Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 ottobre 2013, n. 22789 - Medico sanitario e Mobbing




 

 


Fatto




1. La dr.ssa V. appellava la sentenza del Tribunale di Milano n. 3757 del 2008, con cui vennero respinte le sue domande proposte nei confronti dell'azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo per l'accertamento della dequalificazione professionale nonché del mobbing subiti nel corso del rapporto di lavoro e per la condanna al risarcimento del danno pari ad €.447.382,00 a titolo di danno alla professionalità, €.30.577,19 a titolo di danno biologico e ed €.100.000 a titolo di danno esistenziale.

Il primo giudice, dato atto che la ricorrente aveva dichiarato di essere stata assegnata dal maggio 2005 al reparto di Chirurgia III, sez. A, e di essersi occupata della normale attività chirurgica, nonché di essere stata poi assegnata al reparto di Chirurgia II; ritenuto, all'esito dell'istruttoria esperita, che non fosse ravvisabile il dedotto demansionamento, né i requisiti oggettivi del mobbing, respingeva tutte le domande, compensando fra le parti le spese di lite. Lamentava la ricorrente che il primo giudice non avesse ben compreso la funzione del chirurgo, confondendo la presenza in pronto soccorso, che non necessariamente comporta la prestazione di attività di chirurgia d'urgenza o d'elezione in sala operatoria, con l'attività chirurgica in senso stretto, mentre aveva totalmente omesso l'esame dei prospetti comparativi degli interventi chirurgici eseguiti in reparto, prodotti nel corso del giudizio, nonché del registro operatorio personale della dr. V., da cui risultava che nei dieci anni di riferimento la stessa aveva eseguito un numero ridottissimo di interventi, decisamente inferiore a quello degli interventi chirurgici eseguiti dagli altri colleghi. Ha ribadito quindi la perpetrata violazione dell'art. 2103 c.c., per non avere potuto acquisire e sviluppare la propria professionalità come chirurgo d'urgenza in assenza di assegnazione costante, da parte del primario, di interventi chirurgici, avendo l'appellante sempre svolto compiti residuali che ne mortificavano irreparabilmente anche l'immagine professionale esterna. Riproponeva dunque le domande risarcitone già respinte il primo giudice.

Censurava poi la sentenza nella parte in cui non aveva considerato che la ricorrente aveva il numero massimo di giorni di lavoro consecutivi rispetto a qualunque altro medico del reparto, il massimo numero di turni di pronto soccorso ed il massimo numero di notti in pronto soccorso.

Si costituiva l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo, resistendo alla domanda.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 26 agosto 2010, respingeva il gravame e compensava le spese.

Per la cassazione propone ricorso la V., affidato a numerati tre, ma in realtà quattro, motivi.

Resiste l'Azienda Ospedaliera con controricorso.


Diritto




1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761; dell'art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 2103 c.c., in relazione agli artt. 1175, 1372 e 1375.

Lamenta l'erroneità, alla luce delle norme indicate, della decisione impugnata laddove aveva ritenuto legittimo il comportamento della datrice di lavoro sulla base della circostanza che anche altri colleghi della V. si trovassero nelle stesse sue condizioni, e cioè svolgessero una limitata attività chirurgica. Osserva anzi che il fatto che alcuni medici del reparto svolgessero un numero di interventi chirurgici analogo costituiva la prova dell'illiceità del comportamento datoriale.

Evidenzia che le norme invocate imponevano di assegnare alla ricorrente le mansioni di chirurgo, con equa distribuzione del lavoro, e che seppure era emersa una valutazione, da parte del primario, di inidoneità a ricoprire il ruolo di capoturno, nulla era emerso né tanto meno allegato da controparte, circa il ruolo di "chirurgo secondario, quale è quello in discussione".

1.1 Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.

Ed invero esso difetta di autosufficienza, non specificando per quale ragione l'accertato esiguo numero oggettivo di interventi chirurgici per tutti i chirurghi (circa tre al mese, pag. 5 sentenza impugnata), costituisca una prova non già dell'assenza di discriminazioni, ma dell'emarginazione della ricorrente.

Nel merito osserva la Corte che lo stesso art. 63 del d.P.R. n. 761\79, invocato dalla ricorrente, prevede che "Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza", oltre che di equa distribuzione del lavoro (pag. 15 ricorso), e risulterebbe peraltro in contrasto coi principi fondamentali dell'ordinamento, tra cui in primis il diritto alla salute dei cittadini, se sulle oggettive competenze e capacità dovesse prevalere il criterio di equa ripartizione del lavoro tra i chirurghi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, l'avere cioè confuso l'emersa inidoneità a ricoprire le funzioni di capoturno (esposta dal primario in sede di deposizione testimoniale) con l'idoneità a svolgere le funzioni di chirurgo secondario (secondo o terzo operatore). Il motivo è infondato.

La decisione della Corte di merito si è congruamente basata sull'ampia documentazione ivi richiamata (verbali operatori degli anni 2000-2003) e sulle deposizioni testimoniali, da cui è emerso in primo luogo che il numero di interventi mensili, nel reparto dove pacificamente lavorava la ricorrente, era esiguo (circa tre interventi al mese pro capite) e che molti colleghi della ricorrente risultavano avere eseguito lo stesso numero di interventi della V., e taluni anche di meno.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia una insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, sempre in ordine al numero di interventi chirurgici eseguiti. Lamenta che la Corte distrettuale si basò su dati rilevati a campione e di mero valore statistico e non scientifico, erroneamente valutando le emergenze testimoniali.

Il motivo è inammissibile per sottoporre a questa S.C. una diretta valutazione delle prove documentali e testimoniali, demandandole un non consentito riesame dei fatti. L'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce infatti alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Deve inoltre evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, producendolo ovvero indicandone, a pena di improcedibilità ex art. 360 c.p.c., la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915), nel senso di chiarire il suo contenuto ovvero "di trascriverlo nella sua completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza" (Cass. ord. n. 4220 del 16/03/2012). Il motivo, inoltre, difetta di autosufficienza, non specificando da quali diversi documenti emergerebbe un numero comparativo di interventi eseguiti dalla ricorrente, inferiore in assoluto a quelli degli altri colleghi.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c, per non essersi la Corte di merito minimamente pronunciata sulla domanda di accertamento del mobbing e del conseguente profilo risarcitorio richiesto.

Il motivo è palesemente infondato, essendosi la Corte milanese pronunciata sulla domanda, motivatamente respingendola per le ragioni dette, non potendosi peraltro in nessun caso ipotizzare una violazione di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato laddove il giudice di merito, esclusi i presupposti di fatto posti a fondamento della domanda, abbia, anche implicitamente, rigettato la stessa.

5. Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.



Rigetta il ricorso. Condannaci la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.50,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.