Tipologia: CCNL
Data firma: 10 marzo 2011
Validità: 30.06.2013
Parti: Angopi, Legacoop Servizi e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Ormeggiatori e barcaioli
Fonte: FILT-CGIL
Sommario:
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, 10 marzo 2011
Parti stipulanti
Angopi - Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani, Legacoop Servizi - Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi e Filt-Cgil - Federazione italiana lavoratori trasporti, Fit-Cisl - Federazione italiana trasporti, Uiltrasporti - Unione italiana lavoratori trasporti
Verbale
Addì 10 marzo 2011 in Roma, l’Angopi (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani), la Legacoop Servizi e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno stipulato l’allegato contratto per i lavoratori ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Premessa al CCNL
Quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto, non ha carattere innovativo ma serve a ribadire la funzione svolta dai Gruppi e la natura di Società Cooperative che ciascun Gruppo si è dato. Le parti concordemente riconoscono e dichiarano che:
I Gruppi ormeggiatori e barcaioli - e quindi i lavoratori iscritti nei relativi registri tenuti a norma degli articoli 208 e 216 reg. nav. mar. - svolgono un servizio essenziale per la sicurezza nei porti e nelle acque antistanti. Nell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico loro assegnati nella presente premessa si evidenzia che:
ai Gruppi è affidato, alla stregua di un fornitore universale di servizi, l’erogazione delle prestazioni descritte nei relativi Regolamenti di servizio, e pertanto, fermo quanto previsto dall’art. 70 CN e dalle altre norme al riguardo applicabili, i Gruppi sono tenuti nello svolgere le mansioni ad essi affidate a collaborare con la Capitaneria di Porto e con gli altri soggetti volta rilevanti al fine di garantire la sicurezza della navigazione, dell’approdo e della sosta delle navi in ambito portuale ed in rada oltreché ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso:
a) il mantenimento di adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi atte a prestare con immediatezza il costante presidio e i necessari interventi per tutto quanto sopra ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori delle acque portuali-rada, con specifico riguardo al fine di garantirne la sicurezza dell’ormeggio od a ripristinarne la tenuta, in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine ovvero per altra causa;
b) la propria organizzazione di servizio, per assicurare ogni immediato intervento richiesto dall’Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
c) la segnalazione, senza ritardo, all’Autorità Marittima di tutte quelle situazioni che, direttamente o di riflesso, possono essere ricondotte alla necessaria tutela della sicurezza della navigazione portuale, del porto e della nave.
-Tra gli interventi di cui sopra devono intendersi comprese anche le attività ad essi accessorie tra cui a mero titolo esemplificativo: il rinforzo degli ormeggi, il disormeggio immediato di navi e galleggianti vicine a situazioni di pericolo, l’integrazione di equipaggi in caso di necessità per manovre di emergenza, la rimozione di materiali galleggianti pericolosi per la navigazione, lo sbroglio di ancore e cavi sommersi e non sommersi.
- Il servizio è garantito con continuità (24 ore al giorno, 365 giorni nel corso dell’anno) e sotto la direzione di vigilanza dell’Autorità Marittima.
• Sono erogatori di un servizio di interesse generale secondo quanto previsto dalle norme di legge (art. 14.1-bis della L. 28 gennaio 1994, n. 84) e operano quali prestatori universali del servizio nell’ambito dei porti italiani, sotto la vigilanza dell’Autorità Marittima della quale, di fatto, sono un braccio operativo;
• L’organizzazione del servizio svolto dai Gruppi, come disciplinati dalla legge, dalle norme del cod. nav. e del reg. nav. mar., e dalla disciplina localmente applicabile, deve seguire ed essere improntata al rispetto delle caratteristiche del servizio come sopra indicato;
• Gli ormeggiatori e i barcaioli sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni adottate dalla competente Autorità Marittima nell’esercizio dei propri compiti e funzioni;
• Le disposizioni del presente CCNL dovranno dunque essere interpretate nel senso di garantire in ogni caso la rispondenza del rapporto di lavoro qui disciplinato alle esigenze di natura pubblicistica proprie del lavoro di ormeggiatore o barcaiolo;
• Ciascun Gruppo ha assunto la veste giuridica di società cooperativa;
• La costituzione in società Cooperativa a r.l. impone l’osservanza di tutte le norme specifiche per tali società ed in particolare l’osservanza della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive variazioni e modificazioni;
• Il rispetto dei livelli salariali resta subordinato ai proventi derivanti dall’entità delle prestazioni svolte, in assenza di risorse adeguate si procederà all’applicazione della Legge stessa.
Premessa al CCNL 10 marzo 2011
Le parti intendono integralmente confermare il contenuto della premessa al vigente CCNL nonché del protocollo di intesa 31 maggio 2006 allegato al medesimo CCNL (allegato 1 al presente contratto). In particolare, in questa sede, si vuole ulteriormente sottolineare che il servizio di ormeggio/battellaggio ha natura di servizio economico generale a carattere universale e pertanto i Gruppi/Cooperative, sottoposti alla permanente e pervasiva disciplina dell’Autorità Marittima, operano come erogatori universali di tale servizio, volto a garantire la sicurezza della navigazione.
Le specificità sopra richiamate rendono unico e non ripetibile in altri contesti il contenuto normativo ed economico del presente CCNL.
Art. 1 Campo di applicazione e consistenza numerica del personale
Il presente contratto si applica agli ormeggiatori ed ai barcaioli iscritti nei registri ai sensi degli art. 208 e 216 del Regolamento alla Navigazione Marittima.
Sarà tenuto presso ogni Gruppo un elenco nominativo del personale incaricato dell’erogazione del servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio nei porti comprensivo anche degli obblighi di servizio pubblico e dell’erogazione di servizi complementari disciplinati da appositi atti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del CoGeCap e/o del Comandante del porto anche a favore di impianti off-shore, di navi e di imbarcazioni da diporto oltreché di altre attività appositamente individuate e disciplinate nei Regolamenti Interni.
Detto elenco sarà a disposizione degli interessati e con possibilità di verifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 2 Appartenenti al gruppo
Per il personale iscritto nei registri degli ormeggiatori e/o barcaioli la composizione numerica è stabilita dall’Autorità Marittima competente che tiene conto dell’interconnessione esistente tra necessità operative per il regolare svolgimento del servizio e le ragioni della sicurezza delle navi, delle strutture portuali, dell’ambiente e della vita umana.
Mediante “turn-over” si provvederà al mantenimento della consistenza stabilita dall’Autorità Marittima.
Art. 5 Rapporti gerarchici e disciplinari
I rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e dal Regolamento istituito dall’Autorità Marittima.
Art. 6 Condotta del personale
1. Al fine di espletare le mansioni di istituto nonché di soddisfacimento delle esigenze di servizio pubblico gli ormeggiatori/barcaioli, oltre al rispetto del Regolamento di servizio, hanno in particolare il dovere di:
- effettuare le prestazioni di competenza con sollecitudine, osservando le regole d’arte impiegando i mezzi nautici e il personale necessario per la sicura esecuzione di esse
- mantenere condotta disciplinata
- accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall’Autorità Marittima
- uniformarsi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima, eseguire ogni legittimo ordine del Capo Gruppo e di ogni altra persona preposta al servizio
- portare in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal Gruppo
- portare sempre con loro, ed esibirlo a qualunque richiesta degli Ufficiali ed Agenti dell’Autorità Marittima e della Forza Pubblica, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 213 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
2. I rapporti tra i lavoratori devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3. Nessun ormeggiatore/barcaiolo potrà assentarsi dal lavoro senza il consenso del Capo Gruppo o di chi lo rappresenti.
4. Tutti gli ormeggiatori/barcaioli hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché l’attività venga svolta secondo le norme che salvaguardano la sicurezza delle persone e delle cose.
Art. 7 Formazione professionale
Le parti riconoscono l’importanza della formazione professionale, oltreché in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (ai sensi dell’art. 27, D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 o dell’art. 37, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche al fine della preparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli effettivi fabbisogni del Gruppo, che peraltro devono essere organici alla tutela degli interessi generali del porto, per:
- consentire agli ormeggiatori/barcaioli di acquisire conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze del Gruppo, derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute sulle navi, sugli approdi e nei mezzi tecnici in dotazione al Gruppo;
- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento degli ormeggiatori/barcaioli onde prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale rispetto al ruolo di presidio con obblighi di sicurezza che il Gruppo ricopre nel porto.
Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la compatibilità dei costi e le esigenze/possibilità di ogni Gruppo in considerazione delle specificità riconducibili all’ambito territoriale di competenza e alle caratteristiche tipologiche e merceologiche delle unità da servire, l’individuazione di corsi o programmi formativi è rimessa alle determinazioni dell’Angopi informate le OO.SS. firmatarie e Legacoop Servizi, che potranno fornire le proprie valutazioni.
Sulla base delle esigenze dei singoli Gruppi in tale ambito si prevederà:
- la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali, comunitarie, ecc.) in grado di coprire parte dei costi relativi agli interventi formativi;
- modalità di svolgimento degli interventi formativi;
- modalità e criteri di partecipazione agli stessi da parte degli ormeggiatori/barcaioli che siano comunque compatibili con le esigenze del servizio.
Nota: In data 29 settembre 2009, l’Angopi e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in materia di formazione riportato all’allegato 2.
Art. 8 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Le eventuali infrazioni commesse dagli ormeggiatori/barcaioli comportano, ove non ricorrano gli estremi di un reato, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1254 del Codice della Navigazione.
Art. 9 Controversie sindacali
Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Gruppi e lavoratori, quando riguardino l’interpretazione o l’applicazione dell’accordo integrativo, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e dei Gruppi. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Art. 10 Orario di lavoro
Per gli ormeggiatori/barcaioli iscritti nei registri le parti, viste le particolari caratteristiche lavorative e tenuto conto delle esigenze di sicurezza nell’ambito portuale, dichiarano concordemente che i limiti di ore di effettivo lavoro, pari a 39 ore settimanali e di disponibilità non possono superare complessivamente le 14 ore in un periodo di 24 ore e le 72 ore per un periodo di sette giorni, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs. 27 luglio 1999 n. 271 e successive modifiche.
Ciascun Gruppo, in ogni caso, farà riferimento all’orario settimanale di disponibilità complessiva indicata in tariffa.
Sono ore di lavoro quelle in cui il lavoratore è tenuto ad effettuare il servizio in relazione all’attività indicate nell’art. 1 (Campo di applicazione e consistenza numerica del personale) del presente contratto.
Nel caso in cui taluni Gruppi siano tenuti ad effettuare turni di 24 ore consecutive per esigenze di servizio, tenuto conto dell’organico, il turno di 24 ore deve intendersi quale sommatoria tra attività e disponibilità anche non sul posto di lavoro.
Sulla base di quanto sopra è ammessa deroga ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 183 del 4 novembre 2010.
Art. 11 Lavoro a turni, lavoro supplementare, lavoro straordinario
Tenuto conto della particolarità del servizio che deve essere garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno, ciascun Gruppo determinerà, con riferimento al proprio organico e alle esigenze operative e ferme restando le disposizioni al riguardo impartite dall’Autorità Marittima, la propria turnistica.
Il compenso per lavoro straordinario, notturno, feriale, festivo e per gli avvicendamenti derivanti dalla turnistica di cui al periodo precedente è stabilito al successivo art. 13.
Art. 12 Mansioni e classificazione del personale
[...]
1° Livello
Accedono a questo livello i lavoratori del 2° livello, su valutazione del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Capo Gruppo, in possesso dei titoli professionali previsti dal Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione richiesti dalle esigenze organizzative/funzionali di ciascun porto, e che abbiano acquisito notevole preparazione, competenze interdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata nell’esercizio delle relative funzioni e che abbiano inoltre svolto le attività di cui all’art.1, comma 2, del CCNL come modificato dall’accordo sindacale del 22 giugno 2010. Inoltre, per coloro che alla data del 1° luglio 2006 non abbiano raggiunto i dieci anni di anzianità nel Gruppo, è richiesto il superamento con esito positivo dei seguenti corsi:
* Formazione di base (Regola VI/I convenzione IMO STCW/95)
* Antincendio di base e avanzato
* Sopravvivenza individuale e salvataggio
* Sicurezza personale e responsabilità sociale
* Primo soccorso elementare
* Attestato di frequenza per Osservatore radar rilasciato da centro di formazione riconosciuto dal Ministero (ai sensi della Convenzione IMO STCW/95, Risoluzione IMO A483 XII del 15 gennaio 82 e secondo le modalità del D.D. 7 agosto 2001)
* Attestato di frequenza per Operatore G.M.D.S.S. goc o roc rilasciato da centro di formazione riconosciuto dal Ministero (Convenzione IMO-GMDSS 11 novembre 88 con particolare riguardo al cap. IV) e successiva STCW 95 Reg. IV/2 e Sez. A-VI/2)
Art. 21 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]
Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, sentita l’Autorità marittima, possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con le esigenze del Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all’atto dell’infortunio/malattia professionale. Tale norma non si applica nei casi di cancellazione dai registri medesimi per permanente inabilità al servizio.
[...]
Art. 26 Donatori di sangue e di organi
Ai lavoratori donatori di sangue sono concessi permessi retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ai lavoratori donatori di organi e di midollo osseo compete l’indennità di malattia per le giornate di effettiva degenza e di convalescenza come da documentazione medica.
Sistema di relazioni sindacali
Art. 27 Sistema di informazioni
L’Angopi e Legacoop Servizi informano le OO.SS., stipulanti il presente contratto, sulle seguenti materie: previsioni e programmi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni o comunque modifiche tecnologiche, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, andamento dell’occupazione e dell’attività svolta e la formazione professionale.
Le comunicazioni di cui al comma precedente vengono fornite periodicamente prima dell’attuazione dei provvedimenti aziendali e comunque almeno una volta all’anno.
Art. 28 Relazioni sindacali
In conformità allo spirito dei Protocolli interconfederali in materia di relazioni industriali le medesime saranno caratterizzate dal principio della concertazione finalizzata allo sviluppo economico e occupazionale.
Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione e verifica, sempre tenuto conto dei vincoli a cui i Gruppi devono rispondere.
Per quanto riguarda l’informazione vedi l’art. precedente; per quanto concerne la contrattazione aziendale vedi art. 38.
Art. 29 Rappresentanza sindacale unitaria
Le parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU, nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo, sugli assetti contrattuali, e dall’accordo di settore di cui all’allegato e per quanto in esso non previsto dall’accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993. Tutto ciò sempre tenuto conto della subordinazione del Gruppo verso l’Autorità Marittima e della dipendenza dello stesso dalle variazioni del carico di lavoro derivante dai flussi di traffico.
Il numero massimo dei componenti delle RSU è di 3 componenti nei singoli scali che occupano oltre i 15 lavoratori.
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Le parti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.
Art. 31 Affissioni
I Gruppi consentiranno alle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 19 della legge 300/70, alle RSA ovvero, ove costituite, alle RSU di fare affiggere su appositi spazi, che i Gruppi avranno cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse oggettivamente sindacale e del lavoro.
Nota a verbale
Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia sarà inoltrata al Gruppo, non dovrà risultare lesivo del Gruppo e della sua dirigenza.
Art. 32 Assemblee
- I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché, compatibilmente con le esigenze del servizio, durante l’orario nei limiti di dieci ore annue retribuite.
- Le riunioni sono indette dalle RSU/RSA o dalle OO.SS. stipulanti il presente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e vengono comunicate preventivamente all’Autorità Marittima e agli organi del Gruppo.
- Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in più riunioni nella medesima giornata.
- Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e delle navi, la salvaguardia degli impianti e l’operatività del porto.
- La convocazione dell’assemblea, unitamente all’orario di svolgimento ed all’ordine del giorno della stessa, dovrà essere resa nota al Gruppo con un preavviso di almeno 72 ore.
- All’assemblea potranno partecipare i dirigenti sindacali, i cui nominativi e qualifiche dovranno essere preventivamente resi noti al Gruppo.
Art. 34 Procedure e sedi di composizione delle controversie
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito all’interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui all’art. 8 (Infrazioni disciplinari e sanzioni) del presente contratto - devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti a livello nazionale, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.
Per l’esame della controversia è sempre necessario il coinvolgimento dell’Autorità Marittima.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra il Gruppo e la RSU/RSA interessata, o in mancanza le OO.SS., l’Angopi e Legacoop Servizi firmatarie del presente contratto.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSU/RSA.
Per controversie plurime si intendono i contenziosi applicativi derivanti da contratto e/o da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l’indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
Il Gruppo entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e la RSU/RSA interessata per l’esame della controversia.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
A richiesta di una delle parti possono intervenire nelle controversie le OO.SS. nazionali e l’Angopi.
Art. 35 Tentativo di conciliazione in sede sindacale
Il tentativo di conciliazione in sede sindacale è disciplinato dall’art. 410 e 411 c.p.c. e dai regolamenti interni dei Gruppi. È comunque necessario il coinvolgimento dell’Autorità Marittima.
Contrattazione di II livello
Art. 39 Contrattazione aziendale o di secondo livello
La contrattazione aziendale o di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal relativo Protocollo interconfederale, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL.
Alla contrattazione di secondo livello viene demandata la valutazione:
a) dei risultati aventi come obiettivo gli incrementi di produttività legati al traffico marittimo-portuale,
b) della complessiva efficienza,
c) della qualità del servizio ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della funzionalità del Gruppo,
d) della qualità del lavoro,
e) degli esiti conseguiti, in quanto presidio con obblighi di servizio pubblico, a favore della generale sicurezza del porto,
f) del livello di formazione di cui all’art. 7,
g) sulle condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione delle norme di legge esistenti.
Inoltre:
degli indumenti di lavoro e i Dispositivi di Protezione individuale secondo le regole dettate dalle Leggi, Regolamenti e Norme di settore, sia nazionale che europee, aventi le caratteristiche definite nella circolare Angopi n. 127/05 del 3 agosto 2005, che, in ottemperanza ai dispacci del Comando Generale delle Capitanerie di porto, in materia di Security e Security Pass, oltre ai compiti istituzionali di Safety, indica la necessità di avere un abbigliamento uniforme sul piano nazionale adeguato comunque alle condizioni operative, geografiche e meteorologiche nelle quali operano i singoli Gruppi.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle RSU/RSA costituite ai sensi dell’accordo interconfederale 20/12/93, a dare corretta attuazione ai principi e contenuti del presente articolo.
In considerazione di tale impegno le parti concordano l’opportunità che la definizione di intese riconducibili ai richiamati livelli contrattuali avvenga alla presenza dell’Angopi, della LegaCoop Servizi e delle Segreterie Nazionali.
Viste le novità normative introdotte dall’art. 1, comma 47, della legge 220/2010 sulla materia di cui trattasi, le parti si riservano di incontrarsi non appena definitivamente chiarita la portata della richiamata disposizione al fine di individuarne la pratica applicazione per i servizi di ormeggio/battellaggio.
Art. 40 Indumenti di lavoro
La fornitura degli indumenti di lavoro secondo le caratteristiche di cui all’art. precedente, sono a carico del Gruppo che ne individua le quantità.
Il lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli, nonché curare la buona conservazione degli stessi.
Sezione ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 41 Ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, fermo restando che, per le parti in materia non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione: l’art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 e per quanto non diversamente previsto da detto D.lgs. le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, l’accordo interconfederale 22 giugno 1995 (parte prima).
Nell’ambito dell’attività di cui all’art. 27 (Sistema di informazioni) del presente CCNL l’Angopi effettuerà la valutazione degli infortuni e delle malattie professionali per le attività di ormeggio e battellaggio con particolare riferimento alle operazioni svolte per l’espletamento dei servizi sia in banchina che a bordo, rendendone completa e puntuale analisi statistica agli enti assicurativi, secondo protocolli appositamente predisposti.
L’Angopi provvederà, inoltre, alla promozione di studi e ricerche e formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché in materia formativa ed informativa, anche in coordinamento con gli altri organismi istituzionali preposti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l’art. 50 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l’art. 16 del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, con particolare attenzione al comma 5 che, a parziale modifica di quanto stabilito ai punti precedenti, cita specificatamente le “unità adibite ai servizi tecnico nautici” indicando che il rappresentante può essere eletto nell’ambito del personale appartenente alla struttura di terra”.
Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al RLS si precisa quanto segue:
- accesso ai luoghi di lavoro: la visita che deve essere preventivamente segnalata al Gruppo, può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato;
- consultazione: a tal fine il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche e può richiederne la convocazione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Egli può inoltre formulare proposte ed opinioni. L’avvenuta consultazione è attestata dalla firma su apposito verbale degli incontri;
- informazione: il RLS ha accesso alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi redatta ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e dell’art. 6 comma 1 lettere a) b) c) del D.lgs 27 luglio 1999, n. 271 nonché ai registri degli infortuni e ad ogni ulteriore aggiornamento mediante consegna materiale di copia degli stessi.
L’utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve avvenire nel rispetto del segreto industriale.
L’esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun RLS di un numero di permessi retribuiti pari a:
- 16 ore annue per i Gruppi fino a 5 ormeggiatori/barcaioli
- 30 ore annue per i Gruppi da 6 a 15 ormeggiatori/barcaioli
- 60 ore annue i Gruppi con più di 15 ormeggiatori/barcaioli.
La formazione del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del Gruppo, si svolge mediante un programma formativo che tiene conto della specificità delle attività di ormeggiatore e barcaiolo e dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, quali
• Principi costituzionali e civilistici
• Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
• Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Valutazione dei rischi
• Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione
• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
• Nozioni di tecnica della comunicazione
Il periodo formativo avrà una durata minima di 32 ore.
Il Gruppo, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove necessario una integrazione della formazione o comunque almeno tre ore l’anno di aggiornamento dello stesso.
Le attività formative obbligatorie, coma sopra specificate, e le ulteriori future necessità che dovessero, di volta in volta, presentarsi potranno essere validamente erogate dall’Angopi nella sua qualità di Associazione professionale che provvederà a predisporre programmi specifici del settore.
Formazione di ingresso alla sicurezza
In occasione dell’assunzione e/o temporanea utilizzazione ogni lavoratore ormeggiatore e/o barcaiolo riceve, con oneri a carico del Gruppo, una adeguata formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a 24 ore.
Il Gruppo rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata.
La formazione di ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.
Art. 42 Tutela della maternità e della paternità - Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali - Permessi ai volontari di protezione civile - Volontariato - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti - Tutela delle persone portatrici di handicap
Per quanto sopra si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Ferma restando l’applicabilità agli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani della normativa in materia di congedi parentali, tuttavia, al fine di contemperare il diritto dei lavoratori alla fruizione dei previsti permessi alle imprescindibili esigenze derivanti dalla natura di servizio economico generale e ai relativi rilevanti obblighi in materia di sicurezza della navigazione, propri dei servizi di ormeggio e battellaggio, la richiesta dei giorni di permesso deve essere presentata, d’intesa con il Capo Gruppo, con un mese di anticipo rispetto alla data di fruizione.
Art. 45 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
Allegati
Allegato 1 Protocollo di intesa allegato al CCNL degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani
Il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani sottoscritto il 31 maggio 2006, a partire dal 1 luglio 2006, verrà applicato a tutti gli effetti contrattuali e di legge, in sostituzione del CCNL dei Porti.
L’Angopi, Legacoop Servizi e le OO.SS. contraenti hanno preso atto nella stesura del presente contratto delle particolari condizioni che caratterizzano i Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani.
Fra queste di particolare rilievo sono da indicare le seguenti:
- è l’Autorità competente che determina l’organico, i mezzi nautici, la strumentazione necessaria per l’esercizio del servizio;
- le tariffe sono definite dalla stessa Autorità, questo significa che non sono i Gruppi che possono fissare autonomamente il corrispettivo delle prestazioni;
- la distribuzione del personale per far fronte alle incombenze del Gruppo è parte integrante e fondamentale del regolamento di Servizio (atto pubblico determinato dalla Autorità Marittima secondo le esigenze ritenute necessarie ai fini della sicurezza e del transito navale);
- il Gruppo non può decidere la qualità e la quantità delle possibili prestazioni richieste e da soddisfare, infatti, queste dipendono da fattori esterni dovuti alla natura tipica dei traffici marittimo-portuali;
- una caratteristica importante rimane la variabilità dei carichi di lavoro in archi temporali diversi.
Inoltre, si evidenzia che le voci previste dall’art. 13:
- indennità operativa da commisurarsi ai tempi di effettiva prestazione, alle caratteristiche di ciascun porto e alle tipologie del traffico;
- indennità di disponibilità da determinarsi con riferimento alle ore globali di impegno previste in tariffa
- sono indennità variabili, correlate all’andamento economico ed alle disponibilità dei Gruppi.
Di tutto questo si è tenuto conto nel formulare i vari articoli del presente contratto.
Roma 31 maggio 2006
Allegato 5
Roma 31 maggio 2006
Tra Angopi (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani) [...], Legacoop Servizi [...] e le OO.SS. Filt-Cgil [...], Fit-Cisl [...], Uiltrasporti [...], si conviene quanto segue: ai dipendenti dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli e dell’Angopi continua ad applicarsi il Contratto unico dei lavoratori dei porti, sottoscritto tra le OO.SS. e Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise avente validità 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2008.
La presente situazione alla luce della determinazione e assunzione del contratto specifico dei lavoratori dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.