Tipologia: CCPL
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 28.02.1963
Parti: Gruppo delle Imprese Artigiane e Federazione Provinciale Industrie Alimentari-Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia, Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione-Unione Sindacale di Parma e provincia, Camera Sindacale del Lavoro di Parma e provincia
Settori: Agroindustriale, Caseifici, Artigianato, Parma

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti di lavoro.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione del personale.
Art. 6. - Durata del rapporto di lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Retribuzione mensile.
Art. 9. - Accessori della retribuzione.
Art. 10. - Mano d’opera da adibirsi nei caseifici.
Art. 11. - Compenso per l’allevamento dei suini.
Art. 12. - Compenso per la buona riuscita dei prodotti.
Art. 13. - Responsabilità per la buona riuscita dei prodotti.
Art. 14. - Resa e pesatura del formaggio.
Art. 15. - Compenso trasporto latte.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Assenze.
Art. 22. - Malattia e infortunio.
Art. 23. - Indennità di licenziamento.
Art. 24. - Indennità di dimissioni.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Trapasso di azienda.
Art. 27. - Controversie.
Art. 28. - Rinvio alle norme di legge ed agli accordi interconfederali.
Art. 29. - Indennità speciale.
Art. 30. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dai caseifici artigiani della provincia di Parma, 1 ottobre 1959

Addì 1° ottobre 1959, presso la sede del Gruppo delle Imprese Artigiane, tra il Gruppo delle Imprese Artigiane [...] e la Federazione Provinciale Industrie Alimentari [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia [...], la Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione [...], assistito dal sig. P.G. dell'Unione Sindacale di Parma e provincia, la Camera Sindacale del Lavoro di Parma e provincia [...], si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per i prestatori d’opera addetti ai caseifici artigiani della provincia di Parma.

Art. 3. - Visita medica.
Prima dell’assunzione in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Gli operai non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di i compiere lavoro straordinario nei limiti previsti dalla legge.

Art. 9. - Accessori della retribuzione.
[...] L’aiuto-casaro e il manovale comune hanno facoltà di mangiare in casa propria. Almeno uno dovrà alloggiare nel caseificio, salva diversa pattuizione negli accordi individuali. Essi potranno esigere la somministrazione del vitto da parte del casaro, nel qual caso dovranno corrispondergli una retta mensile di L. 9.000.

Art. 10. - Mano d’opera da adibirsi nei caseifici.
Il numero degli operai da adibirsi al caseificio in relazione alla quantità di latte lavorato dal caseificio ed all’allevamento dei suini, è così fissato:
a) Nel caso in cui oltre alla lavorazione del latte venga effettuato l’allevamento dei suini:
fino a q.li 960 annui e n. 48 suini: 1 casaro;
fino a q.li 1.800 annui e n. 72 suini: 1 casaro e 1 manovale;
fino a q.li 3.000 annui e n. 108 suini: 1 casaro e 1 aiuto-casaro;
fino a q.li 4.200 annui e n. 156 suini: 1 casaro, 1 aiuto-casaro e 1 manovale;
fino a q.li 5.400 annui e 228 suini: 1 casaro, 1 aiuto-casaro e 1 manovale;
oltre il limite di q.li 5.400, per ogni 1.800 q.li e 48 suini in più, viene aggiunto un aiuto-casaro .
Il numero dei suini fissato per ciascuna voce deve rappresentare il numero medio dei maiali allevati nell’azienda.
b) Nel caso in cui non venga effettuato l’allevamento dei suini:
fino a q.li 1.152 annui: 1 casaro;
fino a q.li 2.188 annui: 1 casaro e 1 manovale;
fino a q.li 3.432 annui: 1 casaro e 1 aiuto-casaro;
fino a q.li 4.704 annui: 1 casaro, 1 aiuto-casaro e 1 manovale;
fino a q.li 6.000 annui: 1 casaro, 1 aiuto-casaro e 2 manovali.:
Nel caso di lavorazione continuativa per tutto l’anno, data la migliore distribuzione del lavoro, i limiti di lavorazione sopra fissati sia per il latte che per i suini devono essere aumentati del 20%.
Tali operai sono addetti alla manutenzione delle attrezzature del caseifici, alla manipolazione del latte, del burro e del formaggio in magazzino, nonché all’allevamento e cura dei suini.
L’obbligo della manutenzione del formaggio sussiste solo nel caso in cui la stagionatura sia fatta dalla stessa azienda produttrice e ciò limitatamente al 28 febbraio successivo all’annata di produzione.
Nel caso in cui il lavoratore venga riconfermato per l’annata successiva, l’obbligo della manutenzione e della custodia viene prorogato al 31 marzo.
In caso di nuova assunzione, il casaro subentrante avrà l’obbligo della manutenzione del formaggio prodotto nel caseificio nell’annata precedente fino a tutto il 31 marzo.
Qualora il numero degli operai addetti al caseificio nel corso dell'annata, risulti inferiore a quello indicato nel presente articolo, verrà corrisposta al casaro, in sede di liquidazione, per ogni quintale di latte lavorato in più, una somma pari al 2,75 % del valore di un quintale di latte, calcolato al prezzo di riferimento.

Art. 15. - Compenso trasporto latte.
Il compenso per il trasporto del latte, effettuato dal personale del caseificio, è fissato nella seguente misura:

al raccoglitore al casaro al q.le
trasporti effettuati a mano L. 30 -
con mezzo ippotrainato L. 10 L. 10
con automezzo L. 5 L. 5


Art. 16. - Ferie.
L’operaio che abbia maturato una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la normale retribuzione globale, nella misura di:
- dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
- dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);
- dal 16° anno in poi: 16 giorni (128 ore).
[...]

Art. 25. - Norme disciplinari.
Il dipendente che commette una infrazione alla disciplina interna dell’azienda casearia è soggetto alle seguenti sanzioni, secondo la gravità delle singole mancanze;
a) diffida;
b) multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro in caso di recidiva.
Nei casi di furto, gravi danneggiamenti per cattiva lavorazione imputabili a fatti e colpa del casaro, azioni disonoranti, vie di fatto, inadempienze gravi, il contratto potrà essere risolto in tronco senza preavviso e corresponsione di Indennità di sorta.
Le suddette sanzioni sono indipendenti dalle eventuali responsabilità civili e penali, in cui potrebbe essere incorso il lavoratore.

Art. 27. - Controversie.
Qualora nella interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperimentare il tentativo di conciliazione in prima istanza, alle competenti Associazioni sindacali di categoria; in seconda istanza, le parti potranno chiedere, prima di adire l’Autorità giudiziaria, l’intervento conciliativo dell’ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 28. - Rinvio alle norme di legge ed agli accordi interconfederali.
Per quanto non previsto dal presente contratto di lavoro, valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.