Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 11 maggio 2011
Parti: Tangenziale Esterna spa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cantieristica, Tangenziale Esterna spa
Fonte: lombardia.cisl.it
Sommario:
Accordo quadro
Accordo quadro tra Tangenziale Esterna spa (di seguito anche “T.E.”) con sede in Milano via Liberazione, 18 [...] e le Segreterie Regionali Confederali della Lombardia Cgil [...], Cisl [...], Uil [...], le segreterie delle Camere del Lavoro di Brianza [...], Lodi [...], Milano [...], le segreterie dell’Ust Cisl di Brianza [...], Milano [...], Lodi [...], le segreterie Territoriali della Uil di Brianza [...], Lodi [...], Milano [...], le Segreterie Regionali della Lombardia della categoria dei lavoratori Edili Fillea-Cgil [...], Filca-Cisl [...], Feneal-Uil [...], le Segreterie territoriali di Brianza della categoria dei lavoratori Edili Fillea-Cgil [...], Filca-Cisl [...], Feneal-Uil [...], le Segreterie territoriali di Lodi della categoria dei lavoratori Edili Fillea-Cgil [...], Filca-Cisl [...], Feneal-Uil [...], le Segreterie territoriali di Milano della categoria dei lavoratori Edili Fillea-Cgil [...], Filca-Cisl [...], Feneal-Uil [...],
premesso
a) che il collegamento della Tangenziale Esterna di Milano e delle opere connesse è un’opera complessa costituita da una infrastruttura viaria di 34 km che attraversa un territorio con caratteristiche diverse: da quelle a forte vocazione agricola, a quelle produttive, a quelle urbanizzate. L’opera interessa tre Province (Milano, Monza, Lodi);
b) che le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto alla società T.E. di impegnarsi nell’ambito del suo ruolo e delle sue competenze, per favorire la realizzazione di intese sindacali aventi come oggetto la regolarità dei rapporti e la tutela delle condizioni di lavoro nell’ambito dei relativi cantieri;
c) che le Parti, con il presente Accordo, preliminarmente e in coerenza con quanto formerà oggetto di concertazione preventiva per le Grandi Opere, in conformità dei CCNL Edili di riferimento e quelli dei vari settori, intendono definire uno stabile ed organico sistema di relazioni sindacali volto ad assicurare - ad ogni livello l’applicazione ed il rispetto della normativa esistente in materia di salute e sicurezza, dei CCNL di riferimento, dei conseguenti trattamenti economici e previdenziali;
d) che le Parti intendono definire con il presente Accordo Quadro le modalità di trasferimento del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto che precede a tutte le imprese ed i soggetti impegnati nelle attività di cantiere o comunque operanti nell’area di cantiere (indipendentemente dal settore merceologico e contrattuale di appartenenza delle stesse);
e) che le specifiche condizioni convenute nel presente Accordo sono determinate in considerazione delle peculiarità proprie del contesto di riferimento.
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
Art. 1 - Relazioni Sindacali
Le Parti ritengono opportuno instaurare uno stabile ed organico sistema di relazioni sindacali volto a regolamentare i rapporti che intercorrono tra T.E., le Imprese e le Organizzazioni Sindacali al fine di:
• contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e garantire puntuale rispetto delle prescrizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali e l’integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro di riferimento;
• con riferimento alla materia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurare ogni azione possibile di protezione, prevenzione e controllo volta a minimizzare il rischio di incidenti ed infortuni sul lavoro.
Il presente Accordo Quadro impegna le Parti firmatarie al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni definiti nel presente articolo.
T.E. si impegna a portare a conoscenza dei soggetti incaricati della realizzazione dell’Opera i contenuti del presente Accordo Quadro, facendo sì - con le modalità che seguono - che questi si impegnino a propria volta a portare gli stessi a conoscenza dei soggetti dai medesimi incaricati.
T.E. allegherà al contratto con i soggetti incaricati dell’esecuzione dell’Opera le condizioni definite nel presente accordo.
Le Parti identificano a tal fine un sistema di relazioni sindacali così articolato:
1) Livello provinciale - OO.SS. Provinciali di riferimento e Imprese
• informazioni preventive sulle modalità organizzative dei cantieri;
• incontri preventivi con affidatari, appaltatori e sub/appaltatori;
• verifica degli aspetti inerenti la logistica di cantiere (ad es. mensa e alloggiamenti);
• verifica degli eventuali problemi connessi all’applicazione delle norme contrattuali post assunzione;
• verifica dell’applicazione della normativa in tema di salute, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e rapporti con i CPT;
• verifica degli eventi infortunistici verificatisi, della loro entità e delle relative cause;
• informazione sui fabbisogni formativi dei lavoratori e rapporti con gli Enti formativi di settore;
• conciliazione degli eventuali conflitti, con individuazione di periodi durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
2) Livello regionale - OO.SS. Regionali di riferimento e T.E.
Allo scopo di monitorare l’applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, nonché di intervenire tempestivamente ed efficacemente in relazione alle problematiche e/o criticità emerse, le Parti convengono di incontrarsi su richiesta di una di esse con particolare riferimento a:
• stato di avanzamento dell’opera e modalità organizzative della stessa;
• previsioni occupazionali;
• applicazione della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche sulla base del quadro generale degli eventi infortunistici eventualmente verificatisi, della loro entità e delle relative cause.
T.E. si attiverà affinché alle Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e alle RSU, secondo l’articolazione delle relazioni sindacali previste al presente articolo, venga riconosciuta la piena agibilità sindacale in ogni ambito connesso alla realizzazione di opere e/o servizi, ivi compresi, locali idonei a ciò dedicati, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai CCNL vigenti.
T.E. verificherà che la realizzazione della logistica di cantiere avvenga nel rispetto integrale della disciplina vigente, legale e contrattuale, in materia di servizi (alloggio, mensa, ambiente di lavoro).
Art. 2 - Regolarità dei rapporti di lavoro
Al fine di dare attuazione a quanto indicato in Premessa, TE inserirà nel contratto di affidamento / appalto da essa stipulato in qualità di concessionario l’obbligo vincolante, in capo al/i soggetto/i contraente/i, del rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle OO. SS. firmatarie del presente Protocollo, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione antinfortunistica ed in materia di responsabilità solidale.
Detta obbligazione comporta l’impegno, da parte del/i soggetto/i suddetto/i, ad inserire - a propria volta - un’obbligazione analoga in ogni contratto di subappalto/sub affidamento e/o fornitura eventualmente stipulato con ulteriori soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’Opera, garantendone l’effettivo rispetto.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, T.E. applicherà nei confronti dei soggetti realizzatori le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Accordo Quadro.
In particolare, in presenza di problemi di inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia di lavoro da parte delle imprese e dei soggetti impegnati nelle attività di cantiere o comunque operanti nell’area di cantiere si ricercheranno soluzioni conciliative.
Per quanto sopra esposto le parti firmatarie, laddove perdurino situazioni di criticità irrisolte, si incontreranno per una verifica della situazione di inadempienza e/o irregolarità e per definire misure ed iniziative atte a gestire e risolvere i problemi accertati. Indicativamente l’incontro dovrà tenersi entro 20 giorni dalla richiesta sindacale.
Al fine di evitare fenomeni di “caporalato” e facilitare la regolarità nei rapporti di lavoro le parti convengono che nei contratti che il/i soggetto/i contraente/i con T.E. dovrà/dovranno sottoscrivere con le altre imprese impegnate nella realizzazione dell’Opera, saranno indicate le modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati impegnati nella realizzazione dell’Opera, definendo le modalità di pagamento che garantiscano l’effettiva tracciabilità dei pagamenti ai sensi della normativa vigente.
Art. 3 - Mercato del lavoro
Le Parti convengono che l’avvio dell’opera è occasione importante per dare una risposta concreta sul piano dell’occupazione, soprattutto alla luce dell’attuale crisi economica e dei suoi riflessi sul mercato del lavoro.
In tale ambito le Parti concordano di operare al fine di promuovere ogni iniziativa utile volta ad agevolare e favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta professionale anche per il personale con difficile accesso al lavoro, a partire dal personale in cassa integrazione guadagni straordinaria e/o in deroga, al personale edile in disoccupazione ai sensi dell’art. 11 legge 223/91, in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento collettivo nonché di soggetti inoccupati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. F) sub (viii) del Regolamento CE n. 2204/2002.
A tal fine le Parti coinvolgendo le Istituzioni interessate favoriranno la realizzazione di un apposito sistema informativo (banca dati) contenente il personale di cui al punto che precede e che sarà reso disponibile a tutte le imprese operanti nei cantieri da definirsi anche sulla base delle esigenze professionali e dei relativi fabbisogni formativi e avvalendosi anche degli Enti Paritetici.
A seguito del completamento dei lavori e/o delle singole fasi di essi, le Parti - nell’intento di non disperdere le professionalità acquisite nella realizzazione dell’opera - concordano inoltre di verificare , la possibilità di attuare forme di ricollocazione per i lavoratori in esubero impiegati sull’Opera.
Le parti, in considerazione della complessità dei lavori, con la sottoscrizione del presente accordo che vale in tutti i sui effetti per l’intera Opera, concordano sull’unicità del cantiere ai fini sia delle norme pattuite sia dell’accesso agli ammortizzatori di cui al comma 2 all’art. 11 della legge n. 223/91 per le imprese edili.
Inoltre si impegnano a promuovere una iniziativa congiunta presso il Ministero del Lavoro volta ad ottenere il riconoscimento dell’unicità dell’opera rispetto ai requisiti previsti di cui alla sopraccitata legge.
Art. 4 - Sicurezza e prevenzione
Le Parti ribadiscono che l’applicazione ed il rispetto di tutta la normativa esistente e/o delle indicazioni istituzionali che dovessero essere successivamente definite anche a livello regionale in tema di sicurezza igiene e prevenzione, costituiscono obiettivo primario dell’organizzazione di cantiere.
Nell’ambito di incontri periodici verranno esaminati ed approfonditi alcuni temi sulla sicurezza riguardanti:
• le azioni di monitoraggio e prevenzione;
• le statistiche degli infortuni;
• la sorveglianza sanitaria;
• l’informazione e la formazione dei lavoratori;
• la formazione ed il ruolo dei RLS;
• l’applicazione delle norme legislative e contrattuali in materia.
L’esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza (RLS/RLST) è regolato con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa del settore edile e dei settori coinvolti; le forme e le modalità di attuazione di tale previsione saranno verificate dalle Parti.
T.E. verificherà il pieno ed effettivo rispetto di tale diritto da parte ogni impresa a qualsiasi titolo operante all’interno della commessa
Le Parti, vista la rilevanza che assume la tutela della salute e della sicurezza delle condizioni di lavoro, convengono di favorire la “cultura” della sicurezza verificando che le imprese si adoperino, in relazione alle specifiche disposizioni di legge e dei contratti, per lo svolgimento di :
• preventiva formazione dei lavoratori sui rischi specifici legati alla realizzazione dell’opera;
• formazione specifica per RLS con modalità che verranno stabilite tra le Parti a livello locale;
• incontri semestrali formativi ed informativi sul sistema di gestione della sicurezza rivolti ai responsabili aziendali preposti alla sicurezza ed ai RLS.
I programmi di formazione relativi ai delegati alla sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell’ambito di quanto previsto dai singoli CCNL (ivi compreso quello del settore costruzioni) e dalla legislazione regionale in corso di definizione saranno concordati a livello locale e saranno svolti in collaborazione i CPT esistenti nelle rispettive province di impiego.
Art. 5 - Contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali
Le parti riconoscono quali fondamentali strumenti di contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali in genere:
• La previsione nei contratti di affidamento e/o di appalto di clausole che consentano, a insindacabile giudizio della società affidataria e/o appaltante, la risoluzione del vincolo contrattuale con l’affidatario e/o appaltatore e la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.P.R. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori.
• La previsione, ai fini di prevenire il pericolo di infiltrazioni mafiose, con riferimento ai subcontratti non rientranti nell’ambito di applicazione del comma 12 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, e relativi alle seguenti categorie:
- trasporto di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- servizi di guardiania,
che l’aggiudicatario delle esecuzione delle opere acquisisca relativamente a tutti i sub-contraenti la seguente documentazione aggiornata da mettere a disposizione in caso di controlli e ispezioni da parte delle Stazioni Appaltanti e Autorità competenti:
• il certificato camerale con dicitura antimafia;
• il DURC;
• le generalità complete delle maestranze impiegate nell’esecuzione del sub-contratto;
• la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell’autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto con l’impianto finale di smaltimento.
Nel caso di “trasporto”, oltre alla copia della carta di circolazione, l’aggiudicatario acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.
• L’inserimento nei contratti di affidamento e/o di appalto di una clausola che preveda l’obbligo di denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché dell’impegno a segnalare alla Prefettura (o Autorità competente) e alla società affidataria e/o appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L’inosservanza dell’impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla società affidataria e/o appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto.
• La tracciabilità dei pagamenti e delle operazioni finanziarie attraverso bonifico bancario o altre forme che consentono comunque la “tracciabilità”
del pagamento stesso, riportando le motivazioni dei pagamenti.
• Le parti dopo la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano sia prima dell’inizio e sia durante i lavori, ad attivare le varie azioni congiunte tese a spiegare, condividere e realizzare la legalità e le sue varie declinazioni a tutti i soggetti costruttori dei livelli interessati nella realizzazione del cantiere di T.E.
Art. 6 - Conferenza informativa sulla sicurezza
Per gli aspetti relativi alla sicurezza, nell’ambito della propria attività di coordinamento, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) convocherà apposite sessioni informative a livello di singola opera/tratta, alle quali saranno invitati:
a) il Committente o il Responsabile dei Lavori;
b) un Rappresentante per ciascuna delle imprese Affidatarie Socia di TE;
c) un Rappresentante per ogni impresa esecutrice;
d) un Rappresentante della Sicurezza Territoriale dei Lavoratori - RLST;
e) un Rappresentante del Comitato Paritetico Territoriale - CPT;
f) gli RLS delle imprese presenti in cantiere;
g) i rappresentanti OOSS territoriali delle tratte interessate.
Tali sessioni informative verranno convocate dal CSE ogni 6 mesi o su richiesta motivata di una delle parti sopra indicate.
Ferme restando le responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), durante tali sessioni informative saranno valutate le azioni volte al miglioramento degli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, ivi compresa la valutazione dei rischi psicosociali (alcool e droghe correlate) e formazione.
I firmatari del presente protocollo - in qualità di operatori o di Organizzazioni Sindacali - si impegneranno a fare confluire in prima istanza nell’ambito della prima conferenza informativa eventuali problematiche inerenti la sicurezza del lavoro.
Milano, 11 Maggio 2011