Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: 1959
Parti: Associazione Trebbiatori e Confederterra Provinciale, Liberterra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Cereali estivi (trebbiatura ecc.), Vercelli

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Vitto.
Art. 4. - Applicazione dell’accordo.

Accordo collettivo per i lavoratori addetti ai lavori di mietilegatura e trebbiatura cereali estivi presso mietilegatrici e coppie trebbiami per conto terzi della provincia di Vercelli, 1 ottobre 1959

Il giorno 1° ottobre 1959 tra l’Associazione Trebbiatori [...], la Confederterra Provinciale [...], la Liberterra Provinciale [...], è stato stabilito il seguente accordo da valere per l’anno in corso nella provincia di Vercelli per i lavoratori addetti alla mietilegatura ed alla trebbiatura dei cereali estivi presso le mietilegatrici e le coppie trebbianti per c. terzi.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro viene fissato in otto ore giornaliere nonché in due suppletive.
Il lavoro eseguito nelle ore diurne dopo le 10 ore è considerato straordinario.
Il lavoro che viene eseguito dalle 21 alle 5 del mattino è considerato notturno.
Viene considerato festivo quello eseguito nei giorni festivi o come tali dichiarati dalla legge.

Art. 3. - Vitto.
A carico del trebbiatore giornalmente dovranno essere corrisposti i seguenti generi:
pane: grammi 600 o 500 di farina;
generi da minestra: grammi 200;
grassi: grammi 30;
vino: litri 1.
Qualora i lavoratori non intendessero ritirare i suddetti generi in natura ad essi dovrà essere corrisposto l’equivalente in denaro valutato in L. 170.
Nelle zone in cui il vitto viene fornito dal trebbiatore o dall’agricoltore, dalla retribuzione dovranno essere dedotte L. 500.

Art. 4. - Applicazione dell’accordo.
Per tutte le vertenze che potessero sorgere, le tre parti si impegnano di intervenire affinchè il presente accordo sia rispettato.