Direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata

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Gazzetta ufficiale n. L 349 del 13/12/1990 pag. 0021 - 0025

edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0013

edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0013

Giurisprudenza Collegata: Corte di Giustizia CE, C-146/01;


 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (90/641/Euratom)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, conformemente all'articolo 31 del trattato,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato prescrive alla Comunità di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione secondo le modalità precisate al titolo II, capo III del trattato;

considerando che, il 2 febbraio 1959, il Consiglio ha adottato direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3), modificate dalla direttiva 80/836/Euratom (4) e dalla direttiva 84/467/Euratom (5);

considerando che il titolo VI della direttiva 80/836/Euratom fissa i principi fondamentali per la protezione operativa dei lavoratori esposti;

considerando che l'articolo 40, paragrafo 1 di detta direttiva prescrive a ciascuno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti atti a garantire in modo efficace la protezione dei lavoratori esposti;

considerando che gli articoli 20 e 23 di detta direttiva stabiliscono una classificazione delle zone di lavoro e delle categorie dei lavoratori esposti, secondo il grado di esposizione;

considerando che i lavoratori che intervengono in zona controllata ai sensi dei predetti articoli 20 e 23 possono far parte del personale dell'esercente o essere lavoratori esterni;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom concernente le attività di cui all'articolo 2 della medesima prevede che esse siano sottoposte ad un regime di denuncia e di autorizzazione preventiva nei casi determinati da ciascuno Stato membro;

considerando che i lavoratori esterni possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti successivamente in diverse zone controllate in uno o in più Stati membri, e che queste condizioni specifiche di lavoro richiedono un appropriato sistema di sorveglianza radiologica;

considerando che qualunque sistema di sorveglianza radiologica destinato a tutelare i lavoratori esterni deve garantire, mediante l'applicazione di disposizioni comuni, una protezione equivalente a quella dei lavoratori impiegati a titolo permanente dall'esercente;

considerando che, in attesa dell'istituzione di un sistema uniforme a livello comunitario, è opportuno prendere in considerazione i sistemi di sorveglianza radiologica applicati negli Stati membri a favore di tali lavoratori;

considerando che per rendere ottimale la protezione dei lavoratori esterni è opportuno precisare gli obblighi delle imprese esterne e degli esercenti, lasciando impregiudicato il contributo personale che i lavoratori esterni devono apportare a tale protezione;

considerando che il sistema di protezione radiologica dei lavoratori esterni si applica, nei limiti del possibile, anche nel caso in cui un'unica persona fisica funge da impresa esterna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


TITOLO I Obiettivo e definizioni


Articolo 1

Scopo della presente direttiva è completare la direttiva 80/836/Euratom e rendere così ottimali a livello comunitario le modalità di protezione operativa dei lavoratori esterni che intervengono in zona controllata.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, i termini:

- « zona controllata »: la zona sottoposta a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti ed il cui accesso è regolamentato, così come ulteriormente definita dall'articolo 20 della direttiva 80/836/Euratom;

- « esercente »: qualsiasi persona fisica o giuridica che in base alla legislazione nazionale assume la responsabilità in zona controllata in cui viene esercitata un'attività da dichiarare ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom;

- « impresa esterna »: qualsiasi pesona fisica o giuridica, diversa dall'esercente, compresi i membri del suo personale, chiamata ad effettuare un intervento di qualsiasi natura in zona controllata;

- « lavoratore esterno »: qualsiasi lavoratore di categoria A, ai sensi dell'articolo 23, primo trattino della direttiva 80/836/Euratom, che effettua un intervento di qualsiasi natura in zona controllata, tanto se è dipendente di un'impresa esterna, a titolo temporaneo o permanente, compresi i tirocinanti, apprendisti e studenti, di cui all'articolo 10 della predetta direttiva, che se effettua le sue prestazioni in qualità di lavoratore autonomo;

- « sistema di sorveglianza radiologica »: tutte le misure intese ad applicare, all'atto dell'intervento di lavoratori esterni, le modalità contenute nella direttiva 80/836/Euratom, e più particolarmente nel titolo VI;

- « intervento di un lavoratore »: una prestazione o un insieme di prestazioni compiute da un lavoratore esterno in zona controllata che dipende da un esercente.

TITOLO II Obblighi delle autorità competenti degli Stati membri


Articolo 3

Ogni Stato membro vincola l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della direttiva 80/836/Euratom delle imprese esterne, al regime di dichiarazione o di autorizzazione preventiva, in conformità del titolo II della direttiva stessa, segnatamente dell'articolo 3.

Articolo 4

1. Ogni Stato membro vigila affinché il sistema di sorveglianza radiologica offra ai lavoratori esterni una protezione equivalente a quella di cui usufruiscono i lavoratori impiegati a titolo permanente dall'esercente.

2. In attesa della fissazione di un sistema informatizzato uniforme a livello comunitario per quanto riguarda la protezione radiologica dei lavoratori esterni, si provvederà:

a) a titolo transitorio e nel rispetto delle disposizioni comuni di cui all'allegato I,

- a istituire una rete nazionale centralizzata, o - a rilasciare un documento individuale di sorveglianza radiologica a ciascun lavoratore esterno, al quale sono altresì applicabili le disposizioni comuni di cui all'allegato II;

b) nel caso di lavoratori esterni transfrontalieri e fino alla data di introduzione del sistema di cui sopra, al rilascio del documento individuale di cui alla lettera a).

TITOLO III Obblighi dell'impresa esterna e dell'esercente


Articolo 5

L'impresa esterna garantisce la protezione radiologica dei propri lavoratori, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'esercente, conformemente alle pertinenti disposizioni di cui ai titoli III-VI della direttiva 80/836/Euratom, e segnatamente:

a) assicura il rispetto dei principi generali e le limitazioni delle dosi di cui agli articoli da 6 a 11 di detta direttiva;

b) fornisce le informazioni e la formazione nel campo della radioprotezione di cui all'articolo 24 di detta direttiva;

c) garantisce che i lavoratori siano sottoposti alla valutazione dell'esperienza e alla sorveglianza medica alle condizioni definite agli articoli 26 e 28-38;

d) si assicura che siano aggiornati, per quanto riguarda le reti e i documenti individuali di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva, i dati radiologici relativi al controllo individuale di esposizione di ciascuno dei lavoratori ai sensi dell'allegato I, parte II.

Articolo 6

1. L'esercente di una zona controllata che ricorra a lavoratori esterni assume, direttamente o mediante accordi contrattuali, la responsabilità degli aspetti operativi della loro protezione radiologica direttamente collegati con la natura della zona controllata e dell'intervento.

2. In particolare, per ciascuno dei lavoratori esterni che interviene in zona controllata sul luogo di lavoro, l'esercente deve:

a) accertarsi che il lavoratore sia riconosciuto dal punto di vista medico atto all'intervento che gli verrà richiesto;

b) assicurarsi che, oltre ad una formazione di base in radioprotezione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il lavoratore abbia ricevuto una formazione specifica in rapporto con le caratteristiche particolari della zona controllata e dell'intervento;

c) assicurarsi che il suddetto lavoratore disponga del necessario equipaggiamento di protezione individuale;

d) accertarsi inoltre che il lavoratore disponga di un controllo individuale di esposizione adeguato alla natura dell'intervento e che fruisca della sorveglianza dosimetrica operativa eventualmente necessaria;

e) far rispettare i principi generali e le limitazioni delle dosi di cui agli articoli 6-11 della direttiva 80/836/Euratom;

f) adottare o prendere ogni disposizione utile affinché, dopo ogni intervento, si provveda alla registrazione dei dati radiologici di sorveglianza individuale di esposizione per ciascun lavoratore esterno ai sensi dell'allegato I, capitolo III.

TITOLO IV Obblighi dei lavoratori esterni


Articolo 7

Ogni lavoratore esterno è tenuto ad apportare per quanto possibile il proprio contributo alla protezione che intende assicurargli il sistema di sorveglianza radiologica, di cui all'articolo 4.

TITOLO V Disposizioni finali


Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS


ALLEGATO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E AI DOCUMENTI INDIVIDUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 CAPITOLO I 1. Qualsiasi sistema di controllo radiologico, istituito dagli Stati membri e riguardante i lavoratori esterni, deve comprendere i seguenti tre aspetti:

- dati relativi all'identità del lavoratore esterno,

- dati da fornire prima di un intervento,

- dati da fornire al termine di ciascun intervento.

2. Le competenti autorità degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti ad impedire qualsiasi falsificazione, abuso o illecita manipolazione del sistema di controllo radiologico.

3. I dati inerenti all'identità del lavoratore esterno devono comprendere sesso e data di nascita del titolare.

CAPITOLO II I dati del sistema di controllo radiologico che l'impresa esterna o l'autorità competente devono fornire, prima di un intervento, all'esercente o al medico autorizzato presso il medesimo, devono essere i seguenti:

- denominazione e indirizzo dell'impresa esterna;

- classificazione medica del lavoratore esterno, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 80/836/Euratom;

- data dell'ultima visita medica periodica;

- i risultati del controllo individuale di esposizione del lavoratore esterno.

CAPITOLO III I dati che l'esercente deve registrare o far registrare dall'autorità competente, al termine di ciascun intervento, nel sistema di controllo radiologico devono essere i seguenti:

- durata dell'intervento;

- stima della dose efficace eventualmente ricevuta dal lavoratore esterno;

- in caso di esposizione non uniforme, stima dell'equivalente di dose nelle diverse parti del corpo;

- in caso di contaminazione interna, stima dell'attività introdotta o della dose impegnata.


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI A QUELLE DELL'ALLEGATO I RELATIVE AL DOCUMENTO INDIVIDUALE DI CONTROLLO RADIOLOGICO 1. Il documento individuale di controllo radiologico, rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri ai lavoratori esterni, è un documento personale non trasferibile.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo I, paragrafo 2, i documenti individuali devono essere emessi dalle autorità competenti degli Stati membri le quali attribuiscono a ciascun documento individuale un numero di identificazione.


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