Responsabilità del procuratore speciale della sicurezza e concorso di colpa del lavoratore stesso per infortunio mortale da quest'ultimo subito dopo aver assunto sostanze stupefacenti - Ricorso in Cassazione dell'imputato, che afferma la assoluta imprevedibilità ed assurdità del comportamento della vittima, e ricorso delle parti civili contro l'assoluzione del datore di lavoro.
La Corte afferma che non è censurabile il ritenuto concorso di colpa delle vittima, in luogo del riconoscimento delle sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento, essendo la decisione conseguenza della disamina compiuta delle emergenze acquisite, di cui è stato dato conto con argomentazioni logiche ed adeguate, che riconducevano l'infortunio alla condotta colposa del procuratore speciale della sicurezza ma che facevano però ravvisare un concorso nel verificarsi dell'incidente della vittima la quale aveva assunto uno spinello di cannabis.
Una parte della responsabilità, infatti, era da attribuire al B. in quanto costui, quale fosse stato il momento in cui aveva assunto la droga, sapeva bene che la sostanza avrebbe influito sull'attività lavorativa in quanto alterava la sua vigilanza e l'esatta percezione spazio temporale del luogo in cui operava.
Una parte della responsabilità, infatti, era da attribuire al B. in quanto costui, quale fosse stato il momento in cui aveva assunto la droga, sapeva bene che la sostanza avrebbe influito sull'attività lavorativa in quanto alterava la sua vigilanza e l'esatta percezione spazio temporale del luogo in cui operava.
Nel respingere il ricorso dell'imputato, accoglie invece quello delle parti civili: il datore di lavoro aveva infatti delegato al procuratore speciale della sicurezza l'incarico alla direzione e alla sorveglianza del lavoro e ampi poteri di autorità ma sostanzialmente privi di autonomia di spesa: dunque aveva poteri identici al datore di lavoro ma in concreto non idonei a prevenire gli infortuni e inoltre non era in possesso di una competenza idonea in materia antinfortunistica.
Per questi motivi la delega non era in grado di scagionare il datore di lavoro.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da: SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
1) A.M. N. IL (OMISSIS);
2) B.G. N. IL (OMISSIS);
3) B.G.M. N. IL (OMISSIS);
4) B.R. N. IL (OMISSIS);
5) S.G. N. IL (OMISSIS);
6) P.G. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 21/10/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per le parti civili, l'avv. Lancellotti L., in sostituzione dell'avv. Giannelli P. L., che si riporta alle conclusioni scritte, insistendo per il rigetto del ricorso del S. e per l'accoglimento di quello delle parti civili;
Uditi i difensori avv. Bevacqua R. e avv. Cesareo Giuseppe che concludono per l'accoglimento del ricorso del S. e per il rigetto del ricorso delle parti civili.
Fatto
Con sentenza del 2/7/2001 il Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, dichiarava P.G. e S.G. colpevoli del reato di cui all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., comma 2 in pregiudizio di B.D. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del fatto commesso con violazione della normativa antinfortunistica, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, li condannava alla pena di anni uno di reclusione ciascuno nonchè, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, a ciascuna delle quali era assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva, ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute.
Con la sentenza il Tribunale assolveva per non avere commesso il fatto N.G., imputato del medesimo delitto.
Il S. ed il P. erano stati chiamati a rispondere dell'omicidio colposo nella qualità il primo di procuratore speciale alla sicurezza ed il secondo di legale rappresentante della Nuova Eletta s.p.a..
Il B. era un operaio di primo livello che era stato assunto da un paio di mesi e che era addetto ad una macchina Minghetti per la produzione a caldo di taniche di plastica, con il compito di raccogliere quelle che uscivano dalla pressa, di ripulirle dagli scarti di lavorazione, applicandovi le etichette.
Il lavoratore aveva inserito la testa dentro il corpo pressa ove era rimasto incastrato.
Il pannello di protezione della macchina non era stato trovato in sede ma accanto alla pressa e si presentava con due ganci saldati artigianalmente sulla parte superiore che permettevano un movimento a cerniera che facilitava l'accesso al corpo macchina per eliminare pezzi difettosi o per cambiare lo stampo.
Detto pannello non era stabilmente ancorato al corpo macchina con le prescritte nove viti a brugola che lo avrebbero tenuto fisso alla struttura.
La macchina continuava a funzionare anche senza il pannello.
Essa, il giorno dell'incidente, aveva prodotto molti scarti.
A seguito di impugnazione, la Corte di Appello di Firenze in data 21/10/2001, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il P. dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.
Riduceva poi la pena inflitta al S. a mesi undici di reclusione, ritenuto il concorso di colpa del B. nella determinazione dell'evento nella misura del 45%.
Della decisione della corte di appello si dolevano con ricorso per cassazione con due atti distinti i difensori del S..
Ricorso per cassazione era proposto anche nell'interesse delle parti civili contro l'assoluzione pronunciata nei confronti del P..
I difensori del S. deducevano erronea applicazione dell'art. 41 c.p. nonchè mancanza ed illogicità della motivazione delle sentenza impugnata.
Si rilevava che il S. non poteva conoscere le condizioni della macchina la mattina dell'infortunio, stante la condotta anomala, assurda, espressamente vietata del B. il quale aveva tolto di propria esclusiva iniziativa il pannello alla Minghetti.
Unica causa del sinistro era stata la manovra del B. il quale doveva solo raccogliere le taniche, operazione che non richiedeva un intervento eseguito nel modo in cui era avvenuto, e togliere dalle stesse le sbavature di materiale plastico che lo stampaggio lasciava, rifinendole con un trincettino.
In particolare, si censurava la parte della sentenza in cui erano state escluse le irregolari iniziative assunte dalla vittima e si evidenziava l'errore in cui era incorso il collegio quando aveva escluso l'attendibilità del teste G.M. che, in qualità di capo turno, aveva provveduto all'ultimo cambio di stampo sulla macchina, di cui curava la manutenzione, ed aveva constatato nel suo ultimo intervento la presenza delle viti di fissaggio che ancoravano il portellone.
Si criticava pure la decisione di ravvisare, sia pure elevandolo al 45%, solo il concorso di colpa della vittima, dovendosi invece ritenere il sinistro esclusiva conseguenza di comportamenti assolutamente imprevedibili posti in essere dal lavoratore.
Nell'interesse delle parti civili si deduceva violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 ter nonchè travisamento del fatto e vizio di motivazione.
Il P. non poteva essere esonerato da responsabilità, non essendo idonea allo scopo la delega fatta in quanto non aveva fornito il delegato dei poteri decisionali e di intervento necessari a fare fronte alle esigenze connesse all'apprestamento dei presidi antinfortunistici.
Il S. aveva la sola licenza elementare e non aveva competenza nè poteri di spesa.
Era stato, quindi, travisato il contenuto della procura speciale 20/3/2005.
In ogni caso, gravava sul P. l'obbligo di sorveglianza sul delegato.
A prescindere da ciò, si censurava la decisione della corte di escludere la rilevanza dell'apposizione di ganci sulla macchina in epoca anteriore alla delega.
Ammesso che la responsabilità prevalente traesse origine dall'eliminazione delle viti, non poteva negarsi che questa, avvenuta da alcuni anni, fosse addebitarle anche al P..
Si criticava pure l'elevazione del concorso di colpa della vittima, in quanto erroneamente era stato ritenuto che si fosse drogata sul posto di lavoro o comunque la mattina prima di andare in azienda.
Vi era stato un incremento del concorso di colpa della parte lesa rispetto alla valutazione del primo giudice benchè quest'ultimo avesse rimproverato alla vittima, oltre all'assunzione di sostanze stupefacenti, un'ulteriore condotta colposa che invece era stata esclusa dalla corte di appello.
Diritto
Il gravame del S. è infondato e va rigettato.
I giudici del merito hanno ritenuto che l'evento non si sarebbe verificato se il pannello di protezione fosse stato inserito nel suo alloggiamento, chiuso con le apposite viti a brugola.
Tale circostanza era da ritenere pacifica poichè C.A. aveva dichiarato di avere trovato, dopo l'infortunio, il pannello a terra ed il teste I. aveva detto che, al momento dell'incidente, la protezione mancava.
Peraltro, secondo i giudici, non era possibile escludere che il pannello fosse stato posizionato in modo tale da consentire il suo rapido spostamento, grazie ai due ganci che erano stati aggiunti alla macchina, saldati nella parte superiore dello stesso pannello.
Ove lo sportello si fosse trovato apposto sulla macchina, e fosse stato inamovibile, potendo essere smontato solo con appositi strumenti da parte del personale specializzato, il B. non sarebbe potuto entrare nel vano della Minghetti dall'accesso del pannello stesso.
Ad avviso dei giudici, era da escludere che lo sportello di protezione fosse stato tolto dal B. perchè nessuno lo aveva visto compiere tale manovra e perchè, lavorando egli alla pressa da poco tempo, era difficile pensare che sapesse già come fare per rendere più agevole il suo lavoro.
Inoltre, non era stato trovato nè addosso al B. nè nelle vicinanze della Minghetti quanto necessario per l'apertura e per la chiusura del pannello, vale a dire le viti e la brugola.
La corte di appello, quindi, all'esito della valutazione compiuta delle emergenze processuali, ha concluso che il ricorrente era in ogni caso responsabile dell'evento dal momento che il pannello della macchina era facilmente amovibile, in quanto non stabilmente chiuso con le previste viti, e tale amovibilità era stata resa più agevole dalla presenza dei ganci.
Il B., pertanto, operava su una macchina che era pericolosa perchè funzionava nonostante la mancanza dello sportello.
Il S., di conseguenza, era in colpa perchè aveva permesso tale utilizzo.
Egli, inoltre, doveva prevedere l'eventuale comportamento imprudente del B. in quanto il fatto che fosse possibile operare con la macchina aperta, la quale aveva un pannello che era stato o del tutto rimosso o solo agganciato e non fissato stabilmente per cui poteva essere liberamente tolto, poteva portare l'addetto ad avvicinarsi pericolosamente al corpo della macchina stessa.
Per i giudici, il S. versava in colpa anche perchè non aveva verificato che il B. avesse ricevuto idonee informazioni ed istruzioni sul funzionamento della macchina e sui pericoli ai quali poteva andare incontro durante la lavorazione, non essendo stato detto a quest'ultimo di non operare sulla Minghetti in movimento con il pannello di protezione tolto, di non entrare dentro la macchina ovvero di usare solo l'asta di metallo per liberare la pressa dagli scarti.
Nè può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che la decisione dei giudici di appello, sia stata viziata dall'errore in cui costoro sarebbero incorsi affermando che poco rilevavano le dichiarazioni del teste G., il quale aveva sostenuto che le viti sulla Minghetti esistevano, avendo il predetto lavorato presso la Nuova Eletta spa sino al 1994 mentre, in realtà, era ancora dipendente della società detta.
Ed invero, il collegio ha escluso che fosse stato il B. a togliere il pannello di sicurezza ed a disfarsi delle viti e della brugola sulla base di una serie di considerazioni logiche e di un apprezzamento delle risultanze probatorie che dimostrano come il convincimento espresso sia stato il frutto dell'esame di un quadro probatorio ben delineato la cui valenza non poteva essere scalfita dalle dichiarazioni del G..
Uguali considerazioni vanno fatte in ordine alle osservazioni del collegio per disattendere l'assunto secondo cui il B. avrebbe alterato il funzionamento della Minghetti per nascondere il suo allontanamento dalla macchina per prendere il caffè.
I giudici hanno esaminato tale ipotesi e la hanno esclusa all'esito di un ragionamento assai articolato e coerente rispetto ai dati acquisiti che sfugge al sindacato di legittimità, anche perchè investe il merito dei fatti.
Non censurabile da questa corte è pure il ritenuto concorso di colpa delle vittima, in luogo del riconoscimento delle sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento, essendo la decisione conseguenza della disamina compiuta delle emergenze acquisite, di cui è stato dato conto con argomentazioni logiche ed adeguate, che riconducevano l'infortunio alla condotta colposa del S. ma che facevano però ravvisare un concorso nel verificarsi dell'incidente della vittima la quale aveva assunto uno spinello di cannabis.
Una parte della responsabilità, infatti, era da attribuire al B. in quanto costui, quale fosse stato il momento in cui aveva assunto la droga, sapeva bene che la sostanza avrebbe influito sull'attività lavorativa in quanto alterava la sua vigilanza e l'esatta percezione spazio temporale del luogo in cui operava.
Al rigetto del ricorso del S. consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2000,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Va, invece, accolto il ricorso delle parti civili.
Queste hanno impugnato l'assoluzione del P. ai soli effetti della sua responsabilità civile.
Fondata è la doglianza concernente la delega rilasciata dal predetto al S..
Con procura speciale il P. aveva conferito al S. l'incarico della "direzione, sorveglianza del lavoro per tutti i reparti produttivi della Nuova Eletta spa con poteri di autorità ad impartire ordini, disposizioni ed istruzioni ai fini della prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro".
Nella stessa procura si specificava anche che era fatto carico al S. di esercitare il potere di vigilanza, disposizione e quant'altro occorresse affinchè i locali, gli impianti, i macchinari, le attrezzature "risultino in ogni momento conformi alle prescrizioni di legge su problematiche riguardanti l'ambiente e la sicurezza sul lavoro affinchè l'attività lavorativa dell'azienda si svolga nel rispetto dei regolamenti, delle leggi e delle altre disposizioni normative inerenti all'ambiente e alla sicurezza".
In particolare il S. doveva provvedere ad attivare tute le misure di sicurezza previste in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, rendendo edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui erano esposti, nonchè disporre ed esigere che costoro osservassero tutte le norme di sicurezza.
Ad una delega di tale ampiezza, che conferiva pieni poteri in via esclusiva ed una grande responsabilità, però, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, corrispondeva un potere di spesa del S. molto limitato, avuto riguardo anche all'ampiezza dello stabilimento industriale.
Esso infatti non poteva eccedere L. 5.000.000, occorrendo in caso di necessità di spese superiori, la richiesta da parte del S. della preventiva autorizzazione alla direzione aziendale.
Ciò non poteva non influire sull'autonomia operativa, in quanto una lettura della procura speciale rilasciata fa escludere che il tetto di L. 5.000.000 fosse previsto per ciascun singolo intervento, dovendosi, al contrario, ritenere che tale importo fosse la somma complessiva di cui il S. poteva disporre nello svolgimento dei suoi compiti.
Il S., quindi, era stato munito di poteri identici a quelli del datore di lavoro ma, in concreto, non idonei a fare fronte in piena autonomia sul piano dei mezzi finanziari alle esigenze in materia di prevenzione degli infortuni.
Poteri autoritativi e decisori assai ampi, inoltre, erano stati conferiti, perchè fossero esercitati in luogo del datore di lavoro, a persona che non aveva frequentato corsi di qualificazione professionale ed era stata nominata quadro pochi giorni prima.
Essa, pertanto, non appariva in possesso di una particolare competenza nella materia antinfortunistica, nonostante le capacità nel settore delle materie plastiche.
La delega conferita, quindi, non era idonea a scagionare il legale rappresentante della Nuova Eletta spa, datrice di lavoro della vittima, dalle sue responsabilità in materia di approntamento delle misure antinfortunistiche.
Poichè l'incidente era dipeso dalla mancanza degli accorgimenti antinfortunistici, la predisposizione e l'attuazione degli stessi spettava innanzitutto al datore di lavoro.
Questo doveva mettere a disposizione macchine idonee e non pericolose.
Tale certamente non era la Minghetti alla quale era addetto il B. in quanto, come si legge a pag. 11 della sentenza, le modifiche operate dalla Nuova Eletta spa sul pannello erano state dettate proprio dalla volontà di rendere spostabile una protezione pensata dall'azienda costruttrice come fissa, costituente un tutt'uno con il corpo macchina.
Il pannello era facilmente rimovibile e tale amovibilità era stata resa ancora più semplice dalla presenza dei ganci, anche se apposti dalla stessa ditta costruttrice su richiesta dalle Nuova Eletta.
Rendendo il pannello spostabile, si sarebbe dovuto prevedere con la sua apertura l'immediata disattivazione della macchina per evitare che il B. fosse esposto al rischio degli ingranaggi in movimento.
Ciò non era avvenuto.
Quanto detto dai giudici a pag. 11, peraltro, contraddice in pieno l'affermazione della stessa corte territoriale a pag. 8 della sentenza laddove, nell'esaminare la posizione del P., si precisa che, a ben vedere, il profilo di colpa a carico del predetto era rinvenibile più che nella predisposizione dei ganci nella facile amovibilità del pannello di sicurezza, giusta il mancato utilizzo delle apposite viti.
La facile rimozione del pannello era, infatti, resa possibile anche dall'applicazione dei ganci.
Privo di pregio è, invece, il motivo concernente il ritenuto concorso di colpa della vittima.
I giudici non erano vincolati dalla decisione del Tribunale sul punto ed hanno dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto che la sola circostanza dell'assunzione di sostanza stupefacente era sufficiente ad elevare l'entità di tale concorso di colpa, avendo dato rilievo assorbente al dato che la droga presa influiva sulle capacità di concentrazione, di percezione e di vigilanza che ogni lavoratore, quindi anche il B., deve mantenere integre nello svolgimento della sua attività.
L'accoglimento del ricorso delle parti civili agli effetti della responsabilità civile del P., nella sua qualità di legale rappresentante della Nuova Eletta s.p.a., comporta, ex art. 622 c.p.p., il rinvio per le pertinenti statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale provvederà anche al regolamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di S.G. che condanna al pagamento delle spese processuali nonchè a rifondere alle parti civili le spese sostenute dalle medesime in questo grado di giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 2000,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
In accoglimento del ricorso delle stesse parti civili nei confronti di P.G., rinvia per le pertinenti statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette il regolamento delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008