Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 29 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 28.02.1962
Parti: Associazione fra gli Industriali della Provincia di Terni e Camera Confederale Provinciale di Terni-Cgil, Unione Sindacale Provinciale di Terni-Cisl, Camera Sindacale Provinciale di Terni-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Terni

Sommario:

Art. 1. - Parte generale e regolamentare.
Art. 2. - Classificazione degli operai.
Art. 3. - Lavoro speciale.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Terni, 29 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 29 del mese di settembre, in Terni, presso la sede dell’Associazione Industriali, tra l’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Terni [...] e la Camera Confederale Provinciale di Terni della Cgil [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Terni della Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale di Terni della Uil [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nella Provincia di Terni.

Art. 1. - Parte generale e regolamentare.
Per quanto riguarda la parte generale e regolamentare si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato in Roma l’11 luglio 1959 fra le Organizzazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori dell’industria, ilei quale il presente contratto è parte integrante.

Art. 3. - Lavoro speciale.
Con riferimento all’art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro si determinano come appresso le maggiorazioni sulla paga conglobata da corrispondersi per i lavori speciali qui indicati:
1) Lavori su scale aeree, funi in tecchia, ponti a sbalzo, lance, zattere ecc. 10%
2) lavori in acqua:
quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un’altezza d’acqua, sul piano di lavoro, fino a 12 centimetri 10%
quando l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua, o melma, di altezza superiore a 12 cm. 21%