Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: campagna olearia 1959-1960 e 1960-1961
Parti: Sindacato Provinciale Frantoiani e Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani-Cisl, Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani-Uil
Settori: Agroindustriale, Frantoi, Cosenza

Sommario:

Art. 1. - Assunzione
Art. 2. - Periodo dì prova.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Qualifiche.
Art. 5. - Minimi di paga.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e indennità di licenziamento.
Art. 9. - Trattamento di malattia o infortunio.
Art. 10. - Preavviso di licenziamento.
Art. 11. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 12. - Multe e sospensioni.
Art. 13. - Licenziamento per mancanze.
Art. 14. - Reclami e controversie.
Art. 15. - Validità e durata.

Contratto collettivo per gli addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Cosenza, 1 ottobre 1959.

In Cosenza, addì 1° ottobre 1959, nella sede dell’Associazione degli Industriali della provincia di Cosenza, tra il Sindacato Provinciale Frantoiani, rappresentato dalla Delegazione Industriale [...], assistiti dal [...] Direttore della Associazione degli Industriali, [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani, della Cgil, rappresentato dal [...] Segretario generale della Camera Confederale del Lavoro [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani, della Cisl, rappresentato da [...] Unione Sindacale Provinciale, il Sindacato Provinciale Lavoratori Frantoiani, della Uil, rappresentato da [...] Unione Sindacale Provinciale, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti ai frantoi oleari della provincia di Cosenza.

Art. 3. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro, secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1957, è fissata in 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla legge il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.

Art. 8. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e indennità di licenziamento.
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali e per indennità di licenziamento è assolto dalle aziende con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro normale.
[...]

Art. 9. - Trattamento di malattia o infortunio.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia o infortunio, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza di malattia o di infortunio agli operai dell'industria.

Art. 11. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
e) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso nè indennità.
[...]

Art. 12. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni di lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 13. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso nè indennità di licenziamento nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[..]
d) rissa nell’interno dello stabilimento, furti, frodi e danneggiamento volontario;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
f) fatti colposi che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 14. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta per esperire il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, dopo di che resta salva la libertà sindacale che ciascuno riterrà opportuna.

Art. 15. - Validità e durata.
Il presente contratto è valido per tutto il territorio della provincia di Cosenza ed avrà la durata di due anni dalla data della stipula (e cioè per la campagna olearia 1959-60 e campagna olearia 1960-61).
[...]