti a tale lavoro, consentivano che l'operaio G., dipendente della Cooperativa "Colombo", appaltatrice nello stabilimento dell'attività di manutenzione e pulizia, svolgesse lavoro presso il predetto macchinario, rimanendo schiacciato dalla pressa.
2. Con sentenza del 28/2/2012 la Corte di Appello di Salerno dichiarava estinto il reato per prescrizione e confermava la sentenza di condanna agli effetti civili.
Osservava la Corte che:
- la Cooperativa "Colombo" aveva stipulato con la soc. "Aristea" un contratto dì appalto per la pulizia e manutenzione;
- il giorno dei fatti il G. aveva iniziato la pulizia e manutenzione della macchina "Bicchieri 6"; nel fare ciò aveva omesso di inserire tra gli stampi le barre di sicurezza di legno onde non consentire l'abbassamento della pressa;
- mentre si trovava con la testa tra gli stampi, la pressa si era azionata, provocandogli gravi e letali lesioni;
- il G. non era deputato alla manutenzione del macchinario "Bicchieri 6" ma, per agevolare il lavoro del collega deputato a tale compito, S.R., di sua iniziativa aveva iniziato la manutenzione.
Così ricostruita la vicenda, la corte di merito riconosceva la responsabilità nei fatti degli imputati e dei responsabili della "Colombo", perchè nessuna di tali imprese aveva svolto attività informativa dei rischi connessi alla manutenzione del macchinario; in particolare per gli imputati, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, che impone anche al committente di "cooperare" alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione, anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.
Nel caso di specie il "rischio specifico" non era esclusivo della Cooperativa "Colombo", ma un rischio "proprio" della committente, in quanto in macchinario faceva parte del ciclo produttivo della "Aristea". Sulla base di tali valutazioni, la corte di merito confermava la condanna agli effetti civili, pur riconoscendo il concorso di colpa della vittima.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore degli imputati, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione.
Invero dall'istruttoria svolta era emerso che la dirigenza della Cooperativa "Colombo" era stata messa al corrente dei pericoli specifici inerenti l'attività lavorative oggetto dell'appalto stipulato; documentalmente erano stati accettati i rischi e nominato un apposito responsabile della sicurezza individuato nel Sig. P.. Pertanto la committente aveva adempiuto al suo obbligo di sicurezza facendo prendere cognizione all'appaltatore dei rischi dell'attività. Pertanto nessuna violazione dell'obbligo di "cooperazione" si era maturata, in quanto in quanto la committente non poteva operare in supplenza del datore di lavoro del G. ed operando il predetto obbligo solo in relazione a rischi comuni per i dipendenti di entrambe le imprese, circostanza che nel caso di specie non ricorreva essendo il rischio connesso alla manutenzione, proprio ed esclusivo della "Colombo".
2.2. La erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione del giudice di merito che la condotta della vittima, la quale di sua iniziativa aveva iniziato a svolgere un'attività che non era di sua competenza, costituiva un comportamento anomalo che interrompeva il nesso causale con le condotte degli imputati. In ogni caso detto comportamento, indotto da spirito di "cameratismo", non poteva, per la sua imprevedibilità, coinvolgere la responsabilità del S. ed ancor più dell' A..
Diritto
4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, vigente all'epoca dei fatti (ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), dispone che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltataci o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, tra gli altri obblighi su di lui gravanti, ha quello di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nel caso che ci occupa, il rischio connesso alla manutenzione del macchinario era "specifico" in quanto relativo esclusivamente alle modalità di messa in sicurezza del macchinario; era un rischio "comune" del committente e dell'appaltatore, in quanto le squadre di manutenzione vedevano la presenza di dipendenti di entrambe le aziende ("Aristea" e "Colombo").
Ciò detto, ha evidenziato il giudice di merito che l'attività di informazione e formazione su detti rischi era stata inesistente nei confronti dei dipendenti della Cooperativa (dich. M.I.); ciò era confermato dalla circostanza che il documento di valutazione dei rischi aziendali, redatto nel 1998, non era stato aggiornato successivamente all'acquisto della macchina "bicchieri 6".
Nel caso di specie l'attività di informazione e formazione sarebbe stata necessaria, tenuto conto che, come evidenziato nelle sentenze, le modalità di messa in sicurezza del macchinario per la manutenzione, erano articolate e laboriose (dich. Ing. S. c.t. del P.M.).
Consegue da quanto detto, che correttamente la corte di merito ha individuato negli imputati, dipendenti dell'Aristea, nelle rispettive qualità, i soggetti che avrebbero dovuto cooperare ad evitare che l'evento si verificasse, fornendo la dovuta ed adeguata informazione sui rischi connessi alla manutenzione del macchinario e la conseguente formazione in ordine alle corrette operazione da svolgere. Inoltre cooperando nel controllo del rispetto delle norme di sicurezza.
La violazione delle specifiche regole cautelari e di diligenza ha concretizzato il rischio che le dette disposizioni miravano ad evitare.
4.2. Quanto alla seconda doglianza formulata, relativa al lamentato comportamento negligente della persona offesa, questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta:
in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4^, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721).
Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, la vittima seppure era vero non avesse quel giorno il compito di manutenzione del macchinario "bicchieri 6", pur sempre era dipendente della "Colombo" e pertanto l'ausilio volontario dato al collega di lavoro S., non poteva definirsi come un comportamento abnorme ed esorbitante.
Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione è infondato.
Segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013