Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 16 aprile 1959
Validità: 16.04.1959 - 29.09.1962
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Associazione Polesana dei Coltivatori Diretti e Fisba, Cisl, Liberbraccianti, Camera sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Rovigo

Sommario:

Parte prima Regolamento generale
Art. 1.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Contratto individuale.
Art. 4. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 7. - Ammissione al lavoro delle donne e dei ragazzi.
Art. 8. - Tutela della maternità.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Interruzione di lavoro - Recuperi.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Corresponsione del salario nelle ricorrenze nazionali.
Art. 14. - Riposo settimanale e domenicale.
Art. 15. - Retribuzione dei lavoratori.
Art. 16. - Zone malariche.
Art. 17. - Cottimo.
Art. 18. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 19. - Malattie ed infortuni.
Art. 20. - Pronto soccorso.
Art. 21. - Ferie retribuite.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento.
Art. 24. - Indennità di anzianità.
Art. 25. - Indennità di licenziamento dell’obbligato.
Art. 26. - Permessi straordinari.
Art. 27. - Attrezzi di lavoro.
Art. 28. - Norme disciplinari.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Controversie individuali.
Art. 31. - Controversie collettive.
Art. 32. - Commissione provinciale di conciliazione.
Art. 33. - Decorrenza e durata.
Parte seconda Braccianti avventizi
Art. 34. - Qualifica.
Art. 35.
Art. 36. - Prestazione d’opera in presenza di macchine.
Art. 37. - Paga dei braccianti ultrasessantacinquenni.
Art. 38. - Sfalcio foraggi - Battitura falce fienaia.
Parte terza Braccianti obbligati
Art. 39. Qualifica.
Art. 40. - Paga oraria.
Parte quarta Salariati fissi
Art. 41. - Qualifica.
Art. 42. - Mansioni ed obblighi dei salariati.
Art. 43. - Capi di bestiame affidati al salariato.
Art. 44. - Salario.
Art. 45. - Compensi accessori e diarie.
Art. 46. - Assistenza sanitaria.
Art. 47. - Casi di forza maggiore
Parte quinta Specializzati
Art. 48.
Art. 49. - Salario annuale da distribuirsi mensilmente.
Art. 50. - Disciplina - Responsabilità.
Parte sesta Classifica delle aziende carico aziendale di mano d’opera ripartizione del lavoro
Art. 51. - Classifica delle aziende.
Art. 52. - Carico aziendale di mano d’opera.
Parte settima Cointeressenza

Art. 53. - Natura del rapporto.
Art. 54. - Oneri a carico dei conduttori.
Art. 55. - Lavori a carico del cointeressato.
Art. 56. - Percentuali di cointeressenza.
Art. 57. - Divisione dei prodotti - Vendita in comune - Trattenute.
Art. 58. - Irrigazioni.
Parte ottava Coltivazione in economia delle piante sarchiate
Art. 59.
Parte nona Cottimo pieno per la mietitura e trebbiatura del frumento, avena, orzo e segala
Art. 60.
Parte decima Compartecipazione facoltativa del frumento
Art. 61.
Art. 62. - Percentuali di compartecipazione.
Art. 63. - Concorso spese da parte dei compartecipanti.
Art. 64. - Assicurazione del prodotto contro i danni della grandine.
Art. 65. - Anticipazioni.
Art. 66. - Rimborso spese e anticipazioni.
Parte undecima Cottimo pieno per il facchinaggio dei depositi e dei materiali
Art. 67.
Art. 68.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della provincia di Rovigo, 16 aprile 1959

Nella Prefettura di Rovigo, addì 16 aprile 1959 [...], sono convenuti: Associazione Provinciale degli Agricoltori [...], Associazione Polesana dei Coltivatori Diretti [...], Fisba, [...] Cisl, [...] Liberbraccianti [...], Camera sindacale Provinciale dell’Uil [...].
Il Prefetto Pandozy - nell’interesse della produzione nazionale e della pacificazione nelle campagne - invita le parti a trovare un accordo sulla vertenza in corso nel settore dell’agricoltura.
Le parti convengono: di addivenire alla firma del patto agricolo provinciale che avrà validità da oggi al 29 settembre 1962 (millenovecentosessantadue).
Il presente Contratto Collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della Provincia di Rovigo da valere da oggi 16 aprile 1959 fino al 29 settembre 1962 (millenovecentosessantadue) si suddivide in 11 parti principali e cioè:
1) Regolamento generale;
2) Braccianti avventizi;
3) Braccianti obbligati;
4) Braccianti salariati fissi (bovai, manzolai, mungitori e cavallanti);
5) Braccianti salariati fissi specializzati (macchinisti, motoristi, fabbri, falegnami, muratori, fuochisti e apprendisti);
6) Classifica delle aziende - carico aziendale di mano d’opera - ripartizione del lavoro;
7) Cointeressenza nella coltivazione delle principali piante sarchiate;
8) Coltivazione in economia di alcune piante sarchiate;
9) Cottimo pieno in natura, o tariffa oraria in natura, per la raccolta del frumento, avena, orzo e segala;
10) Compartecipazione del frumento;
11) Cottimo pieno per il facchinaggio dei prodotti e dei materiali da e per le aziende agricole.

Parte prima Regolamento generale
Art. 1.

Braccianti agricoli sono quei lavoratori d’ambo i sessi, i quali occupati abitualmente in agricoltura, vengono assunti per la esecuzione dei lavori di carattere ordinario, straordinario od accessorio.
I braccianti, in rapporto al periodo di tempo per il quale vengono assunti, si definiscono nel modo seguente:
а) avventizi;
b) obbligati;
c) salariati fissi;
d) cointeressati nella coltivazione delle piante sarchiate;
e) giornalieri per la coltivazione in economia di alcune sarchiate;
f) cottimisti e giornalieri per la raccolta del frumento, avena, orzo e segala;
g) compartecipanti nella coltivazione del frumento;
h) cottimisti per il facchinaggio dei prodotti e dei materiali da e per le aziende agricole.
Braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.
Braccianti obbligati.
Per braccianti obbligati si intendono quei lavoratori agricoli ai quali viene garantito dal conduttore un numero di giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un anno agrario; essi sono retribuiti con paga oraria da corrispondersi alla fine della settimana.
Del pari gli obbligati garantiscono alla azienda la loro prestazione ogni qualvolta questa venga richiesta.
Il numero complessivo delle giornate garantite a ciascun obbligato e i periodi entro i quali debbono essere compiute, vengono stabiliti come appresso:
а) trimestre ottobre - novembre - dicembre gg. 49
b) trimestre gennaio - febbraio - marzo gg. 35
c) semestre aprile - settembre gg. 102
Totale gg. 186
Salariati fissi.
Per salariati fissi si intendono i lavoratori agricoli assunti e vincolati con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolga ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiedono, fruendo dell’abitazione ed annessi c la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente la qualifica di lavoratori agricoli salariati fissi ed obbligati dovrà risultare dal Contratto individuale di cui all'art. 3.
Cointeressati.
Per cointeressati si intendono quei lavoratori agricoli ai quali viene assegnata una determinata superficie di terreno da investirsi a piante sarchiate; essi provvedono direttamente alla esecuzione di tutte le operazioni colturali e alla raccolta dei prodotti relativi e sono retribuiti a percentuale fissa in natura.
Giornalieri per la coltivazione in economia di alcune sarchiate.
Sono considerati tali i lavoratori agricoli che vengono assunti giornalmente, senza alcun vincolo di durata e retribuiti con paga oraria.
Cottimisti giornalieri per la mietitura e trebbiatura.
Sono lavoratori cottimisti o giornalieri per la mietitura e trebbiatura del frumento, avena, orzo e segala, coloro i quali vengono assunti per la raccolta dei suddetti cereali, retribuiti a cottimo pieno in natura o a tariffa oraria in natura.
Compartecipanti.
Sono compartecipanti quelli assunti per la coltivazione del frumento col sistema della compartecipazione piena, secondo le norme previste alla parte decima del Contratto Collettivo.

Art. 3. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed i lavoratori salariati fissi ed obbligati, all’atto dell’assunzione, dovrà essere redatto e firmato un contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo allegato al libretto sindacale di lavoro e dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione.

Art. 4. - Libretto sindacale di lavoro.
(da accordarsi).

Art. 6. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, per gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme in vigore.

Art. 7. - Ammissione al lavoro delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 8. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Art. 9. - Orario di lavoro.
L'orario normale giornaliero di lavoro nei vari mesi dell’anno è il seguente: ottobre, ore 8, novembre, ore 7; dicembre, gennaio, febbraio, ore 6; marzo, ore 7; aprile, ore 8; maggio, giugno e luglio, ore 9; agosto e settembre, ore 8.
La distribuzione delle ore nella giornata sarà fatta secondo le esigenze aziendali e le consuetudini locali.
Fatta eccezione per i mesi di maggio, giugno e luglio, nei quali l'orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere, negli altri mesi l’orario normale non potrà mai superare le 48 ore settimanali.
La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura.
Il tempo occorrente per portarsi dal luogo di riunione preventivamente stabilito dal dirigente dell’azienda ai posti di lavoro e viceversa, è parte integrante dell’orario di lavoro.
Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, l’orario normale di lavoro è determinato in via indiretta delle mansioni e dalla dotazione di bestiame previsti per ciascuna categoria dal presente contratto.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si considera:
а) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’articolo precedente;
b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’articolo 12.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi previsti negli ultimi due comma del presente articolo.
[...]

Art. 11. - Interruzione di lavoro - Recuperi.
Per quanto attiene al recupero per intemperie o cause di forza maggiore valgono le disposizioni di legge.

Art. 14. - Riposo settimanale e domenicale.
Ai lavoratori fissi e obbligati, che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame, hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposti possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora però a giudizio dell’agricoltore ciò non fosse possibile, i salariati di cui al comma precedente dovranno eseguire anche nel giorno di riposo le mansioni tassative previste per ciascuna categoria.
A tali salariati, i quali non possono fruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo ai forfait pari a 20 giorni retribuiti per ogni anno, in una sola volta o divisi in due periodi, a seconda delle esigenze della azienda.

Art. 16. - Zone malariche.
Per quanto riguarda l’indennità ai lavoratori, in considerazione che nei Comuni della Provincia, attualmente riconosciuti quali zone malariche a sensi di legge, non si sono riscontrati casi di malaria, si soprassiede alla determinazione di tale indennità fino a quando non si verifichi un caso di malaria primitiva.

Art. 17. - Cottimo.
[...]
Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da apposita annotazione sul libretto sindacale di lavoro.

Art. 19. - Malattie ed infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Pronto soccorso.
Quando l’operaio lavori in presenza di macchine mosse da agente inanimato, è fatto obbligo al conduttore di tenere sul posto il materiale occorrente per i primi soccorsi d’urgenza in caso di infortunio.

Art. 21. - Ferie retribuite.
Ai salariati fissi e agli obbligati spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]

Art. 27. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al salariato fisso gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
I braccianti avventizi e gli obbligati sono tenuti a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Tutti i lavoratori (braccianti, salariati ed obbligati) sono tenuti a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro. Essi risponderanno delle perdite e dei danni imputabili a loro colpa e l’ammontare relativo verrà loro trattenuto sulle rispettive competenze.

Art. 28. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ad essi ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e fra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da Parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravita della mancanza, nel modo seguente:
1) Sarà punito con la multa fino ad un massimo di due ore di paga oraria:
a) chi senza motivo, ritardi l’inizio del lavoro o ne anticipi la cessazione;
b) chi per incuria, arrechi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi.
[...]
2) Sarà punito con la sospensione dal lavoro fino ad un massimo di giorni 2:
[...]
b) chi, nella giornata abbandoni il lavoro e si assenti poi per 2 giorni consecutivi di lavoro senza giustificato motivo;
c) chi si presenti al lavoro in istato di manifesta ubriachezza.
3) Sarà punito con il licenziamento immediato e senza alcun diritto al preavviso e indennità:
a) chi si renda colpevole di furto o di danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[...]
c) chi si renda recidivo nelle mancanze che abbiano dato luogo alla punizione prevista dal paragrafo 2;
d) chi si renda colpevole di atti di tale gravita da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 30. - Controversie individuali.
In caso di controversia fra il datore di lavoro e il prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere mandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
A tal fine la parte interessata comunicherà gli estremi della Vertenza alla propria Organizzazione, la quale provvederà a prendere i necessari contatti con l’Organizzazione della controparte, onde Esperire il tentativo di conciliazione.
Le Organizzazioni sindacali interessate convocheranno le parti e provvederanno entro 15 giorni all’esame della vertenza e al tentativo di componimento della medesima.
Del risultato verrà redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dalle parti interessate.

Art. 31. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto Collettivo saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 32. - Commissione provinciale di conciliazione.
È istituita una Commissione Provinciale composta da due rappresentanti per ogni singola Organizzazione contraente. Tale Commissione si riunirà in una sede che sarà stabilita di volta in volta dalle Organizzazioni interessate.
La Commissione Provinciale ha le seguenti funzioni:
а) tentare l’amichevole componimento di tutte le controversie collettive relative alla applicazione ed interpretazione del presente Contratto;
b) tentare l’amichevole componimento delle controversie individuali relative alla interpretazione del presente Contratto;
[...]
Per l’espletamento del tentativo di conciliazione di cui alle lettere b) e c) la Commissione provinciale dovrà provvedervi entro 15 giorni, mentre per la lettera a) il termine viene fissato in giorni 30.
Del risultato di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Parte seconda Braccianti avventizi
Art. 34. - Qualifica.

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine delle prestazioni o comunque a fine settimana.
Classifica.
Agli effetti della capacità lavorativa, del carico aziendale di manodopera, nonché della retribuzione oraria, i braccianti avventizi sono classificati come segue:
a) uomo dai 18 ai 65 anni compiuti: unità lavorativa uomo 1,00;
b) uomo dai 17 ai 18 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,92;
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,75;
d) ragazzi dai 15 ai 16 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,72;
e) donne dai 16 ai 60 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,81;
f) ragazze dai 15 ai 16 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,66;
g) uomini oltre i 65 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,94.
Le percentuali di cui sopra rappresentano l’applicazione della norma n. 9 del Patto Nazionale braccianti avventizi che prevede il mantenimento delle condizioni di maggior favore esistenti nella Provincia.

Art. 35.
[...]
Sono considerati lavori speciali:
a) lo spurgo e l’approfondimento dei maceri;
b) lo scavo di fossi o di nuovi maceri in terreno spugnoso (melma) o in presenza di acqua;
c) lo scavo di terra - fossi o maceri - oltre a metri 1,20 di profondità;
d) l’irrorazione delle piante in genere con la pompa a zaino;
e) la mietitura e trebbiatura dei semi di foraggere;
f) la frantumazione di piante legnose per la confezione di zocca da ardere;
g) lo spargimento della calciocianamide.

Art. 38. - Sfalcio foraggi - Battitura falce fienaia.
Nella sfalcio a mano dei foraggi e quando vi sia adibito per una intera giornata, il bracciante avrà diritto ad un abbuono di mezz’ora retribuita per la battitura delle falce fienaia.
Il bracciante dovrà però in ogni caso presentarsi al lavoro colla falce fienaia già pronta.

Parte terza Braccianti obbligati
Art. 39. Qualifica.

Per braccianti obbligati si intendono quei lavoratori agricoli ai quali viene garantito dal conduttore un numero di giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un’annata agraria; essi sono retribuiti con paga oraria da corrispondersi alla fine della settimana. Del pari gli obbligati garantiscono all’azienda la loro prestazione ogni qualvolta questa venga richiesta.
Per quanto riguarda il contratto individuale per braccianti obbligati, le parti si richiamano all’art. 3.
Agli obbligati vengono garantite n. 186 giornate di lavoro nel corso dell’annata agraria, oltre alle seguenti concessioni:
a) il godimento gratuito, sulle aziende, di una casa sana e sufficiente ai bisogni di ogni singola famiglia;
b) il godimento gratuito di una particella di terreno circostante la casa, da coltivarsi ad ortaggi di mq. 200;
c) l’allevamento di maiali, di polli nel limite del fabbisogno familiare a condizione che non arrechino danno alle colture e ai fondi;
d) l’assegnazione di terreno a cointeressenza - piante sarchiate -in proporzione alla capacità lavorativa della famiglia;
e) la partecipazione ai lavori stagionali di mietitura e trebbiatura del frumento.
In via transitoria resta stabilito che, quando la famiglia dell’obbligato si componga di più lavoratori - uomini, in sede di classifica delle aziende, si potrà, caso per caso ed in accordo col datore di lavoro, ragionevolmente limitare il numero degli obbligati di tale famiglia.
Nell’esame dei vari casi dovrà essere tenuto presente:
1) Le inderogabili necessità delle singole aziende agricole;
2) Che la casa di abitazione del singolo obbligato si componga di un numero di vani non inferiore ai due, oltre la adiacenze;
3) Se si tratta di ammogliati o di celibi.
Questi ultimi, quando se ne ravviserà l’opportunità potranno essere esclusi dall’appartenenza alla categoria.
Classifica.
Agli effetti della capacità lavorativa, del carico aziendale di manodopera, nonché della retribuzione oraria, i braccianti obbligati sono classificati come segue:
а) uomini dai 18 ai 65 anni compiuti: unità lavorativa uomo 1.00:
b) uomini dai 17 ai 18 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,92;
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,75;
d) ragazzi dai 15 a 16 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,72.
La distribuzione del terreno a cointeressenza e delle superfici sottoposte a cottimo di mietitura, è demandata agli uffici di collocamento.

Art. 40. - Paga oraria.
[...]
Per quanto riguarda i lavori speciali, si fa riferimento alla elencazione fatta per la categoria braccianti avventizi.
[...]
Le donne della famiglia dell’obbligato che prendono parte ai lavori agricoli, saranno considerate a tutti gli effetti alla stessa stregua della categoria avventizi.
Per quanto attiene lo sfalcio dei foraggi e la battitura della falce fienaia, anche per la categoria degli obbligati valgono le disposizioni contenute nell’art. 38 - categoria avventizi - del presente contratto collettivo.

Parte quarta Salariati fissi
Art. 41. - Qualifica.

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrotta^ mente per tutta la durata del rapporto di lavoro presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene cori risposta mensilmente a norma del presente contratto collettivo.
Sono salariati fissi: i bovai, i manzolai, i mungitori e i cavallanti.
Alla famiglia del salariato fisso è pertanto concesso:
а) il godimento gratuito sulle aziende di una casa sana e sufficiente, possibilmente non inferiore ai quattro vani, compresa la cucina;
b) il godimento gratuito di una particella di terreno circostante la casa, da coltivarsi ad ortaggi, di metri quadrati 200;
c) l’allevamento di maiali e di polli nel limite del fabbisogno familiare, a condizione che non arrechino danni alle colture e ai fondi;
d) il terreno a cointeressenza – piante sarchiate – in proporzione alla capacità lavorativa della unità familiare.
La distribuzione del terreno a cointeressenza e delle superfici sottoposte a cottimo di mietitura, è demandata agli uffici di collocamento.

Art. 42. - Mansioni ed obblighi dei salariati.
Ai salariati fissi è fatto obbligo:
a) della custodia, cura ed alimentazione del bestiame;
b) di compiere tutti i servizi di stalla, compreso l’assestamento delle concimaie e la distribuzione su di esse dei colaticci dei pozzi neri;
e) di provvedere all’assestamento e alla distribuzione del mangime e del lettime nel fienile;
d) di provvedere al consuetudinario rifornimento della stalla di mangime e lettime;
e) di compiere col bestiame tutti i lavori aziendali, compresi i trasporti da e per le aziende, con l’obbligo dell’assestamento sul carro e scarico dal carro dei prodotti agricoli e di tutte le merci;
f) della custodia e pulizia degli attrezzi;
g) di compiere la pulizia delle corti aziendali e dei cortili.
Nell’adempimento del loro servizio i salariati dovranno sempre comportarsi da buoni padri di famiglia.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Art. 43. - Capi di bestiame affidati al salariato.
Il numero dei capi di bestiame affidati al salariato fisso è fissato come segue:
a) Ad ogni bovaio n. 14 (quattordici) capi da lavoro, da latte o da carne dopo il compimento del secondo anno, esclusi i vitelli lattanti con una tolleranza di n. 4 (quattro) capi;
1) Qualora nell’azienda l’aratura venga fatta esclusivamente con mezzi meccanici il numero suddetto dei capi sarà aumentato di due;
2) Qualora l’azienda disponga di mezzi meccanici per il sollevamento dell’acqua per l’abbeverata o di abbeveratoi istallati nelle poste il numero dei capi sarà aumentato di due.
Resta inteso che qualora dovessero verificarsi congiuntamente le due circostanze del sollevamento meccanico e delle bacinelle il numero dei capi aumentati sarà ugualmente di altri due.
Per ogni capo in soprannumero affidato alla sua custodia e limitatamente fino ai quattro capi il salariato percepirà un compenso mensile di L. 245 per ogni capo, esclusi quelli di cui ai punti 1) e 2).
b) Ad ogni manzolaio n. 24 allievi; qualora l’azienda disponga di mezzi meccanici per il sollevamento dell’acqua per l’abbeverata o di appositi abbeveratoi installati nelle poste il numero suddetto dei capi sarà aumentato di quattro.
Resta inteso che qualora dovessero verificarsi congiuntamente le due circostanze del sollevamento meccanico e delle bacinelle il numero dei capi aumentati sarà uguale di quattro.
c) Ad ogni cavallante n. 6 cavalli da lavoro o puledri, esclusi i lattanti.

Art. 46. - Assistenza sanitaria.
Nei casi di gestazioni laboriose o di speciale assistenza sanitaria al bestiame, che richiedano l’opera del salariato oltre le ordinarie mansioni, o durante la notte, esso, nei lavori di campagna, sarà sostituito da altro personale.
Il salariato ha l’obbligo di pernottare nella stalla soltanto in casi eccezionali (assistenza sanitaria al bestiame, sorveglianza e assistenza alle vaccine prima e dopo il parto ecc.) non ammettendosi che vi debba pernottare quando non ricorrono tali eccezionalità.

Art. 47. - Casi di forza maggiore
La mortalità del bestiame, l’incendio della stalla od altre cause accidentali sono considerati «casi di forza maggiore».
In tali casi il salariato, mentre continuerà a percepire il normale salario, sarà impiegato nei lavori di campagna alle stesse condizioni disciplinari e di lavoro dei giornalieri obbligati.

Parte quinta Specializzati
Art. 48.

Specializzati sono i prestatori d’opera di cui la qualifica e classifica seguente, e che abbiano fissa dimora sulle aziende con contratto di lavoro annuale.
Qualifica e classifica:
1) Qualifica:

а) macchinisti dai 18 ai 65 anni;
b) motoristi dai 18 ai 65 anni;
c) fabbri dai 18 ai 65 anni;
d) falegnami dai 18 ai 65 anni;
e) muratori dai 18 ai 65 anni;
f) fuochisti dai 18 ai 65 anni;
g) apprendisti dai 16 ai 18 anni;
h) apprendisti dai 14 ai 16 anni.
2) Classifica:
а) 1ª Categoria: macchinisti, motoristi, fabbri, falegnami, muratori;
b) 2ª categoria: fuochisti;
c) 3ª Categoria: apprendisti dai 16 ai 18 anni;
d) 4ª Categoria: apprendisti dai 14 ai 16 anni.
Quando i fuochisti siano adibiti anche saltuariamente alle mansioni di macchinisti, motoristi, fabbri, etc., essi agli effetti del salario, saranno considerati di prima categoria.

Art. 50. - Disciplina - Responsabilità.
Il salariato fisso specializzato è tenuto a prestare la sua opera esclusivamente nell’azienda con la quale ha contratto obbligo di lavoro annualmente e nell’adempimento dei propri doveri dovrà agire sempre da buon padre di famiglia. Egli è personalmente responsabile delle macchine e degli attrezzi che ha avuto in consegna e che dovrà conservare sempre in buono stato, senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo aver chiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal conduttore o dal suo rappresentante.
Per le avarie arrecate alle macchine, al materiale e agli attrezzi e quando il fatto sia imputabile a negligenza, il datore di lavorò ha diritto di rivalersi sul salario dell’operaio.

Parte sesta Classifica delle aziende carico aziendale di mano d’opera ripartizione del lavoro
Art. 51. - Classifica delle aziende.

Le aziende agricole sono classificate come appresso:;
а) ad economia;
b) semi-familiari;
c) familiari.
Sono classificate «ad economia» le aziende per la cui coltivazione i conduttori assumono prestatori d’opera avventizi, salariati fissi e obbligati.
Quando però in tali aziende vi siano membri di famiglia del conduttore, lavoratori veri e propri, cioè che prestino ininterrottamente opera manuale sul fondo, questi verranno computati nel carico aziendale di mano d’opera, salvo il caso in cui tali lavoratori non assolvano mansioni analoghe a quelle dei salariati fissi.
Sono classificate «semi-familiari» le aziende che a norma dell’articolo seguente (carico di mano d’opera) hanno l’obbligo di assumere un numero di prestatori d’opera non superiore al 50 per cento dei lavoratori, uomini-familiari, e inoltre i membri della famiglia del conduttore siano in grado di coltivare il 60 per cento delle piante sarchiate.
Sono classificate «familiari» le aziende che con la forza lavorativa globale della famiglia del conduttore compiono tutti i lavori aziendali o comunque, nel corso dell’annata agricola, non assumono prestatori d’opera per un numero di giornate superiore alle 15.
Agli effetti della capacità lavorativa, i membri di famiglia dei conduttori delle suddette aziende sono considerati come appresso:
a) Uomini dai 17 ai 65 anni, unità lavorative numero 1,00;
b) Ragazzi dai 15 ai 17 anni, unità lavorative numero 0,65;
c) Donne dai 16 ai 60 anni, unità lavorative numero 0,65;
d) Ragazze dai 15 ai 16 anni, unità lavorative numero 0,50;

Art. 52. - Carico aziendale di mano d’opera.
L’obbligo dei conduttori di assumere la mano d’opera bracciantile è regolato nel modo seguente:
- nelle annate agrarie 1958-59 e 1959-60: occupazione di 31 giornate di uomo per ettaro catastale;
- nelle annate agrarie 1960-61 e 1961-62: assunzione di un bracciante uomo per ogni 5 ettari di superficie catastale per l’occupazione individuale di 155 giornate annue.
Ai familiari uomini dai 17 ai 65 anni dei conduttori e dei coltivatori diretti, che lavorino continuativamente nell’azienda saranno concesse n. 217 giornate all’anno a detrazione del suddetto carico aziendale. Ai familiari uomini dai 15 ai 17 anni dei conduttori e dei coltivatori diretti che lavorano continuativamente nell’azienda saranno concesse n. 141 giornate all’anno a detrazione del suddetto carico aziendale.
Qualora nell’azienda non vi sia l’assunzione del salariato fisso o pur essendovi il salariato fisso il numero dei capi di bestiame ad essi affidati sia superiore al numero massimo stabilito dall’art. 43, il carico aziendale di mano d’opera verrà aumentato di n. 16 giornate per capo adulto o da allevamento.
Il carico di mano d’opera aziendale comprende tutti i lavori aziendali, fatta eccezione delle giornate ricorrenti nella mietitura e trebbiatura del frumento, avena, orzo e segala; del lavoro ricorrente nella coltivazione delle piante sarchiate e del frumento in compartecipazione, nonché delle giornate di lavoro compiute dai salariati fissi (bovai, manzolai, mungitori, cavallanti e specializzati).
Anche i braccianti avventizi e obbligati che vengono adibiti ai trasporti con veicoli, dei prodotti e dei materiali da e per le aziende agricole, non sono considerati nel carico aziendale di mano d'opera.

Parte settima Cointeressenza
Art. 53. - Natura del rapporto.

Natura fondamentale del rapporto di cointeressenza è che i fattori principali dell’impresa - capitale, direzione, lavoro - contribuiscono integralmente all’incremento della produzione.
In armonia a quanto sopra pertanto è tenuto conto inoltre delle consuetudini locali, la coltivazione delle piante sarchiate, fatta eccezione del tabacco, del lino, delle bietole porta seme e delle ortaglie sarà effettuata col sistema della cointeressenza.
Tutte le superfici da coltivarsi a sarchiate dovranno essere denunciate dai conduttori in tempo debito (almeno 30 giorni prima delle operazioni per la semina) agli Uffici di collocamento, onde permettere una equa ripartizione per i lavoratori.
Il rapporto di cointeressenza ha inizio con la ripartizione della superficie nell’azienda e termina con la fine delle operazioni colturali.

Parte undecima Cottimo pieno per il facchinaggio dei depositi e dei materiali
Art. 68.

Il controllo per garantire l’esatta applicazione del presente Contratto è demandato in sede comunale all’Ufficio di collocamento e in sede Provinciale al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro sotto la vigilanza del Prefetto della Provincia.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie demandano al Collocatore Comunale il controllo delle superfici denunciate, controllo che, nell’ambito della legge, verrà effettuato esclusivamente a mezzo di Organi dello Stato, ad iniziativa del Collocatore o su richiesta di legali rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.