Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 49-3373
Assunzione e integrazione dell’accordo sancito in data 26 gennaio 2006 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, ai fini dell’attuazione degli artt. 36-quater, comma 8 e 36 quinques, comma 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato dal decreto legislativo n. 235 del 2003, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro
B.U.R. 10 agosto 2006, n. 32
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di recepire e fare proprie le linee generali di indirizzo previste dall’accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23.02.2006, concernenti l’attuazione degli artt. 36-quater, commi 8 e 36 quinques, comma 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato dal decreto legislativo n. 235 del 2003 in ordine ai corsi di formazione teorico pratica per addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per addetti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediate funi;
- di rimandare a successive determinazioni delle competenti Direzioni Regionali la definizione degli atti necessari alla realizzazione dei corsi, secondo quanto previsto dall’accordo e dalle indicazioni di seguito riportate, finalizzate ad assicurare uniformità e trasparenza all’azione formativa e volte a garantire le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee:
1. Censimento e diffusione, a favore dei potenziali utenti, dei nominativi dei soggetti che sul territorio regionale sono abilitati e intendono attivare i diversi percorsi formativi definiti dall’accordo.
2. Istruzioni, ai soggetti formatori abilitati, per l’eventuale riconoscimento di crediti richiesti da persone che abbiano frequentato corsi coerenti con i requisiti minimi indicati nell’accordo del 26 gennaio 2006, successivamente all’emanazione del D.Lgs. 235/03, e prima della pubblicazione dell’accordo stesso.
3. Istruzioni, ai soggetti formatori abilitati, per l’eventuale riconoscimento di crediti richiesti da persone che abbiano frequentato corsi attinenti alle materie di cui trattasi.
4. Predisposizione di un modello standard di verbale relativo alle verifiche finali e agli attestati di frequenza e profitto da rilasciarsi al termine dei percorsi formativi.
5. Modalità per la trasmissione del verbale di valutazione da parte di tutti i soggetti formatori abilitati, secondo quanto previsto al punto 5 della sezione dell’accordo dedicata ai ponteggi e al punto 6 della sezione dedicata ai lavori con funi.
6. Modalità per il rilascio dell’attestato di frequenza e verifica degli apprendimenti alle strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte ai sensi del DM n. 166/01.
Si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione Regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR 8/R/2002.
(omissis)