Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 gennaio 1959
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1959
Parti: Sindacato Provinciale dei Proprietari di Farmacie e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Cgil
Settori: Commercio, Farmacie, Non laureati, Teramo

Sommario:

Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Dell’apprendistato.
Art. 3. - Dell’assunzione.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Dell’orario di lavoro.
Art. 8. - Trattamento economico.
Art. 9. - Lavoro straordinario.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Delle ferie annuali.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. - Congedo matrimoniale.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18. - Malattie.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21. - Delle assenze.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Tredicesima mensilità.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31. - Indennità di licenziamento.
Art. 32. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37. - Certificato di servizio.
Art. 38. - Condizioni di maggior favore.
Art. 39. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo per il personale non laureato dipendente dalle farmacie della provincia di Teramo, 28 gennaio 1959

In Teramo, il 28 gennaio 1959 nella sede dell'ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., tra il Sindacato Provinciale dei Proprietari di Farmacie [...], con l’intervento anche del rappresentante dell’ordine dei Farmacisti [...] e la Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], la Camera Confederale del Lavoro Cgil [...], si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro, normativo e salariale, da valere per tutto il territorio della Provincia e che disciplina i rapporti di lavoro tra i proprietari di farmacie e il personale dipendente non laureato.
Tale contratto sostituisce ed assorbe, per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti, sia per precedenti pattuizioni contrattuali, intercorso nazionalmente o provincialmente che per usi e consuetudini locali, mantenendo fermo quei contratti o accordi che contengono condizioni di miglior favore.

Art. 2. - Dell’apprendistato.
È ammesso un periodo di apprendistato, per i dipendenti che aspirano ad acquistare presso una farmacia la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato con le mansioni indicate ai n. 3, 4 e 5 della categoria B) e 1 e 3 della categoria G) di cui al precedente articolo 1, che non possono documentare di aver prestato servizio con le stesse mansioni presso altro datore di lavoro, o di aver superato l’apprendistato e le prove per essere prescritte da norme di legge. In ogni caso, salvo contraria disposizione di legge, non potrà essere consentito per il lavoratore di cui sopra un periodo di apprendistato superiore ai quattro anni.
Non sarà consentito l’apprendistato per chi abbia superato l’età di anni 20.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni della legge 19 gennaio 1955 n. 25 riguardante la disciplina dell’apprendistato.

Art. 7. - Dell’orario di lavoro.
Si osservano le disposizioni che emana la Prefettura circa l’apertura e chiusura delle farmacie ed entro tali limiti di orario s’intende che la prestazione di lavoro da parte del personale dipendente dalle farmacie deve avvenire.

Art. 10. - Giorni festivi.
[...]
Qualora taluna delle festività di cui alle lettere B) e C) cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, è dovuta al dipendente una giornata di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile.
È dato peraltro facoltà all’azienda - in luogo di corrisponderei il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti.
La effettuazione del lavoro nelle festività innanzi elencate è condizionata, alla corresponsione di una indennità forfettaria [...]
Salvo che il datore di lavoro non conceda il riposo settimanale al dipendente, in tal caso non viene corrisposta la indennità di cui sopra.

Art. 11. - Delle ferie annuali.
Tutti i dipendenti di cui all’art. 1 hanno diritto ad un periodo annuale di riposo retribuito.
Non è permessa, data la natura delle ferie annuali, la rinunciai alle ferie.

Art. 12.
Il periodo delle ferie viene fissato nella seguente misura:
per il personale delle categorie A) B) C1) C2):
con anzianità fino a 10 anni, giorni 15;
con anzianità dagli 11 ai 15 anni, giorni 20;
con anzianità superiore ai 15 anni, giorni 30;
per il personale della categoria D3):
con anzianità fino a 10 anni, giorni 12;
con anzianità oltre i 10 anni, giorni 15.

Art. 14.
Il personale in ferie può essere richiamato prima del termine fermo il diritto del dipendente di completare le vacanze in epoca successiva.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza e svolgere scrupolosamente le sue mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell’esercizio.

Art. 34.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa di due ore di stipendio per giornata;
c) ammonizione scritta;
d) licenziamento in tronco.

Art. 35.
Incorre, nel richiamo, nella multa e nell’ammonizione:
[...]
c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;
d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;
e) chi per disattenzione procuri guasti e danni non gravi al materiale;
f) chi commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina e all’igiene.

Art. 36.
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:
[...]
b) chi commette furto o danneggiamento volontario al materiale;
c) chi commette atti di insubordinazione grave;
d) chi commette atti che offendano la morale;
e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa e dell’ammonizione;
f) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti ai materiali, alle persone.