Tipologia: Contratto di lavoro provinciale
Data firma: 1 ottobre 1959
Validità: campagna olearia 1959-1960
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Grosseto - Gruppo Esercenti Frantoi per Conto Terzi e Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil Grosseto
Settori: Agroindustriale, Frantoi, Grosseto

Sommario:

Art. 1. - Categoria e retribuzioni.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Durata del contratto.

Accordo collettivo per i dipendenti da frantoi industriali della provincia di Grosseto, 1 ottobre 1959

L’anno 1959 il giorno 1° del mese di ottobre in Grosseto tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Grosseto - Gruppo Esercenti Frantoi per Conto Terzi [...], assistito dal [...] Direttore dell’Associazione degli Industriali [...] e la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) di Grosseto [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) di Grosseto [...], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) di Grosseto [...], è stato stipulato il seguente contratto di lavoro per i dipendenti da frantoi oleari a carattere industriale della provincia di Grosseto.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro ai sensi di legge non potrà superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali per i quattro mesi dal novembre a febbraio e le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali negli altri mesi.

Art. 3.
Le suddette tariffe sono comprensive delle quote previste dagli accordi di rivalutazione salariale; conglobamento e della indennità contingenza in vigore nonché delle seguenti indennità accessorie salario:
1) ferie; 2) gratifica natalizia; 3) festività nazionali ed infrasettimanali; 4) indennità di licenziamento, ecc.
Saranno a carico del datore di lavoro: 1) assegni familiari; 2) indennità di caropane; 3) assicurazioni sociali, mutualistiche ed infortunistiche.

Art. 4.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.
[...]

Art. 5.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al contratto 27 aprile 1937.