Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Bolzano e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Edilizia, Edili e affini, Bolzano
Sommario:
Art. 1. - Orario di lavoro. Art. 2. - Lavori in galleria. Art. 3. - Indennità per lavori in alta montagna. Art. 4. - Lavori fuori zona. |
Art. 5. - Attrezzi di lavoro. Art. 6. - Validità e durata. Dichiarazione a verbale. |
Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alla industria edile ed affini della provincia di Bolzano, 30 settembre 1959.
In Bolzano, addì 30 settembre 1959, tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Bolzano [...], con l’intervento della Delegazione Industriale [...] e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Bolzano – Cgil [...], e l’Unione Sindacale Provinciale Cisl della provincia di Bolzano [...], e la Camera Sindacale – Uil [...], visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria edile ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959 e relativi allegati; in relazione al terzo comma di cui all’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, si riportano qui di seguito le disposizioni integrative - per la provincia di Bolzano per gli operai addetti alle imprese nei confronti delle quali è applicabile il medesimo contratto nazionale - in vigore alla data di stipulazione del Contratto Nazionale stesso.
Art. 1. - Orario di lavoro.
I mesi per i quali è consentito, ai sensi del Decreto 10 settembre 1923, n. 1957, di superare i limiti di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere e 60 settimanali, sono i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.
Art. 2. - Lavori in galleria.
Le percentuali di maggiorazione da corrispondersi al personale addetto ai lavori in galleria, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 23 del CCNL, sono le seguenti:
a) per il personale addetto:
al fronte di perforazione e di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio;
anche quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro fino a 15 cm.
27 %
a-1) per il personale addetto:
al fronte di perforazione e di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di getti d’acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro, oltre i 15 cm
34 %
a-2) per il personale addetto:
al fronte di perforazione e di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti; in tal caso la percentuale di maggiorazione dovrà concordarsi di volta in volta tra le parti;
b) per il personale addetto: a lavori di rivestimento, intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori per opere sussidiarie;
ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un’altezza di acqua sul piano di lavoro fino a 15 cm.
15 %
b-1) per il personale addetto:
a lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;
a lavori per opere sussidiarie;
ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione;
quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro, oltre i 15 cm
18 %
b-2) per il personale addetto:
a lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;
a lavori per opere sussidiarie;
ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione; quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti;
in tal caso la percentuale di maggiorazione dovrà concordarsi di volta in volta tra le parti;
c) per il personale addetto:
alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori dell’armamento delle linee ferroviarie
6 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui sopra, una ulteriore indennità del 10 %.
Art. 3. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del CCNL l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna resta cosi stabilita:
а) per lavori eseguiti oltre i 1300 metri s.l.m. fino a metri 1800 s.l.m 7 %
b) per lavori eseguiti oltre i 1800 metri s.l.m. 9 %
Le suddette indennità non sono dovute agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 5 km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Le suddette percentuali sono comprensive di qualsiasi diritto degli operai per vitto.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Per la determinazione della percentuale di maggiorazione da applicarsi nei lavori che si svolgono a quote prossime ai limiti suddetti, si fa riferimento alla quota dell’opera principale; la percentuale così determinata si applica anche a quote superiori o inferiori al limite più prossimo, sempreché si tratti di parti secondarie di opere principali e con queste connesse.
Tale dispositivo non si applica quando trattasi di squadre operanti in forma autonoma.
Art. 6. - Validità e durata.
Il presente contratto Collettivo avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale cui si riferisce. [...]
Dichiarazione a verbale.
In relazione all’art. 61 del CCNL 24 luglio 1959 la rappresentanza industriale concorda che il contributo di cui al predetto articolo 61 per il finanziamento delle scuole professionali rimanga stabilito, nel caso di istituzione delle scuole stesse, nella misura dello 0,50 % della paga base di fatto.