Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 30 gennaio 1957
Validità: 30.01.1957 - 15.09.1958
Parti: Associazione Industriali e Artigiani – Taranto e Unione Provinciale Sindacale-Cisl, Federbracciati Provinciale
Settori: Agroindustriale, Frantoi, Taranto

Sommario:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Contratto collettivo per i dipendenti da frantoi oleari industriali della provincia di Taranto, 30 gennaio 1957

Il giorno 30 gennaio millenovecentocinquantasette, in Taranto, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro, alla presenza del dott. M.F., Capo Servizio dei Rapporti Lavoro dell’UPLMO, si sono riuniti [...] Associazione Industriali e Artigiani – Taranto, [...] Unione Provinciale Sindacale Cisl, [...] Federbracciati Provinciale per esaminare la possibilità di stipulare il contratto salariale da valere per la campagna olearia 1956-57 e 1957-58 per i dipendenti da frantoi oleari industriali.
Dopo ampia discussione, si è convenuto quanto segue:

1) L’orario normale di lavoro viene fissato in 10 ore giornaliere.

2) Le tariffe [sono] comprensive di ogni e qualsiasi indennità [...]

4) Laddove ai lavoratori per consuetudine venga somministrato il vitto in ragione di: due minestre, un chilogrammo di pane ed un litro di vino al giorno, tale somministrazione verrà mantenuta.
Ove il vitto spetti e non venga somministrato, il lavoratore percepirà - in via sostitutiva - la somma di L. 300 per ogni giorno di effettivo lavoro.

5) Le parti convengono di sancire la possibilità di effettuazione ilei lavoro straordinario nella misura di non più di 12 ore settimanali, salvo i diversi limiti previsti dalle leggi vigenti.
Il lavoro prestato oltre la decima ora sarà considerato «straordinario» e come tale retribuito con la maggiorazione del 15 %.
Il lavoro notturno, considerato come tale quello compiuto oltre le ore 22 e sino alle ore 6 del mattino, sarà compensato con la maggiorazione del 15 % sempreché non venga eseguito a turno. In questo ultimo caso non spetterà maggiorazione alcuna.
[...]

10) Per quanto non contemplato dal presente contratto valgono le norme di legge vigenti.