Regione Puglia
Legge regionale 27 novembre 2009, n. 28
“Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”
B.U.R. 30 novembre 2009, n. 191

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e della efficacia delle prestazioni, sopprime le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica, riconosciute, alla luce della evidenza scientifica e della efficacia delle prestazioni, prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.

Art. 2
Certificazioni soppresse

1. Sono soppressi:
a) il certificato di sana e robusta costituzione per:
1) impiegati civili e militari dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell’amministrazione dello Stato);
2) l’iscrizione al corso superiore dell’istituto magistrale (articolo 2 del regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione emanato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653);
3) l’ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere (articolo 17 del regolamento per l’esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici, emanato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330);
4) personale della Corte dei conti (articolo 3, lettera f), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, emanato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364);
5) impiegati di comuni, province e consorzi (articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383);
6) ufficiali esattoriali;
b) il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego di cui:
1) al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2) al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del t.u. emanato con d.p.r. 3/1957);
3) al regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Tale soppressione non attiene alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione;
c) il certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole di cui al decreto 2 aprile 1999 della Direzione generale dell’istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;
d) il certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64);
e) il certificato di idoneità psico-fisica all’attività di giudice onorario o di pace di cui all’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come integrato dall’articolo 1 del decreto legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito dalla legge 19 novembre 1998, n. 399;
f) il certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e/o apprendisti non a rischio di cui all’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato), all’articolo 9 del regolamento per l’esecuzione della disciplina legislativa dell’apprendistato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), come sostituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, per i minori e gli apprendisti, minorenni o maggiorenni.
Per i minori e gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto addetti a lavorazione a rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) il certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina di autoriparazione);
h) il certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
i) il certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita di cui all’articolo 8, numero 5), del decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985, n. 476600, e all’articolo 32, comma 3, del regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, adottato con decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400);
j) il certificato per vendita dei generi di monopolio di cui all’articolo 6, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
k) il certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di cui al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato 1 marzo 1974 (Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
l) il certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici di cui al regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, emanato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 ;
m) il certificato per maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina di cui all’articolo 4, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);
n) il certificato di idoneità per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo di cui:
1) all’articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine);
2) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1988, n. 81;
3) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1999, n. 80;
o) il certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione di cui all’articolo 3, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;
p) il certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:
1) agli articoli 4, comma primo, lettera e), 31, comma quinto e 32, comma primo, del regolamento per il servizio farmaceutico, emanato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni;
2) all’articolo 5, comma secondo, del regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
q) le certificazioni (o libretto di idoneità sanitaria) per l’attività di parrucchieri, di barbieri e mestieri affini e di lavanderia;
r) il certificato per l’esonero dalle lezioni di educazione fisica di cui all’articolo 303 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
s) la scheda sanitaria per colonie e centri estivi di cui alle circolari del Ministro della sanità 24 giugno 1992, n. 25 e 20 aprile 2000, n.6;
t) il certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche di cui al articolo 117 del t.u. emanato con d.lgs. 297/1994.

Art. 3
Isolamento di animali per il controllo dell’infezione rabbica

1. La necessità di isolamento degli animali e della relativa osservazione per il controllo dell’infezione rabbica, nei casi previsti dall’articolo 86 del regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è valutata caso per caso, dal servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente, in relazione agli elementi di conoscenza del caso concreto e ai dati relativi alla situazione epidemiologica e sanitaria di cui dispone.

Art. 4
Rilascio delle certificazioni soppresse

1. I certificati di cui alla presente legge sono rilasciati ai soggetti tenuti alla loro presentazione nelle regioni che li richiedano.

Art. 5
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 novembre 2009

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