Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 15 settembre 1959
Validità: 02.02.1960 - 01.02.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Bolzano e Fisba-Cisl
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Bolzano

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata del contratto collettivo di lavoro.
Art. 2. - Forme del rapporto di lavoro.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Data di inizio del rapporto di lavoro.
Art. 5. - Corresponsione del salario.
Art. 6. - Modalità e forme di retribuzione in natura.
Art. 7. - Vitto e vestiario.
Art. 8. - Alloggio.
Art. 9. - Disdetta dell’alloggio.
Art. 10. - Godimento di terreni e tenuta di bestiame.
Art. 11. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 12. - Doveri e diritti del lavoratore in caso di malattia.
Art. 13. - Permessi retribuiti.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Termini per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 16. - Dimissioni per giusta causa.
Art. 17. - Licenziamento per giusta causa.
Art. 18. - Indennizzo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.
Art. 19. - Reclamo retribuzioni arretrate.
Art. 20. - Indennità di licenziamento e dimissioni.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Concessione di tempo necessario per la ricerca di nuovo posto di lavoro.
Art. 23. - Certificato di servizio.
Art. 24. - Orario di lavoro.
Art. 25. - Minimo di riposo.
Art. 26. - Intervallo di riposo durante il lavoro.
Art. 27. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 28. - Retribuzione del lavoro straordinario e festivo.
Art. 29. - Diarie e trasferte.
Art. 30. - Permesso per lavoratori con propria economia.
Art. 31. - Ferie.
Art. 32. - Inizio delle ferie.
Art. 33. - Retribuzione durante le ferie.
Art. 34. - Previdenze generali a carico del datore di lavoro.
Art. 35. - Tutela della donna.
Art. 36. - Apprendisti.
Art. 37. - Assicurazioni sociali.
Allegati
Allegato n. 1 Tariffe salariali.
Allegato n. 2 Classifica dei lavoratori agricoli.
Allegato n. 3 Suddivisione in zone della provincia di Bolzano.
Allegato n. 4 Norme per le aziende di giardinaggio.
Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Tabella salariale.
Art. 3. - Gratifica natalizia.
Art. 4. - Indennità di anzianità.

Contratto collettivo per i lavoratori agricoli della provincia di Bolzano, 15 settembre 1959

L’anno 1959, addì 15 del mese di settembre in Bolzano presso l’Unione provinciale degli agricoltori, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Bolzano [...], rappresentata dal suo Presidente [...] nonché dal Direttore dell’Unione [...] per le aziende di giardinaggio e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - Fisba, e giardinieri [...], e con l’intervento dell’Unione Sindacale Provinciale - Cisl - Südtiroler Gewerkschaftsbund Bolzano [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per tutti i lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

Art. 1. - Validità e durata del contratto collettivo di lavoro.
Il presente contratto collettivo di lavoro vale per tutti i lavoratori e lavoratrici occupati in aziende agricole della provincia di Bolzano.
[...]

Art. 2. - Forme del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il contratto individuale di lavoro deve essere sempre redatto in forma scritta sui moduli concordati fra le parti stipulanti il presente contratto collettivo.

Art. 6. - Modalità e forme di retribuzione in natura.
[...]. La consegna dell’abbigliamento e delle scarpe ecc. è da effettuarsi posticipatamente nei periodi stabiliti dagli usi locali.
[...]

Art. 7. - Vitto e vestiario.
Il vitto concordato, confezionato secondo gli usi locali, deve essere sano e sufficiente.
L’abbigliamento concordato (vestiario, stoffe, scarpe ecc.) dovrà essere fornito in stato non usato, di buona qualità e confezione, in maniera che sia adatto e rispondente allo scopo.

Art. 8. - Alloggio.
L’alloggio messo a disposizione del lavoratore e dei suoi familiari deve essere adeguato, pulito e rispondente alle necessità di una normale famiglia di agricoltori. Esso deve pure corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle disposizioni di legge vigenti.
Ai lavoratori con famiglia vanno assegnate stanze rispondenti al numero dei familiari, tenuto conto anche del sesso dei componenti.
I vani di abitazione di tutti i lavoratori che non abbiano seco i familiari debbono essere sufficientemente ammobiliati e muniti di regolare serratura.
I lavoratori di sesso diverso debbono essere alloggiati in vani separati.

Art. 9. - Disdetta dell’alloggio.
[...]
Le puerpere possono essere tenute allo sgombero dell’alloggio a fine contratto soltanto se ciò potrà avvenire senza loro pericolo di vita, da documentarsi con certificato medico.

Art. 11. - Trattamento di malattia e infortunio.
[...]
Nel caso che il lavoratore dovesse essere ricoverato in ospedale d’urgenza il datore di lavoro deve mettergli a disposizione i suoi mezzi di trasporto senza alcun compenso.

Art. 16. - Dimissioni per giusta causa.
Il contratto individuale di lavoro può essere risolto immediatamente da parte del lavoratore per i seguenti casi:
а) se il lavoratore non è in grado di continuare il suo servizio assegnatogli senza danno per la sua salute, comprovato da certificato del medico condotto;
[...]
e) se il datore di lavoro si sia reso colpevole, nei confronti del lavoratore o dei suoi familiari, di atti di violenza, di offesa al buon costume o ai sentimenti religiosi o per gravi offese all’onore, oppure se il datore di lavoro si rifiuti di difendere il lavoratore e i suoi familiari contro tali azioni provocate da parte di un membro della famiglia dello stesso datore di lavoro;
f) se il datore di lavoro non adempie ai suoi doveri prescritti dalle leggi riguardanti la difesa della vita, della salute o della moralità del lavoratore;
g) per mancato adempimento agli obblighi sulle assicurazioni sociali.

Art. 17. - Licenziamento per giusta causa.
Il datore di lavoro può licenziare in tronco il lavoratore se questi:
[...]
b) nonostante ripetuti avvertimenti si presenti al lavoro in stato di evidente ubriachezza, oppure si ubriachi durante le ore di lavoro; 
c) abbandoni il lavoro affidatogli senza avvertimento o senza giustificato motivo;
d) malgrado avvertimenti, maneggi imprudentemente fuoco, corrente elettrica od esplosivi;
e) si renda colpevole nei riguardi del datore di lavoro o del suo incaricato o dei suoi familiari, oppure nei confronti dei suoi compagni di lavoro, di atti di violenza, di offesa al buon costume o di notevole offesa all’onore;
f) danneggi premeditatamente o per ripetuta negligenza, la proprietà del datore di lavoro e dei suoi familiari, oppure proprietà di terzi affidata al datore di lavoro o ai suoi familiari, oppure per grave incuria del lavoratore si verifichino danni rilevanti;
g) si rifiuti persistentemente di eseguire il lavoro ordinatogli;
h) rifiuti il lavoro anche una sola volta in circostanze straordinarie che richiederebbero necessariamente il prolungamento delle ore lavorative in occasione di una minaccia di temporale, di calamità atmosferiche e telluriche, di pericoli, imminenti per il bestiame, in caso di minacciato deperimento dei prodotti agricoli, oppure per la minaccia di gravi danni al patrimonio boschivo.

Art. 24. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro settimanale previsto per i lavoratori agricoli che vivono in comunanza domestica con il datore di lavoro, nella media annua, non può superare l’orario stabilito dalla legge, salvo eccezioni (art. 27).
I lavoratori adibiti al governo del bestiame, alla mungitura o ad altre mansioni domestiche, devono eseguire detti lavori anche oltre il normale orario di lavoro.
Le eventuali ore di lavoro straordinarie riguardanti questa categoria di lavoratori detti «famigli» sono da ritenersi compensate, anche in considerazione del fatto che i lavori agricoli non procedono sempre con la stessa intensità, ed in considerazione delle festività agricole locali godute, dei pomeriggi del sabato liberi, delle giornate inoperose a causa del maltempo e di altro tempo libero usuale, se dette giornate libere sommate assieme arrivano a 7 (sette) unità annuali .
Per tutti gli altri lavoratori l’orario medio di lavoro durante il periodo di semina e del raccolto non dovrà superare le 60 ore settimanali. Durante il periodo di sosta agricola (in linea di massima dal 1° novembre al 15 febbraio per il fondo valle e dal 1° novembre al 1° aprile per la zona di montagna) dovrà essere ridotto in modo che nella media annua non superi le 48 ore settimanali.
Nel computo della media dell’orario annuo deve essere tenuto conto delle festività consuetudinali agricole e dei pomeriggi liberi, ecc. ecc.
L’orario di lavoro si intende iniziato e finito sul posto di lavoro indicato dal datore di lavoro entro una distanza di tre km. dalla sede dell’azienda.

Art. 25. - Minimo di riposo.
Al lavoratore deve essere concessa anche in periodi di maggior lavoro, una tregua per riposo notturno di almeno otto ore su ventiquattro.
Quale periodo di riposo notturno valgono di regola le ore notturne dalle ore 21 alle ore 5.
Il riposo notturno, in casi eccezionali, può essere ridotto ed in tal caso è da concedersi in compenso un normale periodo di riposo durante i giorni successivi.

Art. 26. - Intervallo di riposo durante il lavoro.
Durante l’orario di lavoro giornaliero al lavoratore deve essere concessa una pausa di complessive due ore per la consumazione dei pasti.
Queste pause non sono computabili nell’orario di lavoro.

Art. 28. - Retribuzione del lavoro straordinario e festivo.
Le prestazioni di lavoro straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro sono da rimunerarsi a parte, a meno che il datore di lavoro non conceda in sostituzione di detta remunerazione un corrispondente tempo di riposo.
[...]

Art. 31. - Ferie.
Ai dipendenti che hanno prestato servizio senza interruzione per un anno (almeno 300 giornate lavorative) nella medesima azienda spetta una licenza pagata di dieci giorni feriali di cui sei giorni consecutivi per un anno di servizio, calcolando l’anno dal giorno della entrata in servizio.
Il diritto alle ferie nel primo anno di servizio matura dopo almeno 9 mesi di servizio ininterrotto.
Il periodo di malattia o di infortunio che ha cagionato una sospensione di lavoro non è da computarsi nel periodo di ferie.
Dopo 5 anni di servizio ininterrotto il periodo di licenza aumenta a dodici giorni per anno di servizio e oltre i 15 anni a giorni 15. Le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
Per i giornalieri vedi art. 20.

Art. 34. - Previdenze generali a carico del datore di lavoro.
Ferme restando le disposizioni di legge in materia il datore di lavoro è obbligato a provvedere a sue spese agli impianti sanitari o di altro genere necessari all’abitazione, ai locali di lavoro, alle macchine, all’attrezzatura dell’azienda, agli utensili di lavoro; provvedimenti che sono necessari in relazione alla specie di lavoro e attrezzatura dell’azienda per la tutela della vita, della moralità e salute del lavoratore.
Se la natura del lavoro lo richiede, dovrà essere messo a disposizione dei dipendenti un conveniente vestiario protettivo, e cioè: stivali di gomma, cappello, vestiario per irrorazione, maschera e guanti.

Art. 35. - Tutela della donna.
Nelle aziende agricole non è ammesso l’impiego di lavoratrici per prestazioni di lavoro notturno. Il lavoro notturno non può essere richiesto se non per cause straordinarie come: gravi malattie, imminenti danni per il maltempo, calamità eccezionali, malattie del bestiame, oppure altri rilevanti pericoli per il personale dell’azienda o per l’azienda stessa che costringono alla prestazione di lavoro notturno.
Alle dipendenti con famiglia propria è concesso un adeguato tempo per provvedere ai propri lavori casalinghi e per la cura dei propri figli, senza diminuzione della retribuzione.
A tale scopo ad esse spetta per ogni mese in cui sono interamente occupate, un giorno libero.
Per detta categoria il riposo giornaliero è aumentato di un’ora.
Le lavoratrici sono esonerate dall’obbligo di prestazioni di lavoro nei giorni festivi.
Ad esse sarà inoltre concesso un giorno libero in coincidenza con la vigilia di Natale, Pasqua e Pentecoste, però esse sono tenute a provvedere all’espletamento dei lavori riguardanti il governo del bestiame e la mungitura.

Art. 36. - Apprendisti.
Le parti contraenti si obbligano, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente contratto, di studiare la possibilità riguardante la regolarizzazione della categoria apprendisti. Un relativo progetto sarà presentato entro il suddetto termine alle autorità competenti provinciali per il relativo provvedimento legale concernente la regolarizzazione di detta materia.

Art. 37. - Assicurazioni sociali.
Per tutte le assicurazioni sociali, per l’infortunio, le malattie e gli assegni familiari valgono le norme di legge.
[...]

Allegati
Allegato n. 4 Norme per le aziende di giardinaggio.

Si intendono aziende di giardinaggio quelle che si occupano in prevalenza alla produzione di fiori, piante e ortaggi

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 48 ore settimanali. Il lavoro svolto nei giorni domenicali e festivi va considerato come intera giornata lavorativa.