Tipologia: CCNL
Data firma: 13 ottobre 1959
Validità: 01.07.1959 - 30.06.1962
Parti: Com e Fndai
Settori: Servizi, Aziende municipalizzate, Dirigenti

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Ferie.
Art. 4. - Aspettativa.
Art. 5. - Trasferimenti.
Art. 6. - Trattamento di infortunio o di malattia derivanti da cause di servizio.
Art. 7. - Trattamento di infortunio o di malattia, non derivanti da cause di servizio.
Art. 8. - Assistenza di malattia.
Art. 9. - Previdenza.
Art. 10. - Trapasso di azienda.
Art. 11. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 12. - Anzianità.
Art. 13. - Indennità d’anzianità o di dimissioni.
Art. 14. - Indennità in caso di morte.
Art. 15. - Benemerenze nazionali.
Art. 16. - Aumenti periodici.
Art. 17. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Disposizioni speciali per i dirigenti, di aziende municipalizzate di trasporto.
Art. 19. - Inscindibilità del contratto.
Art. 20. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali municipalizzate, 13 ottobre 1959

Addì, 13 ottobre 1959, in Roma, tra la Confederazione della Municipalizzazione (Com) [...] e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Fndai) [...], si è stipulato il presente contratto, che disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende industriali municipalizzate e i dirigenti di cui all’art. 1

Art. 1. - Applicabilità.
Il presente contratto si applica:
а) ai direttori, ferme restando le norme stabilite dalla legge sulla municipalizzazione, ai vice direttori e a tutti coloro che abbiano la responsabilità d’importanti servizi e che siano espressamente riconosciuti dirigenti dall’azienda;
b) a coloro i quali rivestano la qualifica di dirigenti, ad essi riconosciuta dall’azienda.
Chiarimento a verbale.
Il presente contratto non si applica ai direttori delle aziende farmaceutiche municipalizzate, né ai dipendenti delle stesse ai quali sia stata riconosciuta dall’azienda la qualifica di dirigente, appartenendo tali aziende al settore del commercio.
I direttori oppure i dirigenti di tali aziende il cui rapporto di lavoro sia stato già regolato, per decisione aziendale, dal contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali municipalizzate, conserveranno tale diritto ad personam.

Art. 3. - Ferie.
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie nelle seguenti misure:
giorni 20 in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni;
giorni 25 in caso di anzianità di servizio oltre i 5 e fino a 10 anni;
giorni 30 in caso di anzianità di servizio oltre i 10 anni;
Qualora eccezionali necessità dell’azienda non consentissero il godimento totale o parziale delle ferie, verrà corrisposta al dirigente, per il periodo non goduto, un’indennità proporzionale alla sua retribuzione mensile.
[...]

Art. 9. - Previdenza.
Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di legge e contrattuali che disciplinano i singoli istituti previdenziali.

Art. 18. - Disposizioni speciali per i dirigenti, di aziende municipalizzate di trasporto.
Il presente contratto non si applica ai dirigenti che godono del trattamento giuridico di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148 per averlo a suo tempo conservato, ai sensi della facoltà prevista dall’art. 7 del citato regio decreto-legge.
Per tutti gli altri dirigenti di aziende municipalizzate di trasporto, il cui rapporto di lavoro è regolato da patti speciali, restano in vigore, in quanto per essi più favorevoli, le norme relative ai seguenti istituti:
a) ferie (ai sensi dell’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 agosto 1939);
b) trattamento d’infortunio e malattia professionale (ai sensi dell’art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 agosto 1939);
c) indennità d’anzianità (ai sensi dell’art. 2, comma primo, dell’accordo nazionale 28 marzo 1947);
d) indennità sostitutiva della previdenza per il periodo anteriore al 31 dicembre 1938 (ai sensi dell’art. 2, comma secondo, dell’accordo nazionale 28 marzo 1947).