Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 giugno 1959
Validità: 06.06.1959 - 05.06.1960
Parti: Federbraccianti Provinciale e Liberterra Provinciale, Uil Terra Provinciale, Associazione Provinciale dei Trebbiatori Novara
Settori: Agroindustriale, Mietitrebbiatura, Novara
Sommario:
Art. 1. - Retribuzione - Festività nazionali ed infrasettimanali. Art. 2. - Orario di lavoro normale - Straordinario - Notturno e festivo. Art. 3. - Indennità speciale. |
Art. 4. - Vitto. Art. 5. - Indennità di caropane. Art. 6. Art. 7. - Decorrenza e durata del contratto. |
Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende industriali che eseguono lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi nella provincia di Novara, 6 giugno 1959
Il giorno 6 giugno 1959 nella sede dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Novara, alla presenza del [...] funzionario dell’UPLMO preposto al servizio rapporti di lavoro; tra la Federbraccianti Provinciale, Novara [...], la Liberterra Provinciale di Novara [...], la Uil Terra Provinciale di Novara [...] e l’Associazione Provinciale dei Trebbiatori di Novara [...], si stipula il presente Contratto collettivo provinciale a carattere normativo salariale da valere per il personale addetto ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi alle dipendenze delle Aziende Industriali della provincia di Novara.
Art. 2. - Orario di lavoro normale - Straordinario - Notturno e festivo.
L’orario di lavoro viene fissato in ore 8 giornaliere.
[...]
Art. 4. - Vitto.
Le aziende trebbiatrici dovranno inoltre corrispondere ai lavoratori per ogni giornata di presenza, i seguenti generi in natura:
pane |
gr. 600 |
generi da minestra |
gr. 200 |
grassi |
gr. 30 |
vino |
l. 1 |
È lasciata facoltà alle ditte di corrispondere, in sostituzione dei suddetti generi in natura, l’equivalente in danaro, pari a L. 230 giornaliere.
Art. 6.
Per quanto non contemplato nel presente contratto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.