Tribunale di Brescia, Sez. Lav., 5 agosto 2013, n. 642 - Operazioni di soccorso in seguito ad infortunio e partecipazione ad un sciopero: allontanamento dalla postazione di lavoro





REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in funzione dì giudice monocratico dei lavoro in persona della dott.ssa Marta Vittoria Azzollini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa di lavoro n. 486/2012 R.G. promossa

Da:

V. Ugo, con l'avv. Ragusa Giuseppe giusta procura alle liti in atti
-ATTORE-
contro:
Iveco spa, corrente in Torino VIA Puglia n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore con gli avv.ti. Giacinto Favalli, Roberto Gorio, Riccardo Barbieri, Marina Tona
-CONVENUTA-

Oggetto: impugnativa sanzione disciplinare
Conclusioni dello parti : come da rispettivi atti
Causa chiusa a sentenza il 21-6-2011

Fatto


Con ricorso depositato il 16-2-2012 V. Ugo esponeva che:
1) lavorava come operaio di 3* 'livello presso il reparto prelinea della IVECO spa;
2) era RSU e dirigente Fiom-Cgil;
3) il 17-1-2012 tra le ore 9.00 e 9,30 nel reparto si era verificato un grave infortunio sul lavoro;
4) terminate le operazioni di soccorso i lavoratori, dopo essersi consultati, decidevano di aderire allo sciopero nel frattempo proclamato dalla Fiom-Cgil per lo stesso giorno, dalle 13.00 alle 14.00, per porre l'attenzione sul tema della sicurezza;
5) il 20-1-2012 "la società gli aveva contestato di essersi allontanato ripetutamente dalla propria postazione di lavoro dalle ore: 10.25 alle ore 12.55 del 17-1-2012 senza autorizzazione e nonostante gli inviti del suo responsabile»;
6) in data 27-l-2012 la stessa gli aveva applicato la sanzione disciplinare di tre ore di multa; ciò premesso il ricorrente chiedeva che tale sanzione fosse dichiarata illegittima in quanto egli, come gli altri lavoratori del reparto, aveva assistito il lavoratore infortunato sino all'arrivo dell'autoambulanza e, dopo aver ripreso lo svolgimento del lavoro, aveva aderito allo sciopero alle ore 13.00, esercitando un proprio diritto. La società convenuta si costituiva evidenziando che non riconosceva il ruolo di RSU dichiarato dal ricorrente (in quanto presso la società erano costituite RSA elette dalla OOSS firmatarie del contratto specifico di lavoro di primo livello- fra cui non rientrava la FIOM-CGIL), precisando che la contestazione atteneva esclusivamente al comportamento tenuto dal ricorrente dopo che il lavoratore infortunato è stato soccorso e prima dell'inizio dello sciopero, e insistendo sulla legittimità della sanzione disciplinate irrogata.
Dopo l'assunzione dai testimoni e il deposito di note scritte autorizzate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza con pubblica lettura del dispositivo.

Diritto

 

I fatti oggetto di contestazione - costituiti dall'aver il ricorrente abbandonato a più riprese il proprio posto di lavoro nel lasso temporale intercorso tra la fine delle operazioni di soccorso al lavoratore infortunato e l'inizio dello sciopero - sono stati provati nel corso dell'istruttoria testimoniale. Infatti il teste S. ha confermato che il sig. V. era passato in un primo tempo "da un capannello all'altro" diffondendo la notizia che vi era stato l'infortunio e che il sindacato stava valutando la possibilità di proclamare uno sciopero ed era poi tornato, dopo circa una mezz'ora, per comunicare l'orario dello sciopero stesso.
Deve ritenersi altresì provato che il ricorrente fu invitato (poco importa se una volta sola, come da lui sostenuto, o più volte, come sostenuto dalla convenuta e confermato dai testi M. e T. dai propri responsabili a riprendere l'attività lavorativa. Il diritto di sciopero è garantito dall'art. 40 Cost., norma di carattere precettivo e d'immediata attuazione con cui il costituente italiano ha inteso riconoscere non soltanto la libertà di sciopero, me anche un. diritto soggettivo di sciopero, il diritto cioè, del lavoratore subordinato di astenersi dal lavoro senza .rendersi cosi facendo, inadempiente e come tale passibile delle sanzioni civili conseguenti all'inadempimento contrattuale. Deve ritenersi che tale diritto nel caso di specie, stante le particolarità dei caso, comprenda, oltre che l'adesione allo sciopero, anche l'attività prodromica di organizzazione dello sciopero stesso, che fu sostanzialmente uno sciopero spontaneo, anche se formalmente indetto dalla FIOM. Il V. in sede di interrogatorio libero ha dichiarato : "... vedendo il malcontento dei miei colleghi pensai che fosse opportuno organizzare uno sciopero; ovviamente dovetti parlare con i. singoli lavoratori anche passando dalle postazioni di lavoro di ciascuno, all'interno del reparto e, poiché la reazione fu positiva, proclamai lo sciopero...".
Se è vero che in generale la condotta del lavoratore che abbandoni lo propria postazione lavorativa nel corso dell'orario di lavoro configura astrattamente un inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, non può non tenersi conto che l'infortunio accaduto poco prima aveva effettivamente suscitato l'allarme dei lavoratori.
In proposito il teste S. ha evidenziato che era la prima volta che assisteva ad un infortunio cosi grave e che tale fatto aveva suscitato "un certo subbuglio" tra gli operai. Del resto la circostanza che i lavoratori sentissero l'esigenza di confrontarsi sull'accaduto è dimostrata indirettamente dal fatto che lo sciopero indetto ebbe successo (v. testa P.).
Il comportamento del ricorrente deve pertanto ritenersi scriminato dall'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto di sciopero.
In ogni caso, anche a non ritenerlo scriminante, tale comportamento fu originato da ragioni di. tipo sindacale note alla convenuta (v. dich. teste T.: "V. continuò a girare da una postazione all'altra per raccogliere adesioni per uno sciopero, legato all'infortunio, che intendeva indire"), che ne attenuano la gravità e rendono sproporzionata la sanzione applicata.
Per quanto la fattispecie non rientri precisamente nell'attività di propaganda e proselitismo di cui all'art. 26 stat. lav., si osserva che in ogni caso il comportamento tenuto dal ricorrente
non ha comportato pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale in ragione del tipo di produzione giornaliera assegnatagli (a pezzi), dallo stesso rispettata, "a parte l'incidenza dell'ora di sciopero" (v. int- lib. ric.).
Tale profilo non è sostanzialmente stato contestato dalla convenuta.
In conclusione la sanzione de qua deve essere dichiarata illegittima e annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudico monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, cosi provvede: 1) dichiara illegittima la sanzione di tre
ore dì multa comminata 27-01-2012 a V. con provvedimento in data; 2) condanna la Iveco s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 2000,00 oltre accessori. .-Brescia 16.7.2010

Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2013