Cassazione Penale, Sez. 4, 27 giugno 2013, n. 28187 - Delega di funzione e obbligo di vigilanza del datore di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 3115/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in perdona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. D'Agostino Dario da Palermo, il quale insiste nei motivi di ricorso e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.
Fatto
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 15/2/2010, dichiarato S.G., titolare dell'omonima impresa edile che aveva in costruzione una palazzina di proprietà dello stesso, colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere colposamente causato la morte dell'operarlo dipendente F.A., deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate cadendo al suolo dal terzo piano dell'edificio (colpa consistita nell'avere adibito la vittima ad opera di smontaggio delle casseformi in legno dei realizzandi pilastri al terzo piano senza che attorno all'area di lavoro fosse stato collocato idoneo ponteggio o parapetto), condannò il medesimo alla pena reputata di giustizia, nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili N.R.K. ed INAIL da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale, nella misura indicata in dispositivo, a vantaggio della N..
2. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 20/1/2012, giudicando sulla impugnazione proposta dal detto imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ridusse la pena inflitta, previa concessione delle attenuanti generiche con criterio di equivalenza.
3. L'imputato propone ricorso per cassazione, corredato da due motivi con i quali viene denunziato vizio motivazionale in questa sede rilevabile.
3.1. Con il primo motivo lo S. assume che la Corte palermitana non aveva considerato l'esistenza di plurime circostanze, che se adeguatamente valorizzate, avrebbero dovuto portare ad una sentenza assolutoria.
a) Esisteva un piano operativo per la sicurezza; b) l'arch.
R. ricopriva formalmente la carica di responsabile per la sicurezza; c) il geom. C. era stato delegato per la direzione del cantiere; e) lo S. aveva regolarmente esercitato la funzione di generico e continuativo controllo sul cantiere, che, però, non poteva implicare l'assidua e penetrante vigilanza sullo stesso; d) non poteva condividersi l'assunto del giudice secondo il quale, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'azienda non sarebbe stato consentito delegare ad altri la pozione di garanzia datoriale.
4.1. Con il successivo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale per non essersi tenuto conto dell'evidente concorso di colpa della vittima che avrebbe dovuto influire sull'entità della pena e della provvisionale.
Diritto
5. Il ricorso deve essere rigettato in quanto volto, per larga parte, ad ottenere riesame nel merito della decisione, ampiamente e coerentemente motivata nel resto, comunque, fondato sopra valutazioni non condivisibili.
Quanto al primo e prevalente profilo è utile ricordare che in questa sede non è consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.
6. A ben esaminare la sentenza gravata non può sfuggire che la stessa fornisce esaurienti e persuasive risposte ai dubbi sollevati dal ricorrente con il primo motivo.
Non controversi la dinamica del fatto e la mancanza di qualsivoglia dispositivo protettivo collettivo e individuale dalle cadute accidentali, la Corte territoriale ha opportunamente stigmatizzato l'ininfluenza del fatto che, al contrario, fiorisse nel POS ampia previsione delle protezioni di legge, rimasta lettera morta.
Anche ad ammettere, poi, che quella mattina l'imputato, recatosi in cantiere, avesse dato ordine di scendere agli operai che lavoravano ai piani superiori, ciò non lo esime dalla penale responsabilità derivante dal totale e duraturo mancato rispetto delle norme di sicurezza.
Senza necessità di approfondire l'aspetto dell'indelegabilità della posizione di garanzia in relazione a contesti aziendali minimi, come quello in esame, non può certamente sollevare da responsabilità il datore di lavoro la nomina del C. a "responsabile di cantiere". Invero, sarebbe occorso ben altro per procurare l'effetto dell'esonero dello S. (salvo, sempre la responsabilità per culpa in eligendo e in vigilando), secondo la consolidata e pluridecennale interpretazione giurisprudenziale, che ha, poi, trovato scrittura normativa nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16 (atto scritto con data certa, accettato espressamente e per iscritto, pienezza dei poteri, con corrispondente autonomia di spesa). Esonero che, in ogni caso, non potrebbe giammai sollevare il delegante dal dovere di vigilanza, pur esercitato, evidentemente per le aziende di ben maggiore dimensione, attraverso adozione d'idoneo sistema di controllo del modello gestionale ed organizzativo (art. 30, comma 4, richiamato dall'art. 16, stesso corpo normativo).
Costituisce risultanza interpretativa del tutto condivisibile quella secondo la quale la nomina di un responsabile per la prevenzione e la sicurezza (senza mutamenti sostanziali rispetto alla normativa in precedenza in vigore la detta nomina è oggi regolata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31 e ss.) no esonera affatto il garante (e tale è senz'altro l'imprenditore individuale) dalla penale responsabilità; semmai, potendosi verificare l'ipotesi non infrequente che il responsabile per la sicurezza, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornendo indicazioni operative inadeguate o mancando di approntare specifici progetti d'intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, venga anch'egli chiamato in penale responsabilità, senza perciò, comunque, sgravare la posizione del garante principale (cfr. Cass., Sez. 4, n. 2814/11 del 21/12/2010). Ciò posto, ineccepibilmente la Corte d'appello ha reputato ininfluente la dedotta figura, che sarebbe stata ricoperta dall'archi. R..
7. Anche il secondo motivo non può essere condiviso. In primo luogo va rilevato che l'infortunio, anche secondo la stessa prospettazione impugnatoria, non avvenne per colpa (o, anche per colpa) del lavoratore, il quale si trovava a lavorare, nelle condizioni di macroscopica insicurezza date, non di certo per sua scelta e la di cui unica colpa (sempre seguendo il ricorso) sarebbe stata quella di non essere sceso quando quella mattina, secondo quel che riferiscono taluni testi, il datore di lavoro, giunto in cantiere avrebbe dato l'ordine di sospendere la lavorazione ai piani superiori, essendo, quindi, evidente, che l'Incidente accadde proprio a cagione delle condizioni ad alto rischio del cantiere e non a motivo della permanenza contra ordinem.
Di poi rileva osservare che dalla sentenza gravata non consta esser stata raggiunta la prova che la vittima ebbe ad effettivamente udire l'addotto richiamo.
Quanto espresso fa escludere logicamente che sia da apprezzare un concorso di colpa del lavoratore influente anche sulla quantificazione del danno civile: per essere ancor più chiari, non si addebita al lavoratore colpa generica o specifica di sorta nella caduta (che sarebbe potuta avvenire prima o anche immediatamente dopo aver sospeso l'attività ed essersi avviato alla discesa), ma solo, appunto, di non essere immediatamente sceso al sopraggiungere dell'ordine.
Infine, è appena il caso di soggiungere, che costituendo la provvisionale un mero acconto anticipatorio del risarcimento del danno, può muoversi alla stessa una sola contestazione quantitativa, salvo i limiti del ricorso di legittimità: aver ragionevolmente esuberato l'area dell'intero danno risarcibile.
8. Consegue all'epilogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013