Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 ottobre 2013, n. 23068 - Inidoneità fisica di un dipendente e provvedimento di licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente -
Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 22355-2011 proposto da:
... S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ... presso lo studio dell'avv. ... che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
... giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
... già elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ... presso lo studio dell'avvocato ... rappresentato e difeso dall'avvocato ... giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 194/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2011 R.G.N. 1850/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 17/12/2010-16/3/2011 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dalla società ... s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Lodi, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato ad ... e disposta la sua reintegra, confermando la decisione gravata e condannando la ricorrente alle spese del grado.
La Corte ha, in pratica, condiviso il convincimento del primo giudice sulla mancanza del carattere di decisività del parere espresso dal medico competente di cui alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, parere rispetto al quale era sempre possibile verificare l'attendibilità per il tramite del sindacato giudiziario, per cui, una volta accertato, tramite consulenza medico-legale d'ufficio, che era da escludere l'inidoneità fisica del dipendente a svolgere le mansioni assegnategli, essendo possibile l'adozione di talune cautele da parte della datrice di lavoro atte ad evitare rischi per la salute del ... non restava che confermare l'illegittimità del provvedimento di licenziamento.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società ... s.p.a che affida l'impugnazione a due motivi di censura. Resiste con controricorso ... .
Diritto
Col primo motivo la ricorrente si duole della falsa applicazione della norma di cui all'art. 17, comma quarto, del decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994 assumendo che il lavoratore non aveva impugnato, innanzi alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, il parere di inidoneità al lavoro, formulato nei suoi confronti dal medico di fabbrica, entro il termine di trenta giorni previsto da tale disposizione di legge, per cui lo stesso parere era divenuto incontestabile e ciò precludeva al dipendente di proporre domanda giudiziaria intesa a contestare le risultanze dell'accertamento sanitario il cui esito era vincolante per la parte datoriale. Il motivo è infondato.
Invero, con sentenza n. 420 del 14/12/1998, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che, essendo pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito, il datore di lavoro, nel momento in cui opta per l'immediato licenziamento del dipendente, anziché chiedere, secondo le normali regole contrattuali, la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, agisce a suo rischio, che rientra nel principio del "rischio d'impresa", secondo una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto più debole. Inoltre, questa Corte ha ribadito (Cass. Sez. lav. n. 2953 del 4/4/1997) che "nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice." (in senso conf. v. Cass. Sez. lav. n. 6564 dell'11/5/2001)
Nella fattispecie la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in merito alla idoneità dell'appellato allo svolgimento delle mansioni lavorative facendo leva proprio sul parere tecnico del consulente d'ufficio e condividendone le conclusioni.
Quest'ultimo aveva, infatti, osservato che dopo un primo giudizio positivo del medico competente dell'azienda circa l'idoneità del ... era stata affermata poi l'inidoneità, dopodiché, a seguito dell'esame fisico del dipendente e dell'ispezione sui luoghi di lavoro, era stato formulato un nuovo giudizio di idoneità dello stesso lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui era stato addetto, sulla base della considerazione che non vi erano patologie che ne imponessero la sospensione in via precauzionale, mentre si era ritenuto necessario un ausilio meccanico per il trasporto dei pesi o quello di un altro lavoratore per carichi superiori ai quindici chilogrammi, onde evitare il sovraccarico della colonna vertebrale. Orbene, proprio sulla base di tali rilievi il consulente d'ufficio aveva osservato che non sussistevano, in realtà, le contraddizioni segnalate dalla società appellante circa la difficoltà al reperimento di altri posti di lavoro e tale giudizio è stato condiviso dalla Corte d'appello.
A tal riguardo, la stessa Corte ha evidenziato che in materia di movimentazione di carichi esistono già disposizioni a tutela dei lavoratori sottoposti ad attività che comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, che impongono l'uso di mezzi appropriati e di attrezzature meccaniche, come ad esempio gli artt 167 e segg. del D.lgs 9/4/2008, n. 81 in attuazione della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiungendo che nella fattispecie il sussidio umano era stato indicato dal medico aziendale solo come soluzione alternativa agli strumenti meccanici.
Col secondo motivo la ricorrente denunzia l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello fa proprie le conclusioni del consulente d'ufficio facendo rilevare che l'idoneità condizionata esplicitata da quest'ultimo con riferimento alla capacità lavorativa del ... va letta come mancanza di idoneità del medesimo allo svolgimento di lavori che comportino, come nella fattispecie, continui sollevamenti di pesi e ancor più frequenti spostamenti sul piano di lavoro di carichi superiori ai dieci chili di peso, a nulla potendo valere l'affermazione secondo cui l'adozione di mezzi specificatamente mirati ad evitare complicanze dorsali rientri tra gli obblighi datoriali di cui all'art. 2087 cod. civ. in virtù dell'entrata in vigore dell'art. 167 del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.
Il motivo è infondato in quanto attraverso lo stesso la ricorrente si limita a confutare solo una parte della più ampia disamina del caso svolta dal perito d'ufficio le cui conclusioni sono state condivise dalla Corte di merito con un giudizio complessivo sull'idoneità del ... che ha tenuto conto non solo dello stato di salute del dipendente licenziato per asserita inidoneità lavorativa, ma anche dell'ispezione del luogo lavorativo e delle modalità in cui l'attività lavorativa praticata dal medesimo poteva essere fatta svolgere nel rispetto delle prescrizioni di legge poste a tutela della salute dei lavoratori. Tale giudizio, in quanto adeguatamente motivato ed immune da rilievi di carattere logico-giuridico, sfugge alle censure di legittimità come sopra compendiate che non ne scalfiscono la validità. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di € 4000,00 per compensi professionali e di € 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma il 17 luglio 2013
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013