Protocollo Quadro d'Intesa
tra la Regione Emilia-Romagna
e l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Emilia Romagna
La Regione Emilia-Romagna
Rappresentata dal Presidente dott. Vasco Errani
La Direzione regionale Inail Emilia Romagna
Rappresentata dal Direttore regionale dott. Alessandro Crisci
PREMESSO CHE
• le vigenti leggi, in un’ottica di evoluzione in senso federalista dell’assetto delle funzioni pubbliche, attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo;
• la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
• L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), a cui è affidata l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la tutela integrale dei lavoratori e il sostegno alle imprese, svolge altresì attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• il D.Lgs. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• il Comitato Regionale di Coordinamento esercita le funzioni di cui al DPCM 21 dicembre 2007 e all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 963 del 23 giugno 2008;
• la vigente legislazione, nel ribadire la tutela privilegiata per gli infortunati ed invalidi del lavoro, impegna le Regioni e l’INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni dei due Enti;
• la Regione e l’Inail hanno il comune obiettivo di sviluppare iniziative volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi al fine di rendere più efficiente ed efficace Fazione della pubblica amministrazione e offrire servizi integrati ai lavoratori e alle imprese;
• il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”, di cui al DPCM 17/12/07, ha individuato i settori prioritari di intervento, tra i quali l’Edilizia, l’Agricoltura, le lavorazioni che espongono gli operatori a sostanze cancerogene, impegnando le Regioni e Province Autonome alla realizzazione di specifici piani nazionali di prevenzione diretti alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• la Regione Emilia-Romagna e l’INAIL riconoscono la necessità di porre in essere un efficace sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi e tramite relazioni e azioni sinergiche, per P efficace programmazione e pianificazione degli interventi.
• Tra Regione Emilia Romagna e Inail sono già in essere i seguenti accordi:
l’accordo di programma tra Inail e Osservatorio regionale per l’educazione stradale e la sicurezza della Regione Emilia-Romagna del 31 luglio 2006, finalizzato alla sicurezza stradale tramite la promozione di attività di prevenzione, formazione, informazione, assistenza e consulenza;
l’accordo tra Inail e Regione Emilia-Romagna sottoscritto il 22 novembre 2006 per realizzare interventi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli ed in particolare per prevedere azioni di ricerca, formazione e informazione;
Tenuto conto della normativa e della programmazione regionale nei diversi settori produttivi riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro, in particolare:
• la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;
• la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
• la legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, che promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;
• delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 175 del 21 maggio 2008 di recepimento del Piano Socio Sanitario Regionale 2006-2008;
• le normative regionali nei settori della Sanità, Agricoltura, Attività Produttive, Scuola e Formazione.
Tenuto conto della programmazione nazionale e regionale Inail nel settore della tutela e sicurezza del lavoro, in conformità a quanto riconosciuto dagli artt. 9,10 e 11 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare:
• della deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inail n. 306 del 17 giugno 2008, “Politiche per la prevenzione. Piano di settore 2008-2010”, che delinea il quadro complessivo degli impegni dell'istituto e dei conseguenti obiettivi di azione, in coerenza con lo scenario normativo di cui al citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e con gli indirizzi strategici e programmatici formulati dagli Organi dell’istituto;
preso atto che detto Piano esprime la mission dell’Inail in campo prevenzionale, nella logica di consolidamento del ruolo istituzionale dell'Ente nel sistema delle tutele sociali.
CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO
IL PROGRAMMA Di COLLABORAZIONE COSÌ ARTICOLATO:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna e l’Inail promuovono la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, in sede locale, dei relativi strumenti normativi e attuativi.
La Regione Emilia Romagna e l’Inail perseguono inoltre il comune obiettivo di migliorare i servizi fomiti ai lavoratori e alle imprese, mediante lo scambio reciproco di dati e informazioni anche per via telematica, secondo le modalità tecniche ed operative definite da specifici successivi accordi fra le parti.
Art. 2
La Regione Emilia-Romagna e l’INAIL, per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, si impegnano a definire e a realizzare un Programma di collaborazione anche in sinergia con altri enti, in coerenza con le finalità e le logiche del presente protocollo d’intesa, promuovendo inoltre la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività amministrativa;
In tale ottica, primo obiettivo del Programma di collaborazione è l’impostazione di un piano organico ed articolato di iniziative ed interventi, basato sulla sistematicità degli scambi delle informazioni utili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Art. 3
La Regione Emilia-Romagna e Finali collaborano altresì, in ambito sanitario, allo sviluppo e alla semplificazione dei flussi comunicativi dalle strutture ospedaliere alle sedi territoriali Inail, per facilitare l’erogazione di prestazioni economiche e sanitarie ai lavoratori infortunati;
Favoriscono, inoltre, l’attuazione dell’art. 9, comma 4, lett. d-bis, del decreto legislativo n. 81/08, così come modificato ed integrato.
Art. 4
La Regione Emilia-Romagna e l’Inail favoriscono il reciproco scambio dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito dei propri ruoli, competenze e finalità relativi alla conoscenza dell’esposizione ai rischi e relativamente alle patologie professionali.
La Regione Emilia-Romagna e l’Inail collaborano per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali nella pianificazione e programmazione delle iniziative di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche attraverso 1!elaborazione di mappe di rischio.
Inoltre finanziano progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micio imprese, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto all5art. 11, c. 1, lett. b del D.Lgs. 81/2008.
Si impegnano, altresì, previa sottoscrizione di specifici protocolli, con le parti sociali o gli enti bilaterali, a finanziare progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Infine, promuovono l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
Art. 5
La Regione Emilia Romagna e l’Inail collaborano nella promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, favorendo interventi mirati di informazione e formazione, con particolare riferimento ai docenti e agli studenti delle scuole primarie e secondarie.
Art. 6
L’Inail collabora con la Regione per la definizione di standard prestazionali rivolti alle imprese dei diversi settori, connessi agli strumenti di incentivazione economica o di sgravio fiscale, al fine di individuare parametri di valutazione connessi all’effettivo livello di sicurezza e alla rischiosità delle attività.
L’Inail collabora inoltre con la Regione per fornire informazioni rilevanti ai fini dell’erogazione di prestazioni integrative nei confronti dei lavoratori infortunati e/o loro familiari.
Art. 7
La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Inail e attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, promuove la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, agli ordini e collegi professionali, delle informazioni relative alla sicurezza, dei progetti e degli strumenti di incentivazione.
Art. 8
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente Protocollo e sulla base di ima pianificazione annuale coerente con le logiche di programmazione, nonché per il coordinamento delle azioni collegate, la Regione Emilia-Romagna e l’INAIL costituiscono un gruppo di lavoro permanente, coadiuvato da gruppi di progetto composti da professionalità individuate in base alle esigenze che emergeranno per l’elaborazione e la realizzazione dei singoli progetti attuativi del Programma di collaborazione.
Art. 9
La Regione Emilia-Romagna e l'Inail si impegnano a rendere disponibili le risultanze della collaborazione avviata, nonché a realizzare concordemente iniziative divulgative e campagne di informazione e di sensibilizzazione.
Art. 10
Il presente Protocollo quadro d’intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato salvo che una delle parti, entro sei mesi dalla data di scadenza, non comunichi la propria intenzione di recedere con disdetta scritta e motivata.
Bologna, 23.10.2009
Fonte: regione.emilia-romagna.it