Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 25 settembre 1959
Validità: campagna olearia 1959-1960
Parti: Associazione Industriale della provincia di Lecce e Camera Confederale del Lavoro della provincia di Lecce-Federbraccianti Provinciale, Cisl-Unione Provinciale di Lecce, Uil-Camera Sindacale Provinciale di Lecce
Settori: Agroindustriale, Frantoi, Lecce

Sommario:

Trattamento complessivo in danaro
Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Scala mobile.
Trattamento alimentare.
Trattamento di miglior favore.
Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per gli operai addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Lecce, 25 settembre 1959

L'anno millenovecentocinquautanove, il giorno 25 del mese di settembre, presso l’Associazione Industriale della provincia di Lecce, tra l’Associazione Industriale della provincia di Lecce [...] e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Lecce, rappresentata da [...] Federbraccianti Provinciale [...], la Cisl - Unione Provinciale di Lecce [...], la Uil - Camera Sindacale Provinciale di Lecce [...], è stato stipulato il seguente accordo economico relativo alla mano d'opera addetta ai frantoi oleari industriali della provincia di Lecce.
Dopo cordiale discussione si è convenuto di estendere, a decorrere dalla corrente campagna, la scala mobile per il settore industria.
Le Organizzazioni sindacali come sopra costituite hanno ritenuto di scindere dalla paga globale la parte della contingenza, intendendo la paga base riportata nella prima colonna del seguente specchietto, comprensiva delle indennità per caropane, ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali.

Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore dieci di lavoro, sarà retribuito con la maggiorazione del 20 % (venti per cento).
Nella stessa misura sarà retribuito il lavoro festivo.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà retribuito con la maggiorazione del 30 %.
Il recupero delle ore di lavoro perduto per forza maggiore a causai della mancanza di energia elettrica sarà effettuato a retribuzione normale.

Trattamento alimentare.
Oltre al normale trattamento in denaro di cui sopra è dovuto a ciascun lavoratore il vitto giornaliero in due pasti composti come di consuetudine ed un litro di vino; in difetto sarà corrisposta l’indennità sostitutiva in L. 250 giornaliere.