Oggetto: prime indicazioni operative relative agli adempimenti dell’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008, riguardo alle attrezzature di cui all’ex D.M. 12/09/1959, ovvero apparecchi di sollevamento materiali con portata massima superiore ai 200 kg, scale aeree, ponti mobili sviluppabili ed idroestrattori.
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI
In relazione alle modifiche apportate al regime delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro per l’entrata in vigore, a partire dal 15 maggio 2008, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, si ritiene opportuno dare le prime indicazioni operative riguardo all’oggetto, in attesa dell’emanazione da parte dei competenti Ministeri delle necessarie circolari esplicative e dei decreti attuativi; ciò al fine di evitare che l’applicazione non omogenea sul territorio determini disorientamento per i soggetti obbligati.
Non essendo presenti nel D.Lgs. 81/2008 indicazioni sulle modalità operative per la classificazione delle attrezzature di lavoro (apparecchi di sollevamento materiali) ai fini dell’individuazione delle periodicità delle verifiche di cui all’art. 71 comma 11, si ritiene opportuno che per gli apparecchi di sollevamento già sottoposti a verifiche periodiche, la prima delle verifiche periodiche successiva all’emanazione della presente circolare sia effettuata secondo la scadenza annuale. Nel corso di tale verifica il tecnico verificatore acquisirà tutte le necessarie informazioni per la classificazione secondo i criteri dell’allegato VII, in particolare:
l’anno di fabbricazione (ove non già rilevabile dalla documentazione agli atti), attraverso la targhetta apposta dal fabbricante;
il settore di impiego (costruzioni, estrattivo, portuale, siderurgico, altro).
Si ritiene che l’individuazione del settore di impiego sia compito del datore di lavoro, eventualmente di concerto con l’ RSPP e l’RLS, e con l’eventuale supporto da parte del tecnico verificatore. Il settore di impiego, ai fini dell’individuazione della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all’all. VII, non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell’impresa, bensì dall’effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso.
Le informazioni suddette saranno indicate nelle annotazioni sul verbale, o su allegato apposito, con la dizione seguente:
“Apparecchio di sollevamento materiali di tipo: fisso
mobile o trasferibile,
operante nel settore
costruzioni,
siderurgico,
portuale,
estrattivo,
altro (indicare): ………………
Anno di fabbricazione: _____.
Data prossima verifica entro: _________, salvo eventuale diversa previsione nei decreti attuativi di cui all’art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008 ”.
Per gli apparecchi di sollevamento materiali in noleggio, per i quali l’impiego possa riferirsi a settori diversi, si individuerà, prudenzialmente, la periodicità di verifica annuale.
Per le macchine ricondizionate e/o modificate, la data di fabbricazione da considerare ai fini della periodicità della verifica sarà quella della macchina originale.
Il verbale verrà fatto controfirmare dal datore di lavoro o da suo delegato, al momento della consegna.
Per quanto riguarda gli idroestrattori, ai fini dell’individuazione delle periodicità delle verifiche di cui all’art. 71 comma 11, si ritiene opportuno che per quelli già sottoposti al regime delle verifiche obbligatorie, la prima delle verifiche periodiche, successiva all’emanazione della presente circolare, sia effettuata secondo la scadenza annuale. Nel corso di tale verifica, il tecnico verificatore acquisirà le necessarie informazioni per la classificazione secondo i criteri dell’allegato VII, in particolare:
La velocità di rotazione del paniere
Il diametro del paniere
Il regime di rotazione (continuo/discontinuo)
L’impiego con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili
Il tecnico verificatore, inoltre, indicherà la scadenza della successiva verifica periodica, secondo le periodicità previste dall’all. VII del D.Lgs. 81/2008, sentendo in caso di dubbio il datore di lavoro e/o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed eventualmente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le informazioni suddette saranno indicate nelle annotazioni sul verbale, con la dizione seguente:
“Idroestrattore a forza centrifuga di tipo: continuo
discontinuo
Diametro esterno del paniere: _____ (mm).
Velocità di rotazione del paniere: _________ (giri/min)
Impiego con: solventi infiammabili
miscele esplosive od instabili
altro”.
Data prossima verifica entro: _________ , salvo eventuale diversa previsione nei decreti attuativi di cui all’art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008”.
Per quanto riguarda gli idroestrattori aventi diametro del paniere non superiore a 50 cm, non sottoposti all’obbligo di verifica periodica di cui all’art. 131 DPR 547/55, si ritiene opportuno attendere l’emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 71 comma 13 D.Lg. 81/2008.
Ai fini della classificazione secondo l’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, per diametro del paniere si intende il “diametro esterno” del paniere.
Analogamente a quanto indicato al precedente punto 1, il verbale verrà fatto controfirmare dal datore di lavoro o da suo delegato, al momento della consegna.
Per le attrezzature di lavoro non sottoposte a prima verifica da parte dell’ISPESL, messe in servizio prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, si procederà secondo le modalità già in uso, in particolare secondo le procedure indicate dalla circolare MICA n. 162054 del 25/06/1997
Non essendo presenti nel D.Lgs 81/08 indicazioni sulle modalità operative per l’effettuazione delle verifiche periodiche, demandate a successivi decreti, previsti al comma 13 dell’art. 71 del D.Lgs 81/08, si ritiene di poter procedere con le modalità tecnico – operative – amministrative già in uso.
In relazione a quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, resta inteso che le sanzioni previste dall’art. 87 comma 3 lett. B per la violazione dell’art. 71 comma 11, in caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche, andranno applicate solo in caso si accerti che non sono state rispettate le scadenze indicate all’allegato VII, per responsabilità riconducibili al datore di lavoro.
In assenza dei decreti attuativi di cui all’art. 71 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene di non poter dare attuazione a quanto previsto dall’art. 71 comma 12. Pertanto, sino a quando non sarà possibile avvalersi dei soggetti previsti dal citato art. 71 comma 12, le Aziende Sanitarie dovranno adottare i necessari provvedimenti atti a garantire la più ampia copertura del servizio, tenuto conto delle risorse disponibili. Inoltre, nelle Regioni in cui fino ad ora le verifiche periodiche erano svolte da ARPA, per effetto di convenzioni o deleghe da parte dell’ASL o della Regione competente, rimangono in capo ad essa, sino a quando non saranno definiti i decreti attuativi previsti dall’art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008.
Si sottolinea che il soggetto obbligato dell’art. 71 comma 11 è il datore di lavoro, che pertanto è tenuto a richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche, determinata dalla mancata richiesta di verifica periodica alle scadenze di legge, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 87 comma 3.
Per quanto riguarda gli impianti ricompresi nell’ambito di applicazione del DPR 462/2001, la mancata esecuzione delle verifiche periodiche, in assenza di previsione sanzionatoria specifica, può essere punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 87 c. 3 lettera (d).
Per il Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
Ing. Marco Masi