Decreto 18 novembre 1996

Applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
(Individuazione del datore di lavoro e Vigilanza)

B.U. 31 gennaio 1997, n. 8

 

Giurisprudenza Collegata: Trib Catanzaro 987/2018Cass. Civ. 29310/2024;

 


 


IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 2, comma 1 lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n 242.
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei dirigenti e dei funzionari che, secondo le citate disposizioni normative ed ai fini dalle stesse previsti, devono essere considerati datori di lavoro nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia;

Decreta:

Articolo 1
(Individuazione del datore di lavoro)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, “come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, sono datori di lavoro:
a) per gli uffici dell’amministrazione centrale dei ministero di grazia e giustizia, ciascun direttore generale, nonché, il capo dell'ufficio legislativo, il capo dell'ispettorato generale, il direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e il direttore dell'ufficio per i servizi informativi automatizzati;
b) per l'istituto superiore di studi penitenziari, per le scuole di formazione ed aggiornamento dei personale penitenziario, per il centro amministrativo “G. Altavista”, per i magazzini vestiario dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti di prevenzione e pena e per i centri di servizio sociale per adulti, i rispettivi direttori;
c) per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i rispettivi provveditori regionali;
d) per i centri per la giustizia minorile, i rispettivi direttori, che sono datori di lavoro anche per tutti i servizi minorili insistenti nel territorio di competenza previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n 272, esclusi gli istituti penali per i minorenne;
e) per le scuole di formazione dei personale minorile e per gli istituti penali per i minorenni, i rispettivi direttori;
f) per l'ufficio centrale degli archivi notarili il direttore, e per i singoli archivi notarili, i rispettivi capi;
g) per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e, in particolare, per gli uffici dei giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, per i commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia;
h) per l'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli il direttore dell’ufficio.

Articolo 2
(Vigilanza)

L'amministrazione della giustizia per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

Roma, 18 novembre 1996

Il Ministro: FLICK